LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.315/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FRANZ DENARO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ A.S. ACIREALE, E DELLA SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.315/C del 06/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI FRANZ DENARO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SOCIETÀ A.S. ACIREALE, E DELLA SOCIETA’ A.S. ACIREALE
S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato
contestato:
-a Denaro Franz, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale
rappresentante della A.S. Acireale S.r.l. la violazione dell’art.8, comma 3
C.G.S. per avere omesso di versare all’Erario la ritenuta IRPEF sugli
emolumenti pagati ai dipendenti, relativa alle mensilità di aprile, maggio e
giugno 2005, versamenti che dovevano effettuarsi in osservanza delle
disposizioni del Consiglio Federale (C.U. n.189/A del 15/3/2005) entro il
15/12/2005 (rectius: 28/2/2006) con dovere di documentazione alla
CO.VI.SO.C. nel termine perentorio del 28/2/2006 (C.U.133/A del
12/12/2005);
- alla società A.S. Acireale S.r.l., per responsabilità diretta ex art.2, comma 4,
C.G.S.,la stessa violazione addebitata al suo legale rappresentante.
I soggetti deferiti hanno fatto pervenire nei termini scritto defensionale
ed hanno chiesto l’audizione personale.
All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale avv.
Mario Taddeucci Sassolini ha motivatamente chiesto che venga affermata la
colpevolezza dei soggetti deferiti e conseguenzialmente irrogata la sanzione
della inibizione temporanea di mesi quattro al Denaro Franz e la
penalizzazione di due punti in classifica alla società.
Per i soggetti deferiti l’avv. Chiacchio si è riportato alle argomentazioni
svolte nella memoria, ulteriormente illustrandole e conclusivamente chiedendo:
- in via preliminare dichiararsi l’improcedibilità, la nullità e/o l’inammissibilità
dell’atto di deferimento per inapplicabilità al caso di specie del novellato art.8,
comma 3, C.G.S.;
- nel merito, il proscioglimento della società da qualunque addebito;
- in via subordinata, rinvio della trattazione del procedimento all’ottenimento
della pronuncia ministeriale (Economia e Finanze);
- in ulteriore subordine applicarsi la sanzione minima prevista
dall’ordinamento.
La Commissione osserva:
in linea di fatto risulta dagli atti che il legale rappresentante della società
Acireale ha trasmesso il 15/2/2006 alla CO.VI.SO.C. alcuni documenti dai
quali è emerso l’omissione del versamento delle ritenute IRPEF sugli
emolumenti pagati dalla società ai propri dipendenti, relative alle mensilità di
aprile, maggio e giugno 2005. Tale omissione è stata anche oggetto di rilievo
da parte dall’Agenzia delle Entrate con processo verbale di constatazione in
data 23 febbraio 2006.
La reclamante sostiene in via pregiudiziale che la violazione attribuitale si
sarebbe verificata antecedentemente all’entrata in vigore del comma 3
“novellato” del citato art.8 C.G.S. (C.U. n.183/A del 31/3/2006) il quale ha
previsto la sanzione di cui all’art.13, comma 1, lettera f) C.G.S. non inferiore a
due punti di penalizzazione in classifica per il caso di mancato pagamento
delle ritenute IRPEF dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera.
Poiché la precedente formulazione del detto comma 3, nella vigenza del quale
si sono verificati i fatti contestati, non prevedeva come sanzionabile l’omesso
pagamento, bensì genericamente il mancato adempimento degli obblighi
fiscali e previdenziali, i fatti contestati non sono soggetti ad alcuna sanzione.
La reclamante inoltre invoca, a pretesa legittimità del proprio operato l’essersi
avvalsa del “regime sospensivo degli adempimenti tributari” disposto da
apposita, indicata normativa a favore del comune di Acireale e limitrofi per lo
stato di emergenza causato dai gravi eventi sismici dell’ottobre 2002.
In merito a quanto sopra eccepito dalla reclamante giova rilevare
preliminarmente che è corretto affermare che nella fattispecie non vada
applicato il comma 3 dell’art.8 novellato, bensì quello anteriore alla modifica,
in quanto il fatto violatore si è verificato il 28/2/2006, mentre il comma 3
attuale è entrato in vigore il successivo 31/3/2006 (C.U. n.183/A del
31/3/2006).
Non risponde però a corretta interpretazione l’affermazione che il comma
nella sua precedente formulazione non prevedesse come violazione anche il
mancato pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, ma
soltanto “il mancato adempimento dei relativi obblighi fiscali e previdenziali nei
termini fissati dalle disposizioni federali”.
Infatti tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali posti a carico
del soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti sono tali per
definizione senza esclusioni, per cui appare assolutamente arbitrario
sostenere che il pagamento non debba intendersi compreso tra l’oggetto degli
adempimenti di cui al citato comma 3 dell’art.8 previgente, quando poi deve
considerarsi che, in definitiva, il pagamento costituisce l’atto o l’obiettivo finale
ed essenziale cui è sotteso tutto il procedimento di dichiarazione ed
accertamento sia fiscale che contributivo previdenziale.
La modifica apportata al comma 3 dell’art.8 dal legislatore federale è intesa,
proprio allo scopo di porre in evidenza la indifferenza per l’ordinamento
sportivo di quegli adempimenti propedeutici a quello principale sostanziale
che ha per oggetto il pagamento, a chiarire che solo l’omissione di questo è
ora rilevante ai fini sanzionatori in questo ordinamento.
In tale modo il legislatore federale ha eliminato la pur remota possibilità di
inclusione, che era ipotizzabile con la precedente norma, tra gli
inadempimenti sanzionabili di tutti quelli che precedono il mancato
pagamento.
La modifica inoltre è valsa anche ad includere tra gli obblighi, la cui
inadempienza costituisce violazione perseguibile, l’omesso pagamento dei
contributi al Fondo di Fine Carriera.
Dalla suddetta interpretazione discende che il “pagamento” rientrava nella
previsione del precedente testo della norma considerata.
Quanto all’eccezione di merito la stessa deve considerarsi infondata, priva di
incidenza ai fini del presente giudizio poiché l’invocata norma agevolativa
(D.M. Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 novembre 2002,
prorogato dal D.M. stesso Ministero 17 maggio 2005) disponeva, peraltro solo
fino al 15/12/2005, la sospensione degli adempimenti tributari a carico del
soggetto passivo e cioè, nel caso in specie, della società, nella veste e qualità
di contribuente e non già in quella di sostituto di imposta.
In tale ultima veste, come è noto, il soggetto di imposta è il dipendente o
tesserato della società, per conto e nell’interesse del quale il sostituto opera
unicamente quale intermediario – esattore con il solo obbligo di “ritenere”
quanto dovuto dal dipendente e versarlo al Fisco.
Quanto sopra rende quindi evidente che la moratoria concessa per gli
adempimenti tributari posti a carico del contribuente non poteva
ricomprendere anche le somme da riversare al Fisco in quanto trattenuto in
via di anticipazione di imposta al sostituito di imposta.
Fermo restando quanto sopra sotto il profilo dei principi, resta comunque da
considerare che non risulta agli atti che la società abbia provveduto a versare
l’ammontare delle ritenute né prima nè dopo i termini di scadenza della
moratoria considerata (15/12/2005)
Non appare dubbio che debba essere riconosciuta la piena responsabilità
degli incolpati nella violazione dell’art.8, comma 3 C.G.S., loro ascritta e
anche quindi del Denaro Franz, dirigente responsabile ai sensi dell’art.2
comma 1, C.G.S., la cui sanzione va applicata con riferimento all’art. 14
comma 1 C.G.S.-.
Nella determinazione delle sanzioni si ritiene appropriata la inibizione di due
mesi per il dirigente e l’applicazione del minimo edittale per la società.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere a Denaro Franz l’inibizione per due mesi e alla società A.S.
Acireale S.r.l. la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel
campionato in corso.
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