LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.343/C del 22/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C., A CARICO DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ GIUGLIANO CALCIO E DELLA SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L.,

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.343/C del 22/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C., A CARICO DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ GIUGLIANO CALCIO E DELLA SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L., Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stato contestato - a Giuseppe Loveri, amministratore unico della società S.S. Giugliano Calcio S.r.l., la violazione dell’art.7 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.89 delle N.O.I.F. per aver trasmesso alla CO.VI.SO.C. in data 31/3/2005 documenti con valori difformi da quelli riscontrati in sede di verifica ispettiva, così ottenendo, sulla base delle disposizioni federali di cui al C.U. n.189/A del 15/3/2005, l’iscrizione al Campionato in corso, che non avrebbe potuto ottenere senza le violazioni rilevate in sede di verifica; - alla società S.S. Giugliano Calcio S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato al suo amministratore unico. Con memoria pervenuta il 15 maggio 2006 i difensori degli incolpati hanno chiesto il proscioglimento della società richiamando i principi sanciti, per casi analoghi, da costante ed univoca giurisprudenza. All’odierna riunione la Commissione prende atto: - delle conclusioni formulate dal Procuratore Federale avv. Federico Bagattini che richiede il riconoscimento di responsabilità e la sanzione di un anno di inibizione per l’amministratore unico Giuseppe Loveri e la penalizzazione di sei punti in classifica per la società Giugliano Calcio; - della conclusioni dei difensori della società incolpata e del suo legale rappresentante avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone che hanno concluso ribadendo le richieste inserite nella memoria difensiva. Procedendo alle valutazioni di merito, la Commissione ha tratto il convincimento della insussistenza del presunto illecito amministrativo addebitato alla società Giugliano. Appare opportuno inquadrare la natura delle disposizioni federali previste nel C.U. n. 189/A del 15/3/2005: è indubitabile che la volontà del legislatore federale sia quella di creare un articolato sistema di controlli preventivi, allo scopo di agevolare il lavoro della CO.VI.SO.C. in sede di verifica dell'idoneità di una società ad ottenere l'iscrizione al campionato: in tale ottica i dati da fornire entro il 31 marzo dell'anno precedente la nuova stagione sportiva non possono non avere che la natura provvisoria e disarticolata di una sorta di bilancio di previsione. Dall'attento esame dei dati contabili forniti all'organo di controllo dalla società deferita, e la cui regolarità viene contestata, la Commissione prende atto della riscontrata sussistenza di irregolarità formali e dati incongruenti, ma non rileva una coordinata opera di "alterazione o falsificazione" dei dati contabili stessi, elemento essenziale per la configurazione dell'illecito contestato, e ciò a conferma di quanto già deliberato in casi analoghi da questa Commissione (vedansi C.U. n.322/C del 20/4/2005, C.U. n.327/C del 22/4/2005, C.U. n.80/C del 25/10/2005). Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Giuseppe Loveri, amministratore unico della società Giugliano Calcio, per non aver commesso il fatto e la società S.S. Giugliano Calcio S.r.l. perché il fatto non sussiste.
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