LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.325/C del 12/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ROMANO MALAVOLTA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ TERAMO CALCIO E DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.325/C del 12/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI ROMANO MALAVOLTA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ TERAMO CALCIO E
DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A.-.
Con memoria difensiva presentata nei termini, la società Teramo Calcio
S.p.a. e Romano Malavolta, hanno totalmente contestato gli addebiti sulla
base delle seguenti argomentazioni:
- la violazione contestata sarebbe insussistente, in quanto l'apporto finanziario
assicurato dal socio di riferimento Romano Malavolta deve essere qualificato
come versamento in conto aumento capitale e non, come erroneamente
qualificato dalla CO.VI.SO.C. e ribadito dal Procuratore Federale nell'atto di
deferimento, un finanziamento postergato ed infruttifero. La predetta reale
natura sarebbe confermata dalla causale del versamento risultante dalle
contabili bancarie, nonchè dall'appostamento dello stesso nel bilancio
societario;
- la presunta simulazione accreditata nell'atto di deferimento è di fatto
inesistente, in quanto la somma complessiva di 1.663.000 euro risulta
definitivamente acquisita al patrimonio sociale, tanto che è stata utilizzata per
il pagamento di debiti fiscali e previdenziali per l'ammontare di 1.035.048,62
euro. L'utilizzazione della somma di 550.000,00 euro come prestito al socio
Romano Malavolta non costituisce restituzione o rimborso parziale del
finanziamento perchè definitivamente acquisita dalla società come mezzi
propri;
- la violazione contestata è di fatto inesistente in quanto non si rileva nella
fattispecie alcuna produzione, alterazione o falsificazione dei documenti
richiesti per l'iscrizione al campionato, nè la stessa è stata ottenuta
falsificando propri documenti contabili ed amministrativi;
- il ripianamento patrimoniale richiesto dalla CO.VI.SO.C era di fatto non
necessario, in quanto fondato sul presupposto errato di una carenza dei
parametri PA e PD derivante da una non corretta esposizione in bilancio dei
crediti verso soci.
All'odierna riunione sono intervenuti per la Procura Federale l'avv.
Federico Bagattini che ha concluso il suo intervento richiedendo che,
riconosciuta la responsabilità dei soggetti deferiti per gli addebiti contestati,
siano inflitti agli stessi le seguenti sanzioni :
- per la società 6 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato in
corso:
- per il presidente Romano Malavolta anni uno di inibizione.
Questi ultimi sono rappresentati dall'avv. Fabrizio Acronzio il quale, ribaditi i
motivi esposti nella memoria difensiva, ha insistito nella richiesta di totale
proscioglimento dei propri assistiti per non aver commesso il fatto o, in via
subordinata, perchè il fatto non sussiste.
La Commissione giudica preliminarmente opportune, in riferimento
all'atto di deferimento, le seguenti precisazioni :
- il campionato di riferimento per la ricorrenza dei requisiti di ammissione è
quello del 2005 - 2006 ;
- l'importo del finanziamento stornato dal conto della società a favore del
socio Romano Malavolta ammonta ad 550.000,00 euro;
- il versamento eseguito a favore della società Teramo Calcio S.p.a. dal socio
di maggioranza Romano Malavolta in data 11/7/2005 va correttamente
qualificato come "versamento in conto futuro aumento di capitale" e non come
"finanziamento postergato ed infruttifero", ma tale precisazione non influisce
minimamente sugli esiti del procedimento, in quanto la contestata violazione
dell'art.7 comma 3 del C.G.S. è motivata dal "simulato superamento della
fattispecie di cui all'art. 2447 c.c.", situazione rilevabile in ricorrenza di
entrambe le qualificazioni contabili.
- lo scopo perseguito dalla normativa prevista nel C.U. della F.I.G.C. in data
15/3/2005 è quello di decretare l'ammissione al Campionato 2005-2006 delle
società che si dimostrino in linea con i parametri economici, finanziari e
contabili ivi stabiliti; pertanto, nell'ipotesi in cui il discostamento da detti
parametri sia tale da configurare una situazione patrimoniale che integri la
fattispecie prevista dall'art.2447 c.c., l'ammissione al Campionato è
ulteriormente subordinata al superamento di tale situazione con la procedura
prevista dal predetto articolo.
All'esito dell'attento esame dei documenti agli atti del procedimento e
dell'odierno dibattimento, la Commissione ritiene accertata la responsabilità
dei soggetti deferiti per gli addebiti contestati.
Nella memoria difensiva questi ultimi hanno ritenuto di contraddire le tesi
accusatorie evidenziando una differente valutazione degli aspetti formali del
finanziamento eseguito dal socio Malavolta: se ne è precisata la natura di
"versamento in conto futuro aumento di capitale", e la funzione dello stesso
quale "apporto finanziario definitivamente acquisito dalla società" in
conseguenza del successivo appostamento in bilancio.
Ma l'indagine va focalizzata non tanto sugli aspetti formali e contabili, quanto
sul piano sostanziale, ovvero sulla rispondenza dell'operazione di
rifinanziamento alle finalità perseguite dalla normativa per l'ammissione al
Campionato 2005-2006, di cui al C.U. 189/a del 15/3/2005 ed in particolare
sulla prescrizione contenuta al paragrafo I) lettera B punto 5) che prescrive
l'obbligo di documentare , ove rilevato , "l'avvenuto superamento della
situazione prevista dall'art.2447 c.c. con l'ottemperanza degli adempimenti
prescritti dalla medesima norma".
Tale norma prescrive che nell'ipotesi in cui, per perdite di esercizio, il capitale
sociale si riduce al disotto del minimo legale gli amministratori devono senza
indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale
ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo o la trasformazione della società". E' appena il caso di ricordare,
inoltre, che l'inottemperanza di tale prescrizione ha come conseguenza lo
scioglimento "ope legis" della società a norma dell'art. 2484 n.4.
Dagli atti ufficiali emerge in modo documentalmente comprovato che la
ricorrenza della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. è stata contestata alla
società Teramo Calcio S.p.a. in data 8/7/2005 con nota della CO.VI.SO.C.
che quantificava la carenza patrimoniale (rectius l'esposizione debitoria da
ripIanare) in complessivi 1.469.114,00 euro, a fronte di un capitale sociale di
156.000,00 euro.
Da tale rilievo è sorto a carico della società l'obbligo di abbattimento delle
perdite e ricostituzione del capitale da eseguirsi mediante convocazione
dell'assemblea straordinaria dei soci, conseguente delibera e versamento del
quantificato importo ovvero, se già esistente nella cassa sociale a titolo di
finanziamento in conto aumento di capitale,mediante operazione contabile
che, convertitolo in capitale, ne permettesse la successiva riduzione a
copertura delle perdite di esercizio.
Tale procedimento previsto dalla norma in esame ha lo scopo di rendere le
somme versate dai soci indisponibili a qualsiasi altra destinazione che non sia
quella del pagamento dei debiti a bilancio.
Diverso risulta essere il comportamento seguito dalla società Teramo Calcio
S.p.a., la quale procede ad una copertura delle perdite, come innanzi
quantificate dalla CO.VI.SO.C. (organo a tale scopo proposto) soltanto
apparente e simulata, tanto che una parte del richiamato finanziamento è
stata appunto destinata a finalità diverse.
Infatti in data 11 luglio 2005 il complessivo versamento di 1.663.000,00 euro
eseguito dal socio Romano Malavolta a favore della società è stato frazionato
in due distinte operazioni contabili (come da documentazione agli atti) la
prima di 1.113.000,00 euro e la seconda di 550.000,00 euro, ovvero proprio
dell'importo esattamente stornato in pari data (in presumibile compensazione
di valuta) a favore di Romano Malavolta a titolo di prestito al socio.
Non vi è chi non veda in tale operazione contabile la volontà di creare una
situazione di apporto finanziario simulato, allo scopo di presentare una
situazione patrimoniale solo in apparenza conforme alle prescrizioni della
Normativa federale ed alle richieste della CO.VI.SO.C.-.
E' di tutta evidenza che accreditare tale situazione amministrativa come del
tutto regolare si manifesta in totale e palese contrasto con la normativa di cui
al richiamato C.U.189/2005, al rispetto del quale le società che hanno
richiesto l'iscrizione al campionato 2005 -2006 dovevano uniformarsi nel
rispetto degli oneri imposti dall'art. 27 dello Statuto Federale, dell’art.89 delle
N.O.I.F.-.
La Commissione rileva inoltre che l’articolo 7 comma 3 C.G.S.
sanziona l’iscrizione al Campionato mediante falsificazione dei documenti
contabili o amministrativi, senza ulteriori ampliamenti. Ciò significa che
l’articolo 89 delle N.O.I.F. – e le relative disposizioni attuative degli Organi
Federali – non costituiscono norme integratici delle fattispecie disciplinare ex
art.7 comma 3 C.G.S. e quindi la loro violazione non può essere riportata
sotto la previsione di questo.
Circa il significato da assegnare al termine di falsificazione può sorgere
il problema del ricomprensione sia del falso materiale sia del falso ideologico,
questione che nel caso in esame non merita di essere affrontata perché priva
di conseguenza della decisione. In effetti, anche volendo ritenere sanzionabile
la falsificazione ideologica, deve dirsi che tale ipotesi non si è verificata nella
specie poiché il versamento di euro 1.663.000,00 (pur con le discutibili
modalità innanzi evidenziate) è stato indicato ed è effettivamente avvenuto.
Rimane quindi esclusa la sussumibilità del fatto sotto la norma oggetto
della contestazione, ma ciò non significa che esso non debba essere
sanzionato con ricorso ad altra disposizione del C.G.S. e cioè, per quello che
si dirà più oltre, sotto l’art.1.
Né può accogliersi la tesi della illegittimità della pronuncia per diversità
tra il fatto accertato e l’incolpazione, poiché nel deferimento della Procura
Federale è specificamente ed esattamente indicato come comportamento
violatore delle norme quello che la Commissione ha accertato e pone a base
della sua decisione: si tratta solo di una diversa qualificazione giuridica del
fatto che ben può essere compiuta dal giudice in applicazione dei principi
generali.
Tornando all’art.1 C.G.S., esso sanziona qualsiasi comportamento dei
soggetti che sono tenuti all’osservanza delle norme federali che sia violatore
dei principi di comportamento secondo lealtà, correttezza e probità in ogni
aspetto riferibile all’attività sportiva. Ed è indubbio che il prelevamento
pressochè contestuale di un’ingente somma formalmente destinata a riportare
nei limiti della correttezza richiesta dalla CO.VI.SO.C. la situazione
patrimoniale della società è atto surretiziamente elusivo del rispetto delle
norme poste dall’ordinamento sportivo.
Sanzione equa si stima per il presidente Romano Malavolta quella di
un anno di inibizione per la società Teramo Calcio S.p.a. quella di 4 punti di
penalizzazione da scontare nella classifica del Campionato in corso.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere al presidente Romano Malavolta quella di un anno di
inibizione per la società Teramo Calcio S.p.a. quella di 4 punti di
penalizzazione da scontare nella classifica del Campionato in corso.
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