F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05 APPELLO DELL’A.C. WIPPTAL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RIZZON MANOLO E L’AMMONIZIONE CON DIFFIDA CARICO DELL’ALLENATORE PONTALTI CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 20 del 27.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05
APPELLO DELL’A.C. WIPPTAL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ
DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE
RIZZON MANOLO E L’AMMONIZIONE CON DIFFIDA CARICO
DELL’ALLENATORE PONTALTI CLAUDIO (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 20
del 27.10.2005)
L’A.C. Wipptal, iscritta al Campionato Giovanissimi Regionali del Trentino - Alto
Adige, Girone E, proponeva, in data 23 ottobre 2005, reclamo “avverso la delibera
della Commissione Disciplinare assunta in data 19 ottobre 2005 e con relativa
pubblicazione nel C.U. n.. 19 del 20 ottobre 2005 con la quale, in accoglimento del
rapporto dell’arbitro, relativo all’incontro Stella Azzurra/Wipptal del 16 ottobre
2005, è stata irrogata la squalifica per tre turni al calciatore Rizzon Manolo e l’ammonizione
con diffida all’allenatore Pontati Claudio”.
La società deducente dichiarava, a fondamento della propria domanda, che il
calciatore sanzionato, “anzitutto impossibilitato, in quanto voltato di spalle all’altezza
della linea laterale di sinistra, nel vedere il giocatore avversario. Una volta
giunto il pallone al … giocatore” del Wipptal “all’altezza del bacino e ad una distanza
di 15 cm. circa, il giocatore avversario si accingeva a voler impossessarsi del
pallone giungendo alle spalle e portando la propria testa davanti alla retta del corpo
del nostro giocatore all’altezza del bacino. A questo punto il nostro giocatore si
accingeva a calciare il pallone con il piede destro e il giocatore avversario incocciava
con il proprio naso sul ginocchio del …. giocatore” del Wipptal.
La ricorrente assumeva, “pertanto”, che il proprio atleta sanzionato, “anzitutto
non poteva” vedere l’avversario “e in secondo luogo in base alle norme di giuoco
sarebbe stato da ammonire questo giocatore e concedere la relativa punizione a
favore del giocatore Rizzon Manolo considerato la posizione pericolosa della testa
del giocatore avversario”.
Alla stregua di queste premesse, la società Wipptal definiva comunque “spropositata
la sanzione, nel caso in cui quanto sopra esposto non volesse essere
preso in considerazione”.
La ricorrente aggiungeva, che “per quanto concerne l’ammonizione con diffida
all’allenatore Pontati Claudio - … - l’arbitro non ha estratto nessun cartellino giallo
e neppure verbalmente ha reguardito (rectius: redarguito) lo stesso”. Pertanto, la
società ricorrente riteneva “non corretta la sanzione comminata” e chiedeva “la
revoca delle sanzioni disciplinari tutte”.
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino - Alto Adige,
con delibera assunta in data 20 ottobre 2005 e relativa pubblicazione nel C.U. n. 20
del 27 ottobre 2005, così provvedeva: “constatato che il ricorso appare sottoscritto
dal Sig. Marcotto Maurizio; rilevato che lo stesso Sig. Marcotto Maurizio risulta
essere stato inibito fino al 30.11.2005 con provvedimento della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano pubblicato nel
C.U. n. 52 del 16 giugno 2005 dello stesso Comitato; rilevato che l’inibizione a
tempo comporta l’impedimento a rappresentare la società nell’ambito federale;
ritenuto pertanto che il ricorso risulta firmato da persona attualmente non legittimata
all’esercizio dei poteri rappresentatiti della società di cui è presidente”.
Per questi motivi la Commissione disciplinare dichiarava “il reclamo inammissibile”.
L’A.C. Wipptal, con raccomandata del 2 novembre 2005 ha proposto reclamo
avverso la predetta delibera, chiedendo, alla Commissione d’Appello Federale, di
“rivedere quanto deciso” dalla Commissione Disciplinare Locale in quanto non si
ritiene “corretta la prassi e la motivazione considerando che in occasione di tutti gli
altri atti che non determinano classifica, squalifiche, risultati, la sottoscrizione dei rispettivi
documenti da parte del Signor Maurizio Marcotto sono stati accettati e pertanto resi
ammissibili”.
La società appellante ha, pertanto, concluso chiedendo che il reclamo inoltrato sia
preso in esame e quindi ammesso.
Il gravame è inammissibile e deve essere respinto, con incameramento della tassa,
giacchè, la decisione della Commissione disciplinare è corretta, adeguatamente motivata,
e non merita le censure proposte.
In particolare, l’art. 14, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva, statuisce che
“i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che si rendono responsabili della violazione
dello Statuto delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono
punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei
fatti commessi: […] e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C.,
a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente
dall’eventuale rapporto di lavoro …;”.
La norma, dunque, commina espressamente l’inibizione a “rappresentare le società
nell’ambito federale”.
La sottoscrizione di un reclamo, per impugnare una decisione della Commissione
Disciplinare, costituisce esercizio di un potere di rappresentanza della società reclamante
e, pertanto, nella fattispecie de qua, avendo il Sig. Maurizio Marcotto firmato l’atto predetto,
pur essendogli ciò inibito ai sensi della norma sopra richiamata, risulta incontestabile
ed assolutamente fondata la decisione della Commissione disciplinare, con cui è
stato dichiarato inammissibile il ricorso.
Peraltro, l’art. 33, comma sesto, Codice di Giustizia Sportiva, disciplinando i procedimenti
innanzi alla Commissione d’Appello Federale, dichiara che “con il reclamo in ultima
istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile
il reclamo delle precedenti istanze”, onde questo Collegio non potrebbe neppure
esercitare tale funzione ammesso che ne ricorressero i presupposti – il che non è - perché
non consentito da detta norma.
L’affermazione della Società Wipptal - secondo cui “in occasione di tutti gli altri atti
che non determinano classifica, squalifiche, risultati, la sottoscrizione dei rispettivi documenti
da parte del Signor Maurizio Marcotto sono stati accettati e pertanto resi ammissibili”,
inoltre, è assolutamente generica, nonché irrilevante.
I, pur presunti, ignoti atti sottoscritti dal Sig. Maurizio Marcotto, che “sono stati accettati”,
non legittimerebbero in ogni caso una violazione del C.G.S., che deriverebbe dalla
mancata applicazione, nel caso di specie, della norma innanzi richiamata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Wipptal
di Vipiteno (Bolzano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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