F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/05 APPELLO DELL’U.S. FERMIGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. FERMIGNANESE/U.S. CALDAROLA DELL’11.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 40 del 3.11.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/05
APPELLO DELL’U.S. FERMIGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA U.S. FERMIGNANESE/U.S. CALDAROLA DELL’11.9.2005 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com.
Uff. n. 40 del 3.11.2005)
Con ricorso del 9.11.2005, la U.S. Fermignanese chiedeva la punizione sportiva
della perdita della gara nei confronti della U.S. Caldarola, Campionato Regionale
Marche di Eccellenza, gara: U.S. Fermignanese/U.S. Caldarola disputata
11.9.2005.
L’odierna ricorrente sosteneva che la U.S. Caldarola avesse contravvenuto alla
norma che impone alle società partecipanti al Campionato di Eccellenza di impiegare
sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa almeno due calciatori
nati rispettivamente dal 1° gennaio 1986 e dal 1° gennaio 1987.
Ciò in quanto, al trentanovesimo minuto del secondo tempo la U.S. Caldarola
sostituiva il giocatore numero undici, classe 1987, con il calciatore numero tredici,
classe 1986. La conseguenza era che dal trentanovesimo minuto del secondo
tempo fino al successivo quarantesimo minuto la U.S. Caldarola non aveva nessun
classe 1987 in campo.
Il ricorso va respinto con la conseguente conferma della decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, in quanto gli atti
ufficiali di gara, univoci e non contraddittori, hanno natura probatoria privilegiata,
non potendo essere disattesi da diverse versioni fornite dagli interessati, e che
invece i rapportini compilati dall’arbitro e consegnati ai dirigenti delle società, non
hanno connotazioni di ufficialità e costituiscono meri strumenti di lavoro.
Detto ciò, si rileva dal rapporto ufficiale dell’arbitro che la U.S. Caldarola non ha
violato quanto disposto dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche
pubblicato nel C.U. n. 1 del 7 luglio 2005, in quanto neppure per un momento la
gara è stata disputata nella situazione lamentata dalla ricorrente. Consegue la
reiezione del ricorso.
La tassa reclamo va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S.
Fermignanese di Fermignano (Pesaro-Urbino) e dispone l’incameramento della
tassa reclamo.
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