F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/05 APPELLO A.S.D. COLOGNA SPIAGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. ROSETO/COLOGNA SPIAGGIA DEL 13.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 13 del 10.11.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/05
APPELLO A.S.D. COLOGNA SPIAGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA A.S. ROSETO/COLOGNA SPIAGGIA DEL 13.10.2005 (Delibera del
Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore
Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 13 del 10.11.2005)
Con atto del 17.11.2005, la A.S.D. Cologna Spiaggia proponeva ricorso avverso
la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale
Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico, riportata nel C.U. del 10 novembre
2005, comportante la perdita della gara con il punteggio di tre a zero in ordine alla
gara del 13.10.2005 A.S. Roseto Calcio/A.S.D. Cologna Spiaggia.
La ricorrente nel suo atto difensivo assumeva che la responsabilità nell’errato
tesseramento del calciatore De Sanctis Roberto era da attribuire esclusivamente al
Comitato Provinciale di Teramo e non alla società oggi ricorrente, in quanto
sarebbe spettato a detto Comitato trascrivere in modo corretto il nome del calciatore
in questione sul documento ufficiale di tesseramento. La decisione impugnata
ha ritenuto, invece, responsabile la A.S.D. Cologna Spiaggia per l’errata indicazione
del nominativo del calciatore nella scheda di richiesta di tesseramento, con la conseguente
punizione della perdita della gara con il risultato di tre a zero.
Tutto ciò premesso si ritiene infondato il ricorso atteso che responsabile dell’errata
trascrizione sulla scheda di richiesta tesseramento va considerata la A.S.D.
Cologna Spiaggia e pertanto va confermata la sanzione inflitta della perdita della
gara in oggetto con il risultato di tre a zero, in quanto la società ricorrente ha utilizzato
nel corso della gara il calciatore De Sanctis Roberto pur essendo lo stesso
tesserato per la stagione in corso con la società A.S Roseto Calcio.
Dispone l’incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D.
Cologna Spiaggia di Roseto degli Abruzzi (Teramo) e dispone l’incameramento
della tassa versata.
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