LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.362/C del 31/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI GIOVANNI CECCHETTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. FORLI’, CRISTIANO LUCONI, CALCIATORE TESSERATO PER LA SUDDETTA SOCIETÀ E SOCIETÀ A.C. FORLI’ S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.362/C del 31/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI GIOVANNI CECCHETTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. FORLI’, CRISTIANO LUCONI, CALCIATORE TESSERATO PER LA SUDDETTA SOCIETÀ E SOCIETÀ A.C. FORLI’ S.R.L.-. Il calciatore Luconi Cristiano in data 24.3.2006 depositava nella segreteria della Lega Professionisti Serie C copia del contratto economico stipulato con la società A.C. Forlì S.r.l. in data 1.2.2006 per la stagione sportiva 2005 – 2006 e nella nota di deposito dichiarava di effettuare il deposito “a garanzia dei diritti patrimoniali ed economici”. Con nota 26.4.2006 il Presidente della Lega deferiva a questa Commissione Disciplinare il predetto Luconi, il presidente dell’A.C. Forlì S.r.l. e la stessa A.C. Forlì S.r.l. “per aver stipulato un contratto economico di importo superiore a quello già depositato nella stagione sportiva 2005 – 2006 e per il quale era già stato concesso il visto di esecutività” e con successivo atto 10.5.2006 i deferiti venivano tratti a giudizio. Con memoria difensiva depositata il 23.5.2006 il Luconi rilevava di aver sottoscritto in data 1.2.2006 il giorno dopo la chiusura del cosiddetto mercato di trasferimento di gennaio 2006, un nuovo contratto economico per il periodo residuo dell’attuale stagione ed assumeva che il rinnovo delle pattuizioni contrattuali era avvenuto “nel pieno rispetto del principio formalistico previsto dal comminato degli art. 93 comma 1 N.O.I.F. e art. 5 Accordo Collettivo” e chiedeva il proprio proscioglimento da ogni addebito e in subordine la sanzione minima prevista. All’udienza odierna il difensore del Luconi, avv. Alessandro Calcagno, chiedeva il proscioglimento del suo assistito e in subordine la sanzione minima prevista. Osserva il Collegio che il fatto addebitato ai deferiti è certo nella sua materialità ed è incontroverso tra le parti che il 1° febbraio 2006 il Luconi e il Forlì S.r.l. hanno stipulato nel rispetto delle forme volute dalla normativa federale un nuovo contratto economico modificativo del compenso annuo lordo previsto a favore del calciatore nel contratto economico stipulato fra le stesse parti in data 21.7.2005 e ratificato dalla Lega. Ed è ancora incontroverso che il Forlì S.r.l. non ha deposito il contratto in Lega nel termine di giorni 5 previsto dall’accordo collettivo e tantomeno ha prodotto la garanzia bancaria richiesta per il caso, come nella specie, di superamento del budget tipo e del budget singolo contratto: per vero il contratto 1° febbraio 2006 prevedeva un aumento considerevole del compenso annuo lordo per la stagione sportiva 2005 – 2006 dal minimo federale all’importo di euro 98.193,00. Il presidente dell’AC Forlì S.r.l. Cecchetti Giovanni e la società A.C. Forlì S.r.l. stipulando il nuovo contratto economico in corso di stagione, omettendone il deposito negli uffici della Lega di appartenenza e non prestando la necessaria copertura fideussoria richiesta dal superamento del budget di spesa, sono di sicuro responsabili, il Forlì S.r.l. a titolo di responsabilità diretta della condotta del proprio presidente, delle contestate violazioni degli artt. 94 N.O.I.F. e 1 C.G.S.-. Stima equa il Collegio, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all’art. 13 C.G.S., per il Cecchetti la sanzione dell’inibizione per mesi uno e per la società la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00. Il calciatore Luconi va invece assolto dalla violazione contestatagli, perchè il mero fatto della stipula di un nuovo contratto economico modificativo in corso d’anno non può di per sé costituire comportamento illecito o non consentito, nella carenza di ogni minimo elemento di prova a sostegno di una compartecipazione del calciatore in eventuali comportamenti in fraude posti in essere dalla società: la tesi che il secondo contratto sia frutto di un ordito illecito tra società e il tesserato resta un mera congettura, e come tale non consentita. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere il calciatore Cristiano Luconi e di infliggere le sanzioni dell’inibizione per mesi uno a Giovanni Cecchetti, presidente del Forlì e dell’ammenda di 1.000,00 euro per la società A.C. Forlì S.r.l.-.
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