LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.318/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ALFREDO MERCURI, ANTONIO CANTAFIO E ERMANNO GUZZI RISPETTIVAMENTE AMMINISTRATORE DELEGATO, PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA, DEL SEGRETARIO NICOLINO VACCARO E DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.318/C del 06/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ALFREDO MERCURI, ANTONIO CANTAFIO E ERMANNO GUZZI RISPETTIVAMENTE AMMINISTRATORE DELEGATO, PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA, DEL SEGRETARIO NICOLINO VACCARO E DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.R.L.-. In data 19/04/2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. - accertato che la società Vigor Lamezia Calcio S.r.l., mediante atto sottoscritto dal Segretario, aveva dichiarato genericamente di avere assolto gli obblighi fiscali al 30/06/2005 senza allegare alcuna documentazione; accertato che in data 16/03/2006, in sede di verifica ispettiva, gli ispettori della CO.VI.SO.C. avevano rilevato il mancato versamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di maggio e giugno 2005 e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2005 (v. Comunicato Ufficiale della CO.VI.SO.C. 133/A del 12/12/2005); accertato che la dichiarazione di cui sopra non era veridica ed era stata materialmente trasmessa e sottoscritta dal Segretario della società; - deferiva alla Commissione Disciplinare presso la L.P.S.C.: 1) Mercuri Alfredo, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della società Vigor Lamezia Calcio S.r.l.; 2) Cantafio Antonio, Presidente e Legale Rappresentante della società Vigor Lamezia Calcio S.r.l.; 3) Guzzi Ermanno, Vice Presidente e Legale Rappresentante della società Vigor Lamezia Calcio S.r.l.; 4) Vaccaro Nicolino, Segretario della società Vigor Lamezia Calcio S.r.l.; 5) la società Vigor Lamezia Calcio S.r.l. per rispondere: a) i primi tre della violazione dell’art. 8, comma 3, C.G.S., per avere posto in essere la condotta soprindicata; b) il quarto della violazione degli art. 1, comma 1, e 7, comma 1, del C.G.S., per avere tenuto il comportamento di cui alla parte motiva; c) la società Vigor Lamezia Calcio S.r.l. di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 1 C.G.S., anche con riferimento all’art. 8, comma 3, C.G.S. per la condotta ascrivibile al suo legale rappresentante e al suo Segretario. I deferiti facevano pervenire articolata memoria a difesa e all’odierna riunione il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Federico Bagattini, ha concluso chiedendo 2 punti di penalizzazione per la società e mesi 4 di inibizione per le persone fisiche deferite, eventualmente anche ai sensi dell’art. 1 C.G.S.; i difensori, previa rinunzia all’eccezione sui termini a comparire, hanno ribadito le ragioni esposte nella memoria e hanno sollecitato il proscioglimento della società e degli altri deferiti. Va prima di tutto esaminata la tesi difensiva in ordine alla inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui alla nuova formulazione dell’art. 8, comma 3, C.G.S. Sostiene la difesa che la violazione attribuita alla società di omesso pagamento di ritenute e contributi entro la data del 28.2.2006 si sarebbe verificata antecedentemente all'entrata in vigore del riformulato comma 3 del citato art. 8 (di cui al C.U. n.183/A del 31.3.2006) che ha determinato la sanzione di cui all'art. 13 c.1 lett.f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica per il caso di " mancato pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e dei Fondi di fine carriera". La precedente formulazione del comma 3, nella vigenza del quale si sarebbero verificati i fatti contestati, non prevedeva l'omesso pagamento bensì, più genericamente," il mancato adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali nei termini fissati dalle disposizioni federali". Se appare corretto affermare che nella fattispecie non vada applicato l'art.8 comma 3 nella nuova formulazione, in quanto il fatto contestato si è verificato in data anteriore al C.U. che lo ha reso applicabile, è altrettanto vero che anche la precedente formulazione del predetto comma configurava come violazione della norma stessa i fatti oggetto di contestazione. Infatti tutti gli adempimenti degli obblighi fiscali e previdenziali, posti a carico del soggetto obbligato dalle norme dei rispettivi ordinamenti, sono tali per definizione senza esclusioni, per cui appare arbitrario sostenere che il pagamento non debba intendersi compreso tra gli "adempimenti richiesti" dalla vecchia formulazione, anche per l'ulteriore considerazione che in definitiva il pagamento costituisce l'atto finale richiesto dal procedimento sia contributivo che fiscale, ed i precedenti adempimenti formali e documentali ne costituiscono necessario presupposto. In tale ottica appare corretto sostenere che la modifica apportata al richiamato comma 3 è finalizzata a sottolineare che tutti gli adempimenti propedeutici all'assolvimento dell'obbligo di pagamento svolgono funzione accessoria allo stesso, e che costituisce atto rilevante ai fini sanzionatori esclusivamente "l'omesso pagamento" rimanendo esclusa ogni possibile contestazione in riferimento a qualsiasi altro adempimento formale o documentale, se non espressamente previsto in altre specifiche norme. Nel merito si sostiene l’insussistenza della violazione perché a conclusione di una verifica operata dalla Agenzia delle Entrate il 17/02/2006 si attestava la regolarità del pagamento delle ritenute (v. documentazione allegata, con particolare riferimento al prospetto di cui all’allegato 3). Osserva al riguardo la Commissione. La circostanza può dirsi comprovata ma resta il fatto che la contestazione riguarda anche i contributi ENPALS e quindi sussiste la responsabilità per il mancato versamento dei contributi previdenziali. Secondo il Difensore, infine, non sarebbe applicabile ai rappresentanti della società la sanzione prevista dall'art. 8 comma 3 del C.G.S. L'assunto difensivo si basa esclusivamente sul contenuto letterale della citata norma che prevede l'applicazione della sanzione unicamente "a carico della società responsabile ". Il deferimento appare invece corretto in applicazione della norma generale contenuta nel primo comma dell'art. 2 del C.G.S. che in modo non equivoco prevede che "I dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società sono ritenuti anch'essi responsabili, sino a prova contraria , delle infrazioni addebitate alla società medesima". Pertanto va affermata la responsabilità del Presidente, del Vice Presidente e dell’Amministratore Delegato, su di essi gravando l’obbligo in discussione. Per quanto riguarda il Segretario, Nicolino Vaccaro, va segnalato che la dichiarazione fa riferimento, per quello che qui rileva, all’adempimento degli obblighi fiscali e al Fondo Indennità Fine Carriera. Di conseguenza non sussiste la falsità contestata proprio in ragione di quanto certificato dalla Agenzia delle Entrate. Per quanto attiene alle sanzioni per la società si stima adeguata quella di due punti di penalizzazione, da scontarsi nel campionato 2006/2007, attesa l’attuale classifica della squadra; per i tre dirigenti quella di 2 mesi di inibizione. Come detto va prosciolto il Segretario. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere alla società Vigor Lamezia S.r.l. la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nel Campionato 2006/2007 e ai dirigenti Alfredo Mercuri, Antonio Cantafio ed Ermanno Guzzi la sanzione dell’inibizione di mesi 2; proscioglie il segretario Nicolino Vaccaro dall’addebito a lui ascritto
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