LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.391/C del 28/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARIO SICA, QUALE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RENDE, E DELLA SOCIETÀ RENDE CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.391/C del 28/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARIO SICA, QUALE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RENDE, E DELLA SOCIETÀ RENDE CALCIO S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato a Mario Sica, quale dirigente accompagnatore della società Rende Calcio S.r.l., la violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 8 comma 2 C.G.S., 39 delle N.O.I.F., 20 e 24 del Regolamento del settore per l’attività giovanile e scolastica, per avere impiegato il calciatore Danilo Dieni, minore di età, in molte partite del Campionato “Allievi Regionali” disputato dalla squadra giovanile della società Rende Calcio nella stagione sportiva 2004/2005, consapevole che lo stesso non era tesserato per la società e sottoscrivendo la distinta di gara quale dirigente accompagnatore (tessera impersonale n.35739); alla società Rende Calcio S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ex art. 2 comma 4 del C.G.S. la violazione ascritta al proprio dirigente. Nessuna memoria difensiva è stata depositata agli atti ed all’odierna riunione nessuno è comparso in rappresentanza dei soggetti deferiti. La Procura Federale rappresentata dall’avv. Mario Taddeucci Sassolini ha concluso il su intervento richiedendo che riconosciuta la responsabilità dei soggetti deferiti, vengono deliberate le seguenti sanzioni al dirigente Mario Sica l’inibizione per mesi tre alla società Rende Calcio S.r.l. l’ammenda di euro 1.500,00. Esaminati gli atti ufficiali la Commissione ritiene documentalmente provata la violazione delle norme richiamate nel deferimento e l’assoluta mancanza di atti a difesa dimostrano, se ancora ve ne fosse necessità, la sussistenza dei fatti e la conseguente responsabilità del dirigente Mario Sica e della società Rende Calcio S.r.l.-. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di sanzionare Mario Sica, dirigente accompagnatore della società Rende Calcio, con l’inibizione di mesi tre e la società Rende Calcio S.r.l. con l’ammenda di 1.500,00 euro.
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