LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.325/C del 12/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FRANCESCO D’ANGELO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.G. NOCERINA 1910 E DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.325/C del 12/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FRANCESCO D’ANGELO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.G. NOCERINA 1910 E DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stato contestato - a Francesco D’Angelo, amministratore unico e legale rappresentante della società A.G. Nocerina 1910 S.r.l., la violazione dell’art.7 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.89 delle N.O.I.F. e Comunicato Ufficiale n.189/A del 15/3/2005, avendo la CO.VI.SOC.C accertato in data 24/10/2005 che i valori dei parametri PA e PD non erano conformi a quelli comunicati dalla società ma, rispettivamente, di meno -0,20 il PA e -0,517 il PD il che portava ad una carenza patrimoniale di euro 574.954,00 anziché di euro 360.526,00 determinaa in base ai parametri dichiarati, carenza quest’ultima che era stata interamente ripianata. Con tale operato illegittimo riusciva ad ottenere l’iscrizione della società al Campionato attualmente in corso; - alla società A.G. Nocerina 1910 S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui all’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato al proprio amministratore unico. Con memoria pervenuta il 4 maggio 2006 i difensori degli incolpati hanno chiesto: 1) in via preliminare la declaratoria di improcedibilità del deferimento in oggetto per mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 37, comma 3, C.G.S.; 2) nel merito, il proscioglimento della società A.G. Nocerina 1910 S.r.l. e del suo legale rappresentante D’Angelo Francesco da qualunque addebito; 3) in mero subordine l’applicazione della sanzione minima prevista dall’ordinamento. Nella riunione del 5 maggio 2006 la Commissione Disciplinare, accogliendo l’eccezione preliminare, ha rinviato il giudizio alla riunione del 12 maggio 2006. All’odierna riunione la Commissione in composizione parzialmente diversa, fatta propria l’ordinanza emessa nell’udienza precedente e prende atto: - delle conclusioni formulate dal Procuratore Federale avv. Federico Bagattini che richiede il riconoscimento di responsabilità e la sanzione di un anno di inibizione per l’amministratore unico Francesco D’Angelo e la penalizzazione di sei punti in classifica per la società Nocerina; - della conclusioni dei difensori della società incolpata e del suo legale rappresentante avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone che hanno concluso ribadendo le richieste inserite nella memoria difensiva. Procedendo alle valutazioni di merito, la Commissione ha tratto il convincimento della insussistenza del presunto illecito amministrativo addebitato alla società Nocerina. Appare opportuno inquadrare la natura delle disposizioni federali previste nel C.U. n. 189/A del 15/3/2005: è indubitabile che la volontà del legislatore federale sia quella di creare un articolato sistema di controlli preventivi, allo scopo di agevolare il lavoro della CO.VI.SO.C. in sede di verifica dell'idoneità di una società ad ottenere l'iscrizione al campionato: in tale ottica i dati da fornire entro il 31 marzo dell'anno precedente la nuova stagione sportiva non possono non avere che la natura provvisoria e disarticolata di una sorta di bilancio di previsione. Dall'attento esame dei dati contabili forniti all'organo di controllo dalla società deferita, e la cui regolarità viene contestata, la Commissione prende atto della riscontrata sussistenza di irregolarità formali e dati incongruenti, ma non rileva una coordinata opera di "alterazione o falsificazione" dei dati contabili stessi, elemento essenziale per la configurazione dell'illecito contestato, e ciò a conferma di quanto già deliberato in casi analoghi da questa Commissione (vedansi C.U. n.322/C del 20/4/2005, C.U. n.327/C del 22/4/2005, C.U. n.80/C del 25/10/2005). Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Francesco D’Angelo, amministratore unico della società Nocerina, per non aver commesso il fatto e la società A.G. Nocerina 1910 S.r.l. perché il fatto non sussiste.
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