LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.393/C del 05/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DINO DE MEGNI, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA’ PISA CALCIO, E DELLA SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.393/C del 05/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DINO DE MEGNI, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA’ PISA CALCIO, E DELLA SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A.-. Con atto di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. del 16/5/2006, si contesta a Dino De Megni, direttore generale della società Pisa Calcio S.p.a., firmatario del tesseramento del sig. Antonio Toma in data 4/10/2005, la violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S, per avere consapevolmente consentito ed in ogni caso, a titolo di presunta responsabilità ex art.2 comma 1 C.G.S., per aver impiegato per le funzioni di conduzione tecnica della prima squadra, per le quali era apparentemente deputato l'allenatore Ferruccio Mariani, il sig. Antonio Toma, assunto formalmente dalla società come allenatore in seconda. Con lo stesso deferimento si contesta alla società Pisa Calcio S.p.a. la responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 2 comma 4 del C.G.S, per la presunta violazione commessa dal proprio dirigente. Resiste con memoria la società Pisa Calcio, chiedendo preliminarmente la sospensione del presente giudizio, a suo dire connesso con quello proposto dai sigg.ri Toma e Mariani innanzi alla C.A.F. per l’impugnazione della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico e, nel merito, chiedendo rigettarsi le richieste della Procura Federale. Preliminarmente la Commissione rileva che il procedimento risulta sufficientemente istruito e maturo per la decisione; conseguentemente non si ritiene di dover procedere alla richiesta di sospensione, atteso anche che le causae pretendi ed i petita oggetto delle due vertenze, la presente e quella innanzi alla C.A.F., risultano diversi, seppur scaturenti da una singola fattispecie e che nelle vigenti norme federali non è prevista l’ipotesi di sospensione. Ciò detto, si osservi che il deferimento prende le mosse, oltre che dalle notizie di cronaca riportate su articoli di giornale depositati in atti, anche e soprattutto dalla relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., secondo la quale, durante la gara Pisa-Napoli del 7/11/2005 e quella Sassari Torres-Pisa, “Alla condotta totalmente attiva e dispositiva sul piano della conduzione tecnica del sig. Toma, ha fatto riscontro quella pressocchè passiva e defilata del sig. Mariani, riportato in distinta quale allenatore, che indossava una tuta blu sociale e che è rimasto per tutto il corso della gara, quasi costantemente seduto in panchina, limitandosi, in qualche occasione, ad annotare dati su un foglietto e, raramente, a rinforzare e reiterare gli incitamenti ed i commenti del Toma nei confronti dei calciatori del Pisa, nonchè a rendere operativa qualche decisione del medesimo, quale ad esempio una sostituzione. Nulla di quanto osservato sembra minimamente avvalorare che il Mariani operi quale allenatore in prima della squadra del Pisa, limitandosi solo a fornire una scarna collaborazione al sig. Antonio Toma che, come detto, svolge tutte le funzioni tecniche in prima persona.” La Commissione rileva che, seppur la relazione dell’Ufficio Indagini costituisce un argomento indiziario, essa non è suffragata da altri elementi probatori od indiziari gravi, precisi e concordanti, che possano far ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che nella specie il Toma abbia rivestito, di fatto, la qualifica di allenatore della prima squadra. La circostanza che egli abbia dato istruzioni ai suoi giocatori durante lo svolgimento di una o due partite, non comprova il suo presunto ruolo di allenatore in prima, ben potendo l’allenatore in seconda dare anch’egli istruzioni e consigli tecnici, che, peraltro, nella specie si sono sostanziati nelle seguenti frasi: “Marino vai a destra…Fede salta prima…Chiamate tutti l’arbitro per farlo rientrare…Bale da questa parte… “, assolutamente inidonee ed insufficienti a comprovare l’asserita mansione di allenatore della prima squadra; il tutto, peraltro, alla presenza dell’allenatore della prima squadra. All’uopo, del resto, non sono sufficienti nemmeno le semplici notizie di cronaca riportate sui giornali, soprattutto se smentite dalle stesse dichiarazioni del sig. Toma (il quale dichiarava che durante la gara segue le fasi di gioco sempre in piedi ai bordi dell'area tecnica, ma le disposizioni da impartire ai giocatori e le eventuali sostituzioni gli vengono date dal Mariani che preferisce stare seduto e che è normale la sua partecipazione attiva alla gara, considerato che il lavoro settimanalmente viene svolto in sintonia con l'allenatore in prima) e del sig. Mariani, (il quale dichiarava che le decisioni tecniche spettano soltanto a lui, in quanto responsabile e che il suo carattere esuberante può procurargli delle frequenti espulsioni dal campo con conseguenti squalifiche e che per tale motivo preferisce stare seduto in panchina e far stare in piedi il suo collaboratore). In sostanza, pertanto, non si ritiene che nella specie si sia raggiunta prova sufficiente a dimostrare che il Toma abbia di fatto avuto la responsabilità della conduzione tecnica della prima squadra, soprattutto se si considera che l’argomento indiziario più corposo, ossia la relazione dell’Ufficio Indagini, si riferisce a due sole gare e che nella specie non sono stati sentiti a testi i giocatori o gli altri dirigenti del Pisa Calcio, che, in ipotesi, avrebbero potuto fornire chiarimenti in merito. Del resto ritiene questa Commissione che la prova circa le funzioni di allenatore in prima, debba necessariamente riguardare reiterati comportamenti assai precisi e determinati, che vanno valutati anche nell’arco del lavoro preparatorio alla gara stessa. Conseguentemente, per ritenere che l’allenatore in seconda abbia svolto funzioni di allenatore di prima, non può essere valutato il solo comportamento durante una o due gare. Il tutto, fermo restando che è assolutamente legittimo che l’allenatore in prima possa delegare al suo diretto collaboratore alcune funzioni e ciò nell’ambito, comunque, della sua responsabilità tecnica della squadra, come del resto previsto dall’art. 37 lett. B c. 1, lett. Ba). Conseguentemente, sia il De Megni, quale direttore generale della società Pisa Calcio S.p.a, che quest’ultima società devono essere assolti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Dino De Megni, direttore generale della società Pisa, e della società Pisa Calcio S.p.a. dagli addebiti loro contestati.
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