LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.317/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI IGNAZIO LONGOMBARDO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ F.C. VITTORIA E DELLA SOCIETÀ F.C. VITTORIA S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.317/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI IGNAZIO LONGOMBARDO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ F.C. VITTORIA E DELLA SOCIETÀ F.C. VITTORIA S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato: - a Longombardo Ignazio, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società F.C. Vittoria S.r.l. la violazione dell’art.8, comma 3, C.G.S., per aver omesso il versamento, all’Erario ed all’Enpals rispettivamente, delle ritenute e dei contributi dovuti per i dipendenti e tesserati relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005, come da dichiarazione resa dalla stessa società, entro i termini perentori previsti dal C.U. n.189/A del 15/3/2005 e dal C.U. n.133/A del 12/12/2005; - alla società F.C. Vittoria S.r.l., per responsabilità diretta ex art.2, comma 4, C.G.S., la violazione ascritta al suo legale rappresentante. La società deferita ha fatto pervenire, nei termini, memoria difensiva e non ha chiesto l’audizione personale. All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale avv. Mario Taddeucci Sassolini ha motivatamente chiesto che venga affermata la colpevolezza dei soggetti deferiti e conseguenzialmente irrogata la sanzione della inibizione temporanea di mesi quattro al sig. Longombardo Ignazio e la penalizzazione di punti due in classifica alla società. La Commissione osserva: la società F.C. Vittoria, per sua stessa ammissione, non ha versato le ritenute Irpef all’Erario ed i contributi previdenziali all’Enpals sugli emolumenti, dovuti ai propri tesserati e dipendenti, relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2005, il cui pagamento doveva avvenire nel termine perentorio del 28 febbraio 2006, per inequivoca disposizione contenuta nel C.U. n. 189/A del 15/3/2005, paragrafo I, lettera C. Tale comportamento costituisce violazione dell’art.8 comma 3 C.G.S. della quale rispondono i soggetti che hanno la legale rappresentanza della società (art.2 comma 1 C.G.S.) nonché la società stessa ai sensi dell’art.2 comma 4 C.G.S.-. Con la memoria difensiva la società, dopo aver affermato preliminarmente che non può applicarsi il comma 3 dell’art.8 C.G.S., come recentemente modificato dal Consiglio Federale successivamente alla commissione dei fatti addebitati (C.U. n.183/A del 31 /3/2006), sostiene che il citato comma nella sua precedente formulazione non prevedeva come violazione il mancato pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, (ipotesi di violazione che sarebbe stata, secondo tesi, introdotta dalla nuova norma) ma solo “il mancato adempimento dei relativi (relativi cioè agli emolumenti corrisposti ai tesserati e dipendenti) obblighi fiscali e previdenziali nei termini fissati dalle disposizioni federali”. L’adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali sopra enunciati, non riguarderebbero secondo la tesi difensiva, anche il pagamento ma solo l’obbligo di presentazione delle necessarie dichiarazioni da parte dell’obbligato, tanto è vero che il legislatore federale avrebbe sentito la necessità, con la riforma del comma 3, di introdurre un’ipotesi di violazione più specifica (omesso pagamento) in luogo della precedente che quindi non la comprenderebbe. L’assunto non è aderente a corretta interpretazione. Tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali posti a carico del soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti sono tali per definizione senza esclusioni, per cui appare assolutamente arbitrario sostenere che il pagamento non debba intendersi compreso tra gli oggetti degli adempimenti di cui al citato comma 3 dell’art.8 previgente, quando poi deve considerarsi che in definitiva il pagamento costituisce l’atto o l’obiettivo finale ed essenziale cui è sotteso tutto il procedimento di dichiarazione ed accertamento sia in sede fiscale che contributiva previdenziale. La modifica apportata al comma 3 dell’art8 dal legislatore federale è intesa, proprio allo scopo di porre in evidenza la indifferenza per l’ordinamento sportivo di quegli adempimenti propedeutici a quello principale e sostanziale che ha ad oggetto il pagamento, a chiarire che solo l’omesso pagamento è rilevante ai fini sanzionatori in questo ordinamento. Così si è eliminata la pur remota possibilità di inclusione tra gli inadempimenti agli obblighi fiscali e contributivi sanzionabili, tutti quelli diversi dal mancato pagamento. La modifica è inoltre valsa a chiarire che tra gli obblighi la cui inadempienza costituisce violazione perseguibile vi è pur l’omesso pagamento dei contributi al Fondo dì Fine Carriera. Non appare dubbio quindi che debba essere riconosciuta piena responsabilità degli incolpati nella violazione del ridetto art.8 comma 3, loro ascritta. Il Longombardo Ignazio, dirigente responsabile, ex art.2 comma 1 C.G.S., va sanzionato, nulla disponendo la norma per i dirigenti, con riferimento all’art. 14 comma 1 C.G.S.-. La società va sanzionata, secondo quanto dispone specificamente la norma violata, con la penalizzazione di punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva stante l’attuale posizione in classifica della stessa che renderebbe non afflittiva la sanzione. Per questi motivi la Commissione ritenute adeguate le sanzioni di cui a parte dispositiva d e l i b e r a di infliggere a Longombardo Ignazio, quale legale rappresentante della società, l’inibizione per tre mesi ed alla società F.C. Vittoria S.r.l. la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel Campionato che disputerà nella stagione sportiva successiva alla presente.
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