COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 189 del 16/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SALUZZO AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BALSAMO EMANUELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 172 del 22.05.2006 – Play Out).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 189 del 16/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SALUZZO AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BALSAMO EMANUELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 172 del 22.05.2006 – Play Out). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva; il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica di sei gare al calciatore Emanuele Balsamo per aver colpito a gioco fermo un avversario, per le espressioni offensive rivolte all’arbitro dopo il provvedimento di espulsione, reiterate anche dopo l’uscita dal campo, e per aver colpito con un calcio un secchio di plastica che poi colpiva ad una spalla un dirigente della squadra avversaria. Con un unico ricorso propongono reclamo sia l’A.C. Saluzzo che il Balsamo, chiedendo un sensibile riduzione della squalifica irrogata. I reclamanti sostengono che i fatti contestati al Balsamo sarebbero stati preceduti da una serie di provocazioni alle quali il calciatore avrebbe reagito con una “lieve manata nella regione del capo collo-nuca”. L’avversario avrebbe enfatizzato il colpo, simulando un infortunio. Contestano inoltre la rilevanza probatoria del rapporto del commissario di campo e l’eccessiva afflittività della sanzione. Va preliminarmente osservato che l’eccezione relativa al valore probatorio della relazione del commissario di campo è priva di rilevanza, infatti le circostanze riferite in tale atto non sono contestate dai reclamanti che ammettono l’episodio del calcio inferto al secchio di plastica e si richiamano proprio al rapporto del commissario di campo per sostenere la casualità dell’impatto del secchio con il corpo di un avversario. Per il resto il rapporto dell’arbitro e del suo assistente, dotati di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S., ricostruiscono la condotta del Balsamo attestando il colpo inferto a gioco fermo ad un avversario. Pacifiche anche le reiterate espressioni offensive rivolte all’arbitro. Il ricorso merita accoglimento solo per quanto attiene la misura della sanzione che, alla luce della non particolare intensità dell’atto violento e della casualità dell’impatto del secchio con il corpo dell’avversario può essere ridotta a cinque gare effettive, P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Emanuele Balsamo a cinque gare effettive.Nulla per la tassa non versata.
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