LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.318/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ARTURO INNOCENZO CARRABINO, AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GELA J.T. E DELLA SOCIETA’ GELA J.T. S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.318/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ARTURO INNOCENZO CARRABINO, AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GELA J.T. E DELLA SOCIETA’ GELA J.T. S.R.L.-. In data 20/04/2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. - rilevato che il Segretario della CO.VI.SO.C. aveva trasmesso alla Procura la nota datata 05/04/2006, con la quale la Commissione medesima comunicava di avere riscontrato, nella riunione del 23/03/2006, l’omesso versamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005, nonché dei contributi ENPALS relativi alle stesse mensilità da parte della società Gela J.T. S.r.l.; atteso inoltre che il Consiglio Federale con C.U. n.189/A ha stabilito che le società dovevano documentare alla CO.VI.SO.C., nel termine perentorio del 28/02/2006, ore 19.00, l’avvenuto pagamento all’Erario dell’Enpals e Fondo di fine carriera relativi alle mensilità sopra indicate; ritenuto che l’omesso versamento fosse ascrivibile al legale rappresentante della società, sia per il rapporto di immedesimazione organica che ex art.2 comma 1 C.G.S. - deferiva alla Commissione Disciplinare per i motivi sopra indicati la società siciliana e il legale rappresentante con la seguente contestazione: - per Arturo Innocenzo Carrabino, amministratore unico e legale rappresentante della società Gela J.T. S.r.l., la violazione dell’art.8 comma 3 del C.G.S., per avere omesso di versare all’Erario le ritenute IRPEF e contributi ENPALS relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005, versamenti che dovevano effettuarsi, ai sensi del C.U. N.189/A del 15/03/2005, con dovere di documentazione alla CO.VI.SO.C. dell’avvenuto adempimento entro il termine perentorio del 28/02/2006 come disposto dal C.U. N.133/A del 12/12/2005; - per la società Gela J.T. S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui all’art. 2 comma 4° del C.G.S. per l’addebito contestato al proprio amministratore. I due deferiti facevano pervenire memoria nei termini e all’odierna riunione hanno preso parte il Rappresentante della Procura Federale Avv. Federico Bagattini, gli Avvocati Eduardo Chiacchio nell’interesse della società e l’Avv. Michele Cozzone del difensore del sig. Arturo Innocenzo Carrabino. Preliminarmente la Commissione ha fatto presente che la società Pisa Calcio S.p.A. ha fatto pervenire “atto di intervento nell’interesse del Pisa Calcio S.p.A.” e sentito il parere delle parti si è riservata di decidere sull’ammissibilità o meno all’esito della discussione; quindi il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto due punti di penalizzazione per la società e quattro mesi di inibizione per il legale rappresentante eventualmente anche ai sensi dell’art.1 C.G.S.-. I Difensori hanno prodotto copia dei modelli F24 riguardanti i pagamenti dovuti (ritenuti e contributi) effettuati il 05/05/2006; entrambi hanno ribadito la richiesta di proscioglimento della società e del legale rappresentante. Prima di entrare nel merito della decisione va sciolta la riserva sulla richiesta d’intervento presentata dalla società Pisa Calcio S.p.A: la domanda non può essere accolta, perché le norme prevedono una tale possibilità solo per l’illecito sportivo (artt. 37 comma 7 e 29 comma 3 C.G.S). Passando alle tesi difensive, va prima di tutto esaminata la questione sulla applicabilità o meno, al caso di specie, delle disposizioni di cui alla nuova formulazione dell'art. 8 comma 3 del C.G.S.-. Sostiene la difesa che la violazione attribuita alla società di omesso pagamento di ritenute e contributi entro la data del 28/02/2006 si sarebbe verificata antecedentemente all'entrata in vigore del riformulato comma 3 del citato art. 8 ( di cui al C.U. n.183/A del 31/03/2006 ) che ha determinato la sanzione di cui all'art. 13 c.1 lett.f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica per il caso di " mancato pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e dei Fondi di fine carriera". La precedente formulazione del comma 3, nella vigenza del quale si sarebbero verificati i fatti contestati, non prevedeva l'omesso pagamento bensì , più genericamente," il mancato adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali nei termini fissati dalle disposizioni federali". Se appare corretto affermare che nella fattispecie non vada applicato l'art.8 comma 3 nella nuova formulazione , in quanto il fatto contestato si è verificato in data anteriore al C.U. che lo ha reso applicabile , è altrettanto vero che anche la precedente formulazione del predetto comma configurava come violazione della norma stessa i fatti oggetto di contestazione. Infatti tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali, posti a carico del soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti, sono tali per definizione senza esclusioni, per cui appare arbitrario sostenere che il pagamento non debba intendersi compreso tra gli "adempimenti richiesti" dalla vecchia formulazione, anche per l'ulteriore considerazione che in definitiva il pagamento costituisce l'atto finale richiesto dal procedimento sia contributivo che fiscale, ed i precedenti adempimenti formali e documentali ne costituiscono necessario presupposto. In tale ottica appare corretto sostenere che la modifica apportata al richiamato comma 3 è finalizzata a sottolineare che tutti gli adempimenti propedeutici all'assolvimento dell'obbligo di pagamento svolgono funzione accessoria allo stesso, e che costituisce atto rilevante ai fini sanzionatori esclusivamente "l'omesso pagamento" rimanendo esclusa ogni possibile contestazione in riferimento a qualsiasi altro adempimento formale o documentale, se non espressamente previsto in altre specifiche norme. Nel merito, non è in discussione la contestata omissione, relativa a ritenute IRPEF e contributi ENPALS, ma solo si sottolineano la travagliate vicende della società, che ha visto succedersi vari rappresentanti legali. Per quanto attiene alla società, si ritiene sanzione congrua quella minima edittale, cioè due punti di penalizzazione, da scontarsi nel campionato in corso, attesa l’attuale classifica della squadra. Secondo il Difensore, infine, non sarebbe applicabile al rappresentante della società la sanzione prevista dall'art.8 comma 3 del C.G.S. L'assunto difensivo si basa esclusivamente sul contenuto letterale della citata norma che prevede l'applicazione della sanzione unicamente "a carico della società responsabile ". Il deferimento appare invece corretto in applicazione della norma generale contenuta nel primo comma dell'art. 2 del C.G.S. che in modo non equivoco prevede che "I dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società sono ritenuti anch'essi responsabili , sino a prova contraria , delle infrazioni addebitate alla società medesima". Pertanto, per il sig. Carrabino, considerato che ha assunto la carica l’11 dicembre 2005, si stima sanzione adeguata quella di due mesi di inibizione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Arturo Innocenzo Carrabino la sanzione di 2 mesi di inibizione ed alla società Gela J.T. S.r.l. la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso.
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