LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.318/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ALFREDO MERCURI, ANTONIO CANTAFIO E ERMANNO GUZZI RISPETTIVAMENTE AMMINISTRATORE DELEGATO, PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA, DEL SEGRETARIO NICOLINO VACCARO E DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.318/C del 06/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI ALFREDO MERCURI, ANTONIO CANTAFIO E ERMANNO GUZZI
RISPETTIVAMENTE AMMINISTRATORE DELEGATO, PRESIDENTE E
VICE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ
VIGOR LAMEZIA, DEL SEGRETARIO NICOLINO VACCARO E DELLA
SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.R.L.-.
In data 19/04/2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. - accertato
che la società Vigor Lamezia Calcio S.r.l., mediante atto sottoscritto dal
Segretario, aveva dichiarato genericamente di avere assolto gli obblighi fiscali
al 30/06/2005 senza allegare alcuna documentazione; accertato che in data
16/03/2006, in sede di verifica ispettiva, gli ispettori della CO.VI.SO.C.
avevano rilevato il mancato versamento delle ritenute IRPEF relative alle
mensilità di maggio e giugno 2005 e dei contributi ENPALS relativi alle
mensilità di aprile, maggio e giugno 2005 (v. Comunicato Ufficiale della
CO.VI.SO.C. 133/A del 12/12/2005); accertato che la dichiarazione di cui
sopra non era veridica ed era stata materialmente trasmessa e sottoscritta dal
Segretario della società; - deferiva alla Commissione Disciplinare presso la
L.P.S.C.:
1) Mercuri Alfredo, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante
della società Vigor Lamezia Calcio S.r.l.;
2) Cantafio Antonio, Presidente e Legale Rappresentante della società
Vigor Lamezia Calcio S.r.l.;
3) Guzzi Ermanno, Vice Presidente e Legale Rappresentante della
società Vigor Lamezia Calcio S.r.l.;
4) Vaccaro Nicolino, Segretario della società Vigor Lamezia Calcio S.r.l.;
5) la società Vigor Lamezia Calcio S.r.l.
per rispondere:
a) i primi tre della violazione dell’art. 8, comma 3, C.G.S., per avere posto
in essere la condotta soprindicata;
b) il quarto della violazione degli art. 1, comma 1, e 7, comma 1, del
C.G.S., per avere tenuto il comportamento di cui alla parte motiva;
c) la società Vigor Lamezia Calcio S.r.l. di responsabilità diretta e
oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 1 C.G.S., anche con riferimento
all’art. 8, comma 3, C.G.S. per la condotta ascrivibile al suo legale
rappresentante e al suo Segretario.
I deferiti facevano pervenire articolata memoria a difesa e all’odierna
riunione il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Federico Bagattini, ha
concluso chiedendo 2 punti di penalizzazione per la società e mesi 4 di
inibizione per le persone fisiche deferite, eventualmente anche ai sensi
dell’art. 1 C.G.S.; i difensori, previa rinunzia all’eccezione sui termini a
comparire, hanno ribadito le ragioni esposte nella memoria e hanno sollecitato
il proscioglimento della società e degli altri deferiti.
Va prima di tutto esaminata la tesi difensiva in ordine alla inapplicabilità
al caso di specie delle disposizioni di cui alla nuova formulazione dell’art. 8,
comma 3, C.G.S.
Sostiene la difesa che la violazione attribuita alla società di omesso
pagamento di ritenute e contributi entro la data del 28.2.2006 si sarebbe
verificata antecedentemente all'entrata in vigore del riformulato comma 3 del
citato art. 8 (di cui al C.U. n.183/A del 31.3.2006) che ha determinato la
sanzione di cui all'art. 13 c.1 lett.f) nella misura non inferiore a 2 punti di
penalizzazione in classifica per il caso di " mancato pagamento delle ritenute
IRPEF, dei contributi ENPALS e dei Fondi di fine carriera".
La precedente formulazione del comma 3, nella vigenza del quale si
sarebbero verificati i fatti contestati, non prevedeva l'omesso pagamento
bensì, più genericamente," il mancato adempimento degli obblighi fiscali e
previdenziali nei termini fissati dalle disposizioni federali".
Se appare corretto affermare che nella fattispecie non vada applicato
l'art.8 comma 3 nella nuova formulazione, in quanto il fatto contestato si è
verificato in data anteriore al C.U. che lo ha reso applicabile, è altrettanto vero
che anche la precedente formulazione del predetto comma configurava come
violazione della norma stessa i fatti oggetto di contestazione.
Infatti tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali, posti a
carico del soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti, sono tali
per definizione senza esclusioni, per cui appare arbitrario sostenere che il
pagamento non debba intendersi compreso tra gli "adempimenti richiesti"
dalla vecchia formulazione, anche per l'ulteriore considerazione che in
definitiva il pagamento costituisce l'atto finale richiesto dal procedimento sia
contributivo che fiscale, ed i precedenti adempimenti formali e documentali ne
costituiscono necessario presupposto.
In tale ottica appare corretto sostenere che la modifica apportata al
richiamato comma 3 è finalizzata a sottolineare che tutti gli adempimenti
propedeutici all'assolvimento dell'obbligo di pagamento svolgono funzione
accessoria allo stesso, e che costituisce atto rilevante ai fini sanzionatori
esclusivamente "l'omesso pagamento" rimanendo esclusa ogni possibile
contestazione in riferimento a qualsiasi altro adempimento formale o
documentale, se non espressamente previsto in altre specifiche norme.
Nel merito si sostiene l’insussistenza della violazione perché a
conclusione di una verifica operata dalla Agenzia delle Entrate il 17/02/2006 si
attestava la regolarità del pagamento delle ritenute (v. documentazione
allegata, con particolare riferimento al prospetto di cui all’allegato 3).
Osserva al riguardo la Commissione.
La circostanza può dirsi comprovata ma resta il fatto che la
contestazione riguarda anche i contributi ENPALS e quindi sussiste la
responsabilità per il mancato versamento dei contributi previdenziali.
Secondo il Difensore, infine, non sarebbe applicabile ai rappresentanti
della società la sanzione prevista dall'art. 8 comma 3 del C.G.S.
L'assunto difensivo si basa esclusivamente sul contenuto letterale della
citata norma che prevede l'applicazione della sanzione unicamente "a carico
della società responsabile ".
Il deferimento appare invece corretto in applicazione della norma
generale contenuta nel primo comma dell'art. 2 del C.G.S. che in modo non
equivoco prevede che "I dirigenti che hanno la legale rappresentanza della
società sono ritenuti anch'essi responsabili, sino a prova contraria , delle
infrazioni addebitate alla società medesima".
Pertanto va affermata la responsabilità del Presidente, del Vice
Presidente e dell’Amministratore Delegato, su di essi gravando l’obbligo in
discussione.
Per quanto riguarda il Segretario, Nicolino Vaccaro, va segnalato che la
dichiarazione fa riferimento, per quello che qui rileva, all’adempimento degli
obblighi fiscali e al Fondo Indennità Fine Carriera.
Di conseguenza non sussiste la falsità contestata proprio in ragione di
quanto certificato dalla Agenzia delle Entrate.
Per quanto attiene alle sanzioni per la società si stima adeguata quella
di due punti di penalizzazione, da scontarsi nel campionato 2006/2007,
attesa l’attuale classifica della squadra; per i tre dirigenti quella di 2 mesi di
inibizione.
Come detto va prosciolto il Segretario.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere alla società Vigor Lamezia S.r.l. la penalizzazione di 2 punti in
classifica da scontarsi nel Campionato 2006/2007 e ai dirigenti Alfredo
Mercuri, Antonio Cantafio ed Ermanno Guzzi la sanzione dell’inibizione di
mesi 2; proscioglie il segretario Nicolino Vaccaro dall’addebito a lui ascritto
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