COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 189 del 16/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare ISTANZA DEL SIG. COSIMO MANTA PER OTTENERE LA DETERMINAZIONE DELLA PENA IN RELAZIONE ALLA PRECLUSIONE EX ART. 21 DELLE N.O.I.F. INFLITTA DA QUESTA COMMISSIONE DISCIPLINARE (C.U. n. 10 del 29/07/2002 – fallimento Casarano Calcio) (nota dell’1.12.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 189 del 16/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare ISTANZA DEL SIG. COSIMO MANTA PER OTTENERE LA DETERMINAZIONE DELLA PENA IN RELAZIONE ALLA PRECLUSIONE EX ART. 21 DELLE N.O.I.F. INFLITTA DA QUESTA COMMISSIONE DISCIPLINARE (C.U. n. 10 del 29/07/2002 – fallimento Casarano Calcio) (nota dell’1.12.2005). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letta l’istanza con la quale il sig. Cosimo Manta ha chiesto - con riferimento alla decisione resa nei suoi confronti da questa Commissione (C.U. n. 10 del 29.07.2002) - che, a seguito della modifica dell’art. 21 N.O.I.F. che ha eliminato la sanzione perpetua, la preclusione ad esso irrogata con la richiamata decisione sia trasformata in pena temporanea. ascoltato il rappresentante della Procura Federale, nella persona dell’avv. Alessandro Avagliano, il quale ha concluso per l’irrogazione della sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; preso atto che la Corte Federale della F.I.G.C., con decisione del 14 – 15 ottobre 2002 (C.U. n. 4/2002-2003) ha affermato il principio secondo cui lo jus superveniens costituito dalla modifica dell’art. 21 delle N.O.I.F. (modifica da valutarsi in relazione al disposto dell’art. 14 del C.G.S.) per la sua portata favorevole al condannato, è immediatamente applicabile e che spetta al Giudice che ha irrogato la pena rideterminarne entità e durata laddove sopravvengano modifiche normative che rendano inattuale il precedente sistema sanzionatorio; rilevato, nel merito, che il sig. Cosimo Manta con la propria istanza per la determinazione della pena in relazione alla “preclusione” irrogata nei suoi confronti, si è limitato a dedurre di aver sempre “mantenuto condotta conforme ai doveri ed obblighi previsti dalle norme di comportamento di cui all’art. 1 del C.G.S.”; valutato che la richiesta di revisione della sanzione originariamente inflitta merita accoglimento a seguito dello jus superveniens, ossia della sopravvenuta modifica dell’art. 21 delle N.O.I.F. per cui, in relazione anche al disposto di cui all’art. 14 del C.G.S., la pena precedentemente irrogata a carattere di perpetuità, va rideterminata in temporanea tenendo presente che il massimo edittale è ora di cinque anni; tenuto conto che, per un verso, il sig. Manta ha rivestito, dal 03.05.1999 al 23.05.2000 - data del fallimento della società Casarano Calcio S.p.A. - la carica di amministratore unico di quest’ ultima, della quale era anche divenuto unico socio sin dal 27.04.1999, e, per altro verso, pur espressamente invitato a presentare deduzioni difensive, e/o a prendere parte alla odierna riunione non ha ritenuto di integrare in alcun modo la generica deduzione di rispetto dei principi recata nella istanza di cui è odierno giudizio; valutato che – in assoluta assenza di alcuna deduzione sia in ordine alla eventuale sussistenza di circostanze del fallimento idonee a mitigare la responsabilità del suo socio sovrano, ed unico amministratore, che in ordine ad eventuali comportamenti successivi volti al soddisfo della massa creditoria – la sanzione – considerata la gravità dell’evento fallimentare – deve essere individuata in quella massima oggetto della richiesta della Procura: cinque anni di inibizione, con proposta al Commissario Straordinario perché venga dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., P.Q.M. Irroga al sig. Cosimo Manta la sanzione di cinque anni di inibizione – decorrente dalla data della precedente decisione (C.U. 29.07.2002) - a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le Società nell’ambito federale, con proposta al Commissario Straordinario a che venga dichiarata, a carico del medesimo, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
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