LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.396/C del 12/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE GENCHI, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ GIULIANOVA CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.396/C del 12/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE GENCHI, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ GIULIANOVA CALCIO S.R.L.-. Con atto del 30 Maggio 2006, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il calciatore Genchi Giuseppe della società sportiva Giulianova Calcio per rispondere della violazione dell’art.1 C.G.S. in relazione all’avvenuta sottoscrizione di due diversi mandati rilasciati ad agenti di calciatori, nella fattispecie il 22 Novembre 2005 al sig. Roberto La Florio e 25 Novembre 2005 al sig. Michele Ruggiero. L’incolpato, con memoria difensiva del 30 Giugno, si difendeva affermando che ignorava l’antigiuridicità del comportamento dallo stesso posto in essere, essendo, comunque, ciò accaduto a causa dell’insistenza del procuratore La Florio. Nell’odierna udienza, il rappresentante della Procura Federale confermando l’evidente illiceità del comportamento descritto, chiedeva l’irrogazione della sanzione di 2.000,00 euro a titolo di ammenda. Nessuno era presente per il giocatore. Considerata l’ammissione della responsabilità da parte dell’incolpato, ritiene questa Commissione che la somma congrua a titolo di ammenda da irrogare debba essere identificata in 1.000,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di sanzionare il calciatore Giuseppe Genchi (Giulianova Calcio S.r.l.) con l’ammenda di 1.000,00 euro.
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