F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05 APPELLO DEL G.S. MONTESOLARO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIGNOR MARZORATI MAURIZIO FINO AL 13.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 18 del 4.11.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05 APPELLO DEL G.S. MONTESOLARO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIGNOR MARZORATI MAURIZIO FINO AL 13.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 18 del 4.11.2005) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n.10 in data 13 ottobre 2005 del Comitato Provinciale di Como, il Giudice Sportivo infliggeva al Sig. Maurizio Marzorati, allenatore della squadra G.S. Montesolaro, la squalifica fino al 13.3.06 in seguito al comportamento ingiurioso e violento tenuto dal medesimo nei confronti dell'arbitro, al termine della partita Robbiano Longobarda/G.S. Montesolaro. II reclamo proposto dalla Montesolaro veniva respinto dalla Commissione Disciplinare con la delibera di cui al C.U. n.18 del 4 novembre 2004 del Comitato Regionale Lombardia ed avverso II detto provvedimento reiettivo, proponeva appello la soccombente deducendo argomentazioni di fatto contrarie a quanto rilevato nel referto arbitrale. Come già dedotto nel provvedimento della Commissione Disciplinare e giusta il disposto dell'art.31 C.G.S., il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova e non può oltretutto trascurarsi la circostanza che il Giudice a quo, pur potendo fare pieno affidamento sulla detta documentazione, ha avuto cura di disporre ulteriori indagini interpellando in via diretta I'arbitro e ricevendo dal medesimo piena conferma dei fatti descritti. L'appello non contiene alcuna censura di legittimità ma solo elementi di fatto il cui esame è precluso a questo Giudice, e che oltretutto non scalfiscono Ie risultanze probatorie privilegiate che hanno costituito il fondamento della decisione oggi impugnata, Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come innanzi proposto dal G.S. Montesolaro di Carimate (Como) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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