LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.316/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO SCIARRETTA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S. LATINA E DELLA SOCIETA’ A.S. LATINA S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.316/C del 06/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI ANTONIO SCIARRETTA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETÀ A.S. LATINA E DELLA SOCIETA’ A.S. LATINA S.P.A.-.
In data 14 aprile 2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva a
questa Commissione Sciarretta Antonio, presidente e legale rappresentante
della Società A.S. Latina S.p.A. e la Società A.S. Latina S.p.A. per rispondere:
a) il primo della violazione dell’art. 8 C.G.S. per l’omesso pagamento delle
ritenute IRPEF relative alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005, nonché
dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di aprile e giugno 2005 da parte
della società A.S. Latina S.p.A.;
b) la Società di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S.,
anche con riferimento all’art. 8 comma 3 C.G.S. per la condotta ascrivibile al
suo legale rappresentante.
Con provvedimento in pari data il Procuratore Federale deferiva inoltre
alla Commissione suddetta Sciarretta Antonio, nella predetta qualità, e la
società A.S. Latina S.p.A. per rispondere: a) il primo della violazione dell’art. 7
comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 85 delle N.O.I.F. per avere omesso di
depositare il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento al
30 settembre 2005; b) la società A.S. Latina S.p.A. di responsabilità diretta, ai
sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. per la condotta ascrivibile al suo legale
rappresentante.
Nella sua memoria del 29 aprile 2006 la Società Latina affermava che il
ritardo rispetto alla scadenza originaria fosse stato dovuto a fatto esterno alla
volontà della società stessa e cioè la presa in consegna della
documentazione contabile della società da parte della Guardia di Finanza, e
la non disponibilità da parte della società della documentazione necessaria
alla trasmissione del rapporto ricavi/indebitamento; tale verifica fiscale aveva
inoltre comportato ritardi nel pagamento dei contributi previsti.
Alla data odierna la Commissione preliminarmente procedeva alla
riunificazione dei due procedimenti, stante la non opposizione del
rappresentante della Procura Federale.
La riunione veniva aperta alle ore 15,55 constatando l’assenza dei
rappresentanti dei soggetti deferiti.
Il rappresentante della Procura concludeva il suo intervento richiedendo che
venisse riconosciuta la responsabilità dello Sciarretta e della società A.S.
Latina per tutti i capi di incolpazione contenuti nei deferimenti riuniti,
richiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) per ciò che concerne la violazione dell’art. 8 comma 3 C.G.S.:
per la società la penalizzazione di 2 punti da scontarsi nella classifica relativa
alla stagione in corso o, in alternativa, in caso di non afflittività, nella classifica
del prossimo campionato;
per il Presidente Sciarretta l’inibizione di mesi 4.
b) per quanto riguarda la violazione dell’art. 7 comma 1 del C.G.S.:
per la società l’ammenda di 10.000,00 euro;
per il Presidente Sciarretta l’ammonizione.
Ritiene questa Commissione che le argomentazioni espresse dal
Rappresentante della Procura siano condivisibili e degne di accoglimento e le
affermazioni a discolpa sostenute dalla società deferita non esimenti la
responsabilità della stessa.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
d e l i b e r a
di infliggere ad Antonio Sciarretta quale presidente della società A.S. Latina
S.p.A. la sanzione dell’inibizione per 4 mesi, ed alla società A.S. Latina S.p.A.
la penalizzazione di 2 punti da scontarsi nel Campionato in corso per
responsabilità diretta per quanto concerne la violazione dell’art.8 comma 3 del
C.G.S.; per quanto concerne la violazione dell’art.7 comma 1 del C.G.S. di
infliggere l’ammenda di 10.000,00 euro alla società e la sanzione
dell’ammonizione per il presidente Sciarretta.
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