LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.362/C del 31/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI ALBERTO SOLDINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L., BENITO EMILIO DOCENTE, CALCIATORE TESSERATO PER LA SUDDETTA SOCIETÀ E SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.362/C del 31/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI ALBERTO SOLDINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L., BENITO EMILIO DOCENTE, CALCIATORE TESSERATO PER LA SUDDETTA SOCIETÀ E SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-. Con nota 26 aprile 2006 il Presidente della Lega Professionisti Serie C deferiva a questa Commissione Disciplinare la società SS. Sambenedettese Calcio S.r.l. ed il calciatore Benito Emilio Docente, per violazione dell’art. 94 delle N.O.I.F. per aver stipulato in data 10 marzo 2006 un contratto economico di importo superiore a quello già depositato nella stagione sportiva 2005/2006 (e per il quale era stato già concesso il visto di esecutività) e non coperto da garanzia bancaria prevista in caso di splafonamento del budget tipo e del budget per singolo contratto. Tratti a giudizio di questa Commissione, alla riunione del 26 maggio 2006, sono state sentite le parti presenti e quindi 1a Commissione ha deciso nei termini di seguito si espongono. Non ritiene il Collegio di dover accogliere la richiesta di rinvio avanzata nell’interesse della società, posto che non si discute della validità o meno del contratto in questione, tra l’altro archiviato come privo di effetti dalla competente Lega, bensì solo si tratta di vedere se Ia stipulazione del contratto in questione abbia, e in quali termini, rilevanza agli effetti disciplinari. Nell’assenza di qualsivoglia prova in ordine ad alterazioni del contralto, deve dirsi che il mancato deposito da parte della società e, soprattutto, la mancata copertura fideiussoria richiesta dal superamento del budget di spesa — necessariamente accessoria e successiva alla nuova e più onerosa pattuizione depongono per la responsabilità del presidente Alberto Soldini e, di conseguenza, della società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 NOIF e 1 C.G.S.-. Per tale trasgressione la Commissione stima sanzione congrua un mese di inibizione per il presidente ed euro 1.000,00 euro di ammenda per la società. Al contrario, va prosciolto Il calciatore, perché il mero fatto della stipula di un nuovo contratto economico modificativo in corso d’anno non può di per sé costituire comportamento illecito o comunque non consentito, difettando qualsivoglia elemento di prova a sostegno di una partecipazione del tesserato in eventuali — e non provati — comportamenti fraudolenti posti in essere dalla società. AI riguardo va evidenziato che la prospettabile tesi secondo cui il nuovo contratto sia frutto di un ordito illecito tra società e calciatore resta una mera congettura, come tale non sanzionabile con sanzioni più gravi da parte di questa Commissione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere il calciatore Benito Emilio Docente e di infliggere le sanzioni dell’inibizione per mesi uno effettivo ad Alberto Soldini, presidente della Sambenedettese e dell’ammenda di 1.000,00 euro per la società S.S. Sambenedettes Calcio S.r.l.-.
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