F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 12/12/05 APPELLO DEL CALCIATORE FANI LEONELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 30.7.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 29 del 3.11.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 12/12/05
APPELLO DEL CALCIATORE FANI LEONELLO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 30.7.2007 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n.
29 del 3.11.2005)
Con atto d’appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., Fani Leonello,
calciatore tesserato per la A.S.D.Trevignano, ha proposto appello avverso il provvedimento
in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lazio con Com. Uff. n. 29 del 3 novembre 2005.
Quest’ultimo organo aveva confermato la decisione adottata dal Giudice
Sportivo con il Com.Uff. n.16 del 29 settembre 2005.
Osserva la C.A.F. che la ricostruzione degli accadimenti, così come è emersa
anche nell’udienza innanzi a questa Commissione, non consente di poter affermare
che ci sia stata da parte del tesserato una condotta di particolare violenza o gravità
per cui, anche al fine di rendere omogenee le decisioni in casi simili, si reputa
di ridurre la sanzione, applicandola come in dispositivo.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto
dal calciatore Fani Leonello, riduce al 31.12.2006 la sanzione della squalifica già
inflittagli. Ordina la restituzione della tassa versata.
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