F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 12/12/05 DEFERIMENTI ALLA C.A.F. DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO: – DEL SIG. PARUSSINI WALTER, ARBITRO BENEMERITO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; – DEL SIG. PICHEO VINCENZO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; – DELLA SOCIETÀ GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA.
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 12/12/05
DEFERIMENTI ALLA C.A.F. DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO:
- DEL SIG. PARUSSINI WALTER, ARBITRO BENEMERITO, PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S.;
- DEL SIG. PICHEO VINCENZO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ GRAPHISTUDIO
TAVAGNACCO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1,
COMMA 1, C.G.S.;
- DELLA SOCIETÀ GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO, PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 2, COMMA 4, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ
DIRETTA.
Con nota del 19.5.2005 il Presidente del Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia
trasmetteva all’Ufficio Indagini ed alla Lega Nazionale Dilettanti, per quanto di competenza,
la documentazione pervenutagli in merito alla gara Tagliamento – Graphistudio
Tavagnacco del Campionato di 2a Categoria, Girone B, disputata il 6.3.2005.
All’esito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini emergeva che al termine
della gara il Sig. Picheo, presente tra il pubblico, aveva rivolto pesanti critiche nei confronti
dell’arbitro.
Il Sig. Parussini, in funzione di Osservatore Arbitrale, aveva reagito avverso tale comportamento
e, come conseguenza, tra i due si era verificato un vivace scambio di espressioni
ingiuriose oltre ad un contatto fisico realizzato, tra l’altro, con spinte, strattonamenti
e prese per il collo.
Rilevato ciò il Procuratore Federale, ritenuto che tali condotte integravano gli estremi
della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ascrivibile al Sig.
Picheo Vincenzo ed al Sig. Parussini Walter, li deferiva alla C.A.F. per rispondere entrambi
della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e la Società
Graphistudio Tavagnacco della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del Codice di
Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per la condotta realizzata dal suo
Presidente.
Il Sig. Parussini, comparso personalmente, produceva memoria difensiva eccependo:
in via preliminare, l’incompetenza disciplinare della C.A.F. in virtù dell’art. 1 e segg.
delle nuove Norme di Disciplina dell’A.I.A., in quanto assumeva che la condotta ascrittagli
si era realizzata nell’espletamento dell’incarico di Osservatore Arbitrale che gli era
stato conferito; nel merito, ed in subordine, valutate come inattendibili le dichiarazioni
rese dal Sig. Picheo e, comunque, la condotta provocatoria del medesimo, chiedeva di
essere prosciolto per l’insussistenza dell’addebito contestatogli.
Il Picheo, pure lui personalmente comparso, ribadiva quanto già dichiarato all’Inquirente
sottolineando, in particolare, che si era limitato ad allontanare da sé il Parussini che lo aveva
preso per il bavero; concludeva, quindi, per il suo proscioglimento.
Il Procuratore Federale, rappresentato da un Sostituto, in virtù delle risultanze di
indagine concludeva per l’affermazione di responsabilità disciplinare dei deferiti
chiedendo che al Parussini ed al Picheo venisse applicata l’inibizione per la durata
di mesi sei ed alla Società Graphistudio Tavagnacco l’ammenda di _ 1.000,00 a
titolo di responsabilità diretta.
Osserva preliminarmente la C.A.F. che l’eccezione preliminare sollevata dall’Arbitro
Benemerito Parussini Walter è priva di fondamento e non può essere accolta.
L’art. 31 comma 1° dello Statuto Federale, infatti, sancisce la competenza della
C.A.F., quale organo di prima istanza, in ordine a procedimenti disciplinari riguardanti i
dirigenti federali, qualifica, questa, rivestita dal deferito.
Circa il merito, osserva altresì che, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini
e per le stesse ammissioni dei tesserati deferiti, è risultato provato che, al termine della
gara Tagliamento/Graphistudio Tavagnacco, disputata il 6.3.2005, il Sig. Picheo
Vincenzo, Presidente della Società Graphistudio Tavagnacco, aveva rivolto pesanti
critiche nei confronti dell’operato dell’arbitro, con ciò suscitando la reazione del Sig.
Parussini Walter, presente quale Osservatore Arbitrale.
Ciò aveva originato un vivace scambio di reciproche espressioni ingiuriose ed un
contatto fisico tra gli stessi senza particolari conseguenze.
Ritiene la C.A.F. che le condotte così poste in essere integrano, all’evidenza, la violazione
dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai quali devono ispirarsi i
tesserati senza eccezione alcuna.
Di maggiore valenza sul piano disciplinare deve ritenersi, peraltro, il comportamento
posto in essere dal Presidente Picheo Vincenzo il quale, di sicuro esacerbato per il calcio
di rigore assegnato a fine gara dal giovane arbitro nel tempo di recupero, aveva vivacemente
protestato pubblicamente indirizzando pesanti critiche verso il suo operato.
Per converso il comportamento del Sig. Parussini Walter, quale Osservatore Arbitrale
designato dall’A.I.A., non può andare esente da censura, pur valutando la circostanza
che la sua reazione era stata determinata dall’umano sentimento di ergersi a difensore
di un giovane Collega fatto oggetto di pubbliche e pesanti critiche rivoltegli del Picheo.
Per questi motivi la CA.F. dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e
per l’effetto infligge al Sig. Picheo Vincenzo la sanzione dell’inibizione per mesi sei, al Sig.
Parussini Walter la sanzione dell’inibizione per mesi tre e alla società Graphistudio
Tavagnacco la sanzione dell’ammenda di _ 500,00.
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