LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.317/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DOMENICO CRISCI, NICOLA NATALE E LUCIO MOSCATO RISAPETTIVAMENTE PRESIDENTE, CO-PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ F.C. PRO VASTO E DELLA SOCIETA’ F.C. PRO VASTO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.317/C del 06/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI DOMENICO CRISCI, NICOLA NATALE E LUCIO MOSCATO
RISAPETTIVAMENTE PRESIDENTE, CO-PRESIDENTE ED
AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ F.C. PRO VASTO E
DELLA SOCIETA’ F.C. PRO VASTO S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato
contestato:
- a Crisci Domenico, Natale Nicola e Moscato Lucio, il primo ed il secondo,
rispettivamente presidente e co - presidente nonché legali rappresentanti ed il
terzo amministratore delegato e legale rappresentante della società F.C. Pro
Vasto S.r.l., la violazione dell’art. 8, comma 3, C.G.S. per aver omesso il
pagamento aII’Enpals dei contributi dovuti per i dipendenti e tesserati, relativi
alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005, entro il termine perentorio del
15/12/2005 (rectius: 28/2/2006) ai sensi del C.U. n.189/A del 15/3/2005 e per
avere solo successivamente e cioè il 22/3/2006 comunicato e comprovato di
aver ottenuto dall’Ente previdenziale una rateizzazione del debito;
- alla società F.C. Pro Vasto S.r.l. per responsabilità diretta ex art. 2, comma
4. C.G.S, la violazione ascritta ai suoi legali rappresentanti.
La società Pro Vasto, a mezzo dei difensori all’uopo delegati avvocati
Edoardo Chiacchio e Antonino Cerella ha fatto pervenire il 4 maggio 2006, nei
termini concessi, memoria difensiva con richiesta di audizione. I signori Crisci,
Natale e Moscato separata memoria a mezzo del difensore, all’uopo delegato,
avv. Michele Cozzone.
All’udienza odierna, il rappresentante della Procura Federale avv.
Mario Taddeucci Sassolini ha rassegnato le seguenti conclusioni: riconosciuta
la responsabilità degli incolpati richiede che sia inflitta la sanzione della
inibizione per mesi quattro a ciascuno dei dirigenti deferiti ed alla società F.C.
Pro Vasto S.r.l. la penalizzazione di due punti in classifica.
I difensori della società incolpata e dei dirigenti dopo discussione con la
quale hanno ribadito le linee difensive esaurientemente esposte nelle
rispettive memorie, hanno richiamato le conclusioni nelle stesse precisate.
La Commissione osserva:
risulta in atti in modo pacifico che la F.C. Pro Vasto non ha effettuato il
pagamento dei contributi Enpals di cui alla contestazione, nel termine del 28
febbraio 2006, stabilito dal C.U. n.189/A del 15/3/2005, paragrafo I, lettera C,
ultimo capoverso. La stessa norma prevede che tale omissione debba essere
sanzionata ai sensi del C.G.S., senza evidenziare specifico riferimento al tipo
di sanzione.
E’ dato dimostrato per tabulas, che la società soltanto il 22/3/2006. quindi in
ritardo rispetto alla data ultima fissata per il deposito della documentazione a
prova dell’avvenuto adempimento (C.U. n.133/A del 12/12/2005), comunicava
alla CO.VI.SO.C. che per il versamento dei contributi l’Enpals aveva concesso
la rateizzazione del relativo pagamento.
Dalla documentazione ulteriore prodotta dalla società è inoltre risultato che il
22 febbraio 2006 essa aveva fatto istanza aII’Enpals per ottenere la
rateizzazione, della somma dovuta che riguardava non solo i contributi relativi
alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005 ma l’intero periodo 16/9/2004-
31/1/2006; e che solo alla fine della istruttoria relativa alla pratica, ottenuta la
rateizzazione ha provveduto a darne documentazione alla CO.VI.SO.C.-.
Sulla base di tali fatti le difese della società e dei suoi legali rappresentanti
sostengono in via principale la improcedibilità, nullità ed inammissibilità del
deferimento “per inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui al
novellato art. 8 comma 3 dei C.G.S.” in quanto la violazione attribuitale di
omesso pagamento dei contributi entro la data del 28/2/2006 si sarebbe
verificata antecedentemente all’entrata in vigore del comma 3 novellato del
citato art.8 (C.U. n. 183/A del 31/3/2006) che ha previsto la sanzione di cui
all’art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di
penalizzazione in classifica per il caso di mancato pagamento delle ritenute
Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera.
La precedente formulazione del comma 3, nella vigenza del quale si
sarebbero verificati i fatti contestati, non prevedeva l’omesso pagamento
bensì, genericamente, il mancato adempimento degli obblighi fiscali e
previdenziali nei termini fissati dalle disposizioni federali, ma di
inadempimento non poteva parlarsi dal momento che prima ancora che
scadesse il termine del 28/2/2006, la società aveva provveduto ad avanzare
la domanda di rateizzazione aII’Enpals e quindi ad una sorta di adempimento.
L’assunto, escluse le censure di improcedibilità, nullità ed inammissibilità del
deferimento che non trovano fondamento alcuno e tanto meno nella poi
spiegata “inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui al novellato
art. 8 comma 3 del C.G.S.” può trovare condivisione nei limiti che seguono.
E’ corretto affermare che nella fattispecie non vada applicato l’art.8, novellato,
ma quello prima della modifica, in quanto il fatto violatore si è verificato il 28
febbraio 2006, mentre il comma 3 riformato è entrato in vigore il successivo
31 marzo 2006 (C.U. n. 183/A del 31/3/ 2006).
Non risponde poi a corretta interpretazione l’affermare che il comma, nella
sua precedente formulazione, non prevedesse anche il mancato pagamento
delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, ma soltanto “il mancato
adempimento dei relativi obblighi fiscali e previdenziali nei termini fissati delle
disposizioni federali”.
Infatti, tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali, posti a carico
del soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti sono tali per
definizione senza esclusione, per cui appare assolutamente arbitrario
sostenere che il pagamento non debba intendersi compreso tra gli oggetti
degli adempimenti di cui al citato comma 3 dell’art’8, previgente, quando poi
deve considerarsi che in definitiva il pagamento costituisce l’atto o l’obiettivo
finale ed essenziale cui è sotteso tutto il procedimento di dichiarazione ed
accertamento sia in sede fiscale che contributivo previdenziale.
La modifica apportata al comma 3 dell’art. 8 dal legislatore federale è intesa,
proprio allo scopo di porre in evidenza la indifferenza per l’ordinamento
sportivo per quegli adempimenti propedeutici a quello principale e sostanziale
che ha ad oggetto il pagamento, a chiarire che solo l’omesso pagamento è
ora rilevante ai fini sanzionatori in questo ordinamento.
In tal modo il legislatore federale ha eliminata l’altrimenti possibile inclusione,
tra gli inadempimenti sanzionabili, di tutti quelli che precedono il mancato
pagamento.
La modifica inoltre è valsa anche a includere tra gli obblighi, la cui
inadempienza costituisce violazione perseguibile, l’omesso pagamento dei
contributi al Fondo di Fine Carriera.
Senonchè proprio in base a tale interpretazione il termine inadempimento o
mancato adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali adottato dal
sostituito comma 3, dell’art. 8, non può non comprendere, quando le norme
dei relativi ordinamenti lo prevedano, quell’adempimento che si estrinseca
mediante la richiesta, quando sia legittima, seguita dalla concessione di una
rateazione del debito fiscale o contributivo in luogo del pagamento dell’intero
alla prevista scadenza.
Pertanto la società non poteva ritenersi inadempiente al 28 febbraio 2006 in
quanto aveva in precedenza richiesto la rateizzazione del suo credito, nè
poteva essere in grado, in quella data, di documentare un pagamento non
avvenuto in quanto surrogato della richiesta consentitale e legittima di
rateizzazione del debito.
Ciò posto, la Commissione ritiene che i fatti contestati non realizzano la
fattispecie punitiva di cui all’art. 8, comma 3 (precedente formulazione),
escluso che il fatto sia perseguibile col novellato comma 3 entrato in vigore
successivamente al fatto medesimo.
E indubbio peraltro che la condotta degli incolpati è stata inosservante
dell’obbligo di documentazione entro le ore 19 del 28 febbraio 2006 prescritto
dal C.U. n.139/A del 12/ 12/2005.
Infatti, poiché per quanto si è detto la presentazione della domanda di
rateizzazione da parte della società e la concessione della stessa da parte
dell’ente di previdenza, viene nella specie riconosciuta, quale adempimento,
sia pure alternativo a quello di pagamento, la società doveva entro la data
predetta documentarlo alla CO.VI.SO.C.-.
Tale violazione va punita, con una delle sanzioni di cui all’art. 14 comma 1
C.G.S. per i dirigenti e con una delle sanzioni di cui all’art.13 per la società.
Si ritengono adeguate la sanzione della inibizione temporanea di mesi uno
per i dirigenti tutti direttamente responsabili ex art. 2 comma 1 C.G.S. e la
sanzione dell’ammenda di 2.500,00 euro per la società, direttamente
responsabile ex art. 2, comma 4, C.G.S.-.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere a Crisci Domenico, Natale Nicola e Moscato Lucio per la loro
qualità di legali rappresentanti della società l’inibizione di mesi uno ed alla
società F.C. Pro Vasto S.r.l. l’ammenda di 2.500,00 euro.
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