LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.394/C del 05/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GENNARO APREA, QUALE AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ CALCIO LECCO, E DELLA SOCIETÀ CALCIO LECCO 1912 S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.394/C del 05/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GENNARO APREA, QUALE AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ CALCIO LECCO, E DELLA SOCIETÀ CALCIO LECCO 1912 S.R.L.-. A seguito di deferimento operato dalla Procura Federale veniva contestata: - al sig. Gennaro Aprea, quale amministratore unico della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., la violazione di cui agli artt. 39 comma 2 delle N.O.I.F. ed art.1 comma 1 C.G.S., per avere ottenuto il tesseramento per la società da lui rappresentata del calciatore Furlini Simone, minore di età, compilando e sottoscrivendo il modulo F.I.G.C. n.90088, contenente firme apocrife dei genitori del Furlini; - alla società Calcio Lecco 1912 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ex art.2 comma 4 C.G.S., le violazioni ascritte al suo amministratore unico. Con memoria difensiva congiunta, inoltrata nei termini, il sig. Aprea e la società Calcio Lecco, eccepivano, sotto il profilo del rito, una asserita nullità dell’atto di deferimento per pretesa “genericità e contraddittorietà” dello stesso e, quanto al merito, contestavano gli addebiti a loro carico rispettivamente mossi, dichiarandosi estranei alla eventuale, a loro dire comunque non provata, falsificazione delle firme degli esercenti la potestà genitoriale sul minore Simone Furlini. Sulla scorta delle argomentazioni svolte, conclusivamente chiedevano: preliminarmente dichiararsi la nullità del deferimento; in subordine, prosciogliersi il sig. Aprea e la società Calcio Lecco dagli addebiti loro rispettivamente contestati. All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale, avv. Mario Taddeucci Sassolini, ha motivatamente concluso per l’affermazione di responsabilità di entrambi gli incolpati e quindi chiesto irrogarsi, rispettivamente, l’inibizione per mesi tre al dirigente sig. Gennaro Aprea e l’ammenda di 1.500,00 euro alla società. Di converso l’avv. Stefano Vitale, delegato a rappresentare gli incolpati che avevano chiesto l’audizione personale, dopo avere riaffermato ed ulteriormente illustrato le argomentazioni svolte nel precedente scritto defensionale, ha concluso chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti. La Commissione, ascoltati il rappresentante della Procura Federale ed il difensore, esaminate le carte processuali, ritiene priva di pregio l’eccezione formulata dalla difesa in punto di rito e conseguentemente inaccoglibile la richiesta declaratoria di nullità dell’atto di deferimento, stante la constatata coerente puntualità dello stesso. Ritiene diversamente meritevole di considerazione la doglianza per quanto attiene al merito, atteso che la norma non prescrive espressamente, per il precipuo caso di specie, la contestualità nell’apposizione delle firme alla richiesta di tesseramento, né, ove ciò non avvenga, impone alla società di verificare l’autenticità della sottoscrizione non contestualmente apposta dalla controparte, nella specie gli esercenti la potestà genitoriale. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Gennaro Aprea, quale amministratore unico della società Calcio Lecco, e della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. perché il fatto non sussiste.
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