LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.391/C del 28/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO E GIUSEPPE CAMMARATA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ GELA, PIETRO DALL’ORZO, LUCIANO CORONA, VITTORIO DE CARLO, LUCA CAMPANILE CALCIATORI ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATI PER LA SOCIETÀ GELA J.T. E DELLA SOCIETA’ JELA J.T. S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.391/C del 28/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO E GIUSEPPE CAMMARATA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ GELA, PIETRO DALL’ORZO, LUCIANO CORONA, VITTORIO DE CARLO, LUCA CAMPANILE CALCIATORI ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATI PER LA SOCIETÀ GELA J.T. E DELLA SOCIETA’ JELA J.T. S.R.L.-. 1. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. in data 9/1/2006 comunicato ai sensi dell’art.28 comma 5 del C.G.S. e che qui si richiama integralmente, è stato contestato a: - Marco Cammarata, all’epoca dei fatti dirigente della società Gela J.T. S.r.l., la violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art.94 delle N.O.I.F. perché consapevole della non autenticità delle firme apposte e della natura simulata dei contratti con i calciatori Dall’Orzo, Corona, De Carlo e Campanile in occasione del calcio mercato del 9/7/2004 depositava presso la Lega Professionisti Serie C i suddetti contratti; - Marco e Giuseppe Cammarata la violazione dell’art.1 comma 3 C.G.S. per non essersi presentati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva seppur regolarmente convocati; - Pietro Dall’orzo, Luciano Corona, Vittorio De Carlo, Luca Campanile calciatori all’epoca dei fatti tesserati per la società Gela J.T. S.r.l. la violazione dell’art.3 comma 1 del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Calciatori e la violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art.94 delle N.O.I.F. per essersi avvalsi quali propri procuratori di soggetti sconosciuti e comunque non iscritti all’albo degli agenti calciatori; per avere disconosciuto le firme apposte a loro nome sui contratti economici con la società Gela J.T. S.r.l. solamente dopo aver riscontrato i primi assegni insoluti e protestati; - società Gela J.T. S.r.l. la violazione dell’art.2 comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni contestate ai propri tesserati. 2. La vicenda così come configuratasi, era stata in realtà già all’attenzione di questa Commissione Disciplinare con un proprio provvedimento partecipato attraverso il C.U. n.366/C del 18 maggio 2005. Nella circostanza i sigg.ri Orazio Fraglica e Rosario Savasta, al tempo rispettivamente presidente e dirigente della società Gela J.T. S.r.l. e la società medesima erano stati sanzionati con 3 mesi di inibizione e l’ammenda di 3.000,00 euro per gli addebiti in parola. Per il dettaglio ci si riporta al C.U. di cui sopra. La Commissione stessa aveva nondimeno ritenuto di rimettere gli atti alla Procura Federale al fine di approfondire nell’ulteriore corso le posizioni successivamente emerse di altri tesserati della società oltre che dei calciatori coinvolti. 3. A seguito degli intervenuti deferimenti di cui al punto 1 sono pervenute a questa Commissione le relative memorie difensive che qui in sintesi si riportano: - la società Gela J.T. S.r.l. a firma del proprio attuale Amministratore Unico sig. Carrabino Arturo Innocenzo, rappresenta che la società è già stata giudicata e sanzionata per i medesimi addebiti di cui al comunicato precedente per la violazione dell’art.2 comma 4 e richiede pertanto che la sanzione non venga iniquamente replicata; - i sigg.ri Marco e Giuseppe Cammarata rappresentano con propria memoria pervenuta il 23/6/2006 che all’epoca dei fatti addebitati non risultavano tesserati per la società Gela e perciò non assoggettabili alla Giustizia Sportiva; - per i calciatori Corona, Dall’Orzo e De Carlo l’avv. Marco Di Giugno del Foro di Palermo rappresenta che i propri assistiti non si sono mai avvalsi dei sig.ri Piraino e Del Prete quali procuratori, non sono stati consenzienti nel firmare e/o far sottoscrivere contratti simulati in propria vece, ed hanno tempestivamente e ritualmente denunciato la loro falsificazione; chiede pertanto l’archiviazione del procedimento a carico dei propri assistiti stessi; - per il calciatore Luca Campanile gli avv.ti Alessandro ed Umberto Calcagno dell’omonimo studio in Chiavari, con propria dettagliata memoria sottolinea la totale estraneità del proprio assistito ai fatti addebitati evidenziando in particolare la mancanza di riscontri relativi all’esistenza degli assegni consegnati al Campanile per tacitarlo, né vi sarebbe prova di un protesto al riguardo. L’unico contatto effettivo con i nuovi dirigenti della società sarebbe intervenuto in un periodo successivo al 9/7/2004. Tutto quanto in precedenza avvenuto sarebbe pertanto per l’interessato del tutto sconosciuto. Anche lo studio Calcagno richiede il proscioglimento del proprio assistito o in subordine la sanzione prevista dall’art.7 ultima lettera del C.G.S. nella misura minima prevista. 4. Alla riunione odierna sono presenti solo l’avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura Federale e l’avv. Alessandro Calcagno in difesa del calciatore Campanile. Nel proprio intervento il rappresentante della Procura Federale sottopone all’attenzione della Commissione una ipotesi di intervenuta prescrizione ai sensi dell’art.18 comma 4 del C.G.S. che opererebbe nei confronti delle fattispecie commesse nel luglio 2004. Esaminando il merito l’avv. Taddeucci Sassolini ripercorre le considerazioni e le conclusioni già esposte nell’atto di deferimento, ritenendo articolatamente provati gli addebiti per tutti gli incolpati. Vengono pertanto richieste le sanzioni di un anno di inibizione per i fratelli Cammarata, due mesi di sospensione per ciascun calciatore e la sanzione pecuniaria di 2.000,00 euro per la società Gela J.T. S.r.l.-. L’avv. Calcagno nell’intervento a difesa del Campanile si rifà ai contenuti della memoria difensiva, sottolineando la mancanza di precisi riscontri probatori nei confronti del proprio assistito ed insistendo nelle richieste ugualmente già formulate. Ove individuato dalla Commissione, si associa alle considerazioni dell’accusa in punto di art.18 comma 4 C.G.S.-. 5. Questa Commissione Disciplinare, in merito e tutto quanto sopra esposto ritiene che: - quanto alla delineata ipotesi di intervenuta prescrizione, questa non possa essere accolta atteso che la stagione sportiva successiva a quella in cui sono stati commessi gli illeciti addebitati, ovvero stagione 2005-2006, deve convenzionalmente ed univocamente definirsi conclusa il 30/6/2006, data non ancora intervenuta; - sia da prosciogliere la società Gela J.T. S.r.l. per essere stata già giudicata e sanzionata per i medesimi addebitati, come esposto nel C.U. n.366/C del 18/5/2005; - siano ugualmente da prosciogliere i calciatori Luciano Corona, Vittorio De Carlo, Pietro Dall’Orzo e Luca Campanile per mancanza di in equivoci e chiari elementi probatori circa gli addebiti contestati, ivi compreso di essersi avvalsi di mediatori non legittimati; - sia da prosciogliere Marco Cammarata atteso che in effetti all’epoca dei fatti egli non risultava tesserato. Il tesseramento per entrambi, Marco e Giuseppe Cammarata, successivo alla data 9/7/2004, sarebbe infatti intervenuto nell’ottobre 2004, come risulta dal verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della società e dal successivo foglio notizie della F.I.G.C. agli atti della Lega Professionisti Serie C. Proprio con riferimento a tale loro condizione, i Cammarata sono viceversa da sanzionare con mesi uno di inibizione per ciascuno per l’inosservanza dell’obbligo di presentazione agli organi di Giustizia Sportiva di cui all’art.1 comma 3 C.G.S.-. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di sanzionare Marco e Giuseppe Cammarata con inibizione per mesi uno non avendo risposto alla convocazione dell’Ufficio Indagini, prosciogliere gli stessi dalla addebito relativo alla violazione art.94 delle N.O.I.F. perché non tesserati all’epoca dei fatti; prosciogliere i calciatori Pietro Dall’Orzo, Luciano Corona, Vittorio De Carlo e Luca Campanile per mancanza di prova degli addebiti loro contestati; prosciogliere la società Jela J.T. Sr.l. per essere stata già sanzionata in merito ai medesimi addebiti (C.U. n.366/C del 18/5/2005).
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