LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.315/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FRANZ DENARO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ A.S. ACIREALE, E DELLA SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.315/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FRANZ DENARO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ A.S. ACIREALE, E DELLA SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato: -a Denaro Franz, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della A.S. Acireale S.r.l. la violazione dell’art.8, comma 3 C.G.S. per avere omesso di versare all’Erario la ritenuta IRPEF sugli emolumenti pagati ai dipendenti, relativa alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005, versamenti che dovevano effettuarsi in osservanza delle disposizioni del Consiglio Federale (C.U. n.189/A del 15/3/2005) entro il 15/12/2005 (rectius: 28/2/2006) con dovere di documentazione alla CO.VI.SO.C. nel termine perentorio del 28/2/2006 (C.U.133/A del 12/12/2005); - alla società A.S. Acireale S.r.l., per responsabilità diretta ex art.2, comma 4, C.G.S.,la stessa violazione addebitata al suo legale rappresentante. I soggetti deferiti hanno fatto pervenire nei termini scritto defensionale ed hanno chiesto l’audizione personale. All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale avv. Mario Taddeucci Sassolini ha motivatamente chiesto che venga affermata la colpevolezza dei soggetti deferiti e conseguenzialmente irrogata la sanzione della inibizione temporanea di mesi quattro al Denaro Franz e la penalizzazione di due punti in classifica alla società. Per i soggetti deferiti l’avv. Chiacchio si è riportato alle argomentazioni svolte nella memoria, ulteriormente illustrandole e conclusivamente chiedendo: - in via preliminare dichiararsi l’improcedibilità, la nullità e/o l’inammissibilità dell’atto di deferimento per inapplicabilità al caso di specie del novellato art.8, comma 3, C.G.S.; - nel merito, il proscioglimento della società da qualunque addebito; - in via subordinata, rinvio della trattazione del procedimento all’ottenimento della pronuncia ministeriale (Economia e Finanze); - in ulteriore subordine applicarsi la sanzione minima prevista dall’ordinamento. La Commissione osserva: in linea di fatto risulta dagli atti che il legale rappresentante della società Acireale ha trasmesso il 15/2/2006 alla CO.VI.SO.C. alcuni documenti dai quali è emerso l’omissione del versamento delle ritenute IRPEF sugli emolumenti pagati dalla società ai propri dipendenti, relative alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005. Tale omissione è stata anche oggetto di rilievo da parte dall’Agenzia delle Entrate con processo verbale di constatazione in data 23 febbraio 2006. La reclamante sostiene in via pregiudiziale che la violazione attribuitale si sarebbe verificata antecedentemente all’entrata in vigore del comma 3 “novellato” del citato art.8 C.G.S. (C.U. n.183/A del 31/3/2006) il quale ha previsto la sanzione di cui all’art.13, comma 1, lettera f) C.G.S. non inferiore a due punti di penalizzazione in classifica per il caso di mancato pagamento delle ritenute IRPEF dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera. Poiché la precedente formulazione del detto comma 3, nella vigenza del quale si sono verificati i fatti contestati, non prevedeva come sanzionabile l’omesso pagamento, bensì genericamente il mancato adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali, i fatti contestati non sono soggetti ad alcuna sanzione. La reclamante inoltre invoca, a pretesa legittimità del proprio operato l’essersi avvalsa del “regime sospensivo degli adempimenti tributari” disposto da apposita, indicata normativa a favore del comune di Acireale e limitrofi per lo stato di emergenza causato dai gravi eventi sismici dell’ottobre 2002. In merito a quanto sopra eccepito dalla reclamante giova rilevare preliminarmente che è corretto affermare che nella fattispecie non vada applicato il comma 3 dell’art.8 novellato, bensì quello anteriore alla modifica, in quanto il fatto violatore si è verificato il 28/2/2006, mentre il comma 3 attuale è entrato in vigore il successivo 31/3/2006 (C.U. n.183/A del 31/3/2006). Non risponde però a corretta interpretazione l’affermazione che il comma nella sua precedente formulazione non prevedesse come violazione anche il mancato pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, ma soltanto “il mancato adempimento dei relativi obblighi fiscali e previdenziali nei termini fissati dalle disposizioni federali”. Infatti tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali posti a carico del soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti sono tali per definizione senza esclusioni, per cui appare assolutamente arbitrario sostenere che il pagamento non debba intendersi compreso tra l’oggetto degli adempimenti di cui al citato comma 3 dell’art.8 previgente, quando poi deve considerarsi che, in definitiva, il pagamento costituisce l’atto o l’obiettivo finale ed essenziale cui è sotteso tutto il procedimento di dichiarazione ed accertamento sia fiscale che contributivo previdenziale. La modifica apportata al comma 3 dell’art.8 dal legislatore federale è intesa, proprio allo scopo di porre in evidenza la indifferenza per l’ordinamento sportivo di quegli adempimenti propedeutici a quello principale sostanziale che ha per oggetto il pagamento, a chiarire che solo l’omissione di questo è ora rilevante ai fini sanzionatori in questo ordinamento. In tale modo il legislatore federale ha eliminato la pur remota possibilità di inclusione, che era ipotizzabile con la precedente norma, tra gli inadempimenti sanzionabili di tutti quelli che precedono il mancato pagamento. La modifica inoltre è valsa anche ad includere tra gli obblighi, la cui inadempienza costituisce violazione perseguibile, l’omesso pagamento dei contributi al Fondo di Fine Carriera. Dalla suddetta interpretazione discende che il “pagamento” rientrava nella previsione del precedente testo della norma considerata. Quanto all’eccezione di merito la stessa deve considerarsi infondata, priva di incidenza ai fini del presente giudizio poiché l’invocata norma agevolativa (D.M. Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 novembre 2002, prorogato dal D.M. stesso Ministero 17 maggio 2005) disponeva, peraltro solo fino al 15/12/2005, la sospensione degli adempimenti tributari a carico del soggetto passivo e cioè, nel caso in specie, della società, nella veste e qualità di contribuente e non già in quella di sostituto di imposta. In tale ultima veste, come è noto, il soggetto di imposta è il dipendente o tesserato della società, per conto e nell’interesse del quale il sostituto opera unicamente quale intermediario – esattore con il solo obbligo di “ritenere” quanto dovuto dal dipendente e versarlo al Fisco. Quanto sopra rende quindi evidente che la moratoria concessa per gli adempimenti tributari posti a carico del contribuente non poteva ricomprendere anche le somme da riversare al Fisco in quanto trattenuto in via di anticipazione di imposta al sostituito di imposta. Fermo restando quanto sopra sotto il profilo dei principi, resta comunque da considerare che non risulta agli atti che la società abbia provveduto a versare l’ammontare delle ritenute né prima nè dopo i termini di scadenza della moratoria considerata (15/12/2005) Non appare dubbio che debba essere riconosciuta la piena responsabilità degli incolpati nella violazione dell’art.8, comma 3 C.G.S., loro ascritta e anche quindi del Denaro Franz, dirigente responsabile ai sensi dell’art.2 comma 1, C.G.S., la cui sanzione va applicata con riferimento all’art. 14 comma 1 C.G.S.-. Nella determinazione delle sanzioni si ritiene appropriata la inibizione di due mesi per il dirigente e l’applicazione del minimo edittale per la società. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Denaro Franz l’inibizione per due mesi e alla società A.S. Acireale S.r.l. la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso.
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