LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.396/C del 12/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI PAOLO AGOSTINI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE PER LA SOCIETÀ GROSSETO, E DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSSETO F.C. S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.396/C del 12/07/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA
PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI PAOLO AGOSTINI, ALL’EPOCA
DEI FATTI CALCIATORE PER LA SOCIETÀ GROSSETO, E DELLA
SOCIETÀ U.S. GROSSSETO F.C. S.R.L.-.
Con deferimento del Collegio Arbitrale presso Lega Professionisti Serie
C, contenuto nella deliberazione del 12/5/2006, è stato contestato: a Paolo
Agostini, calciatore all’epoca dei fatti per la società Grosseto ed alla società
U.S. Grosseto F.C. S.r.l. la violazione dell’art.7 comma 4 del Codice di
Giustizia Sportiva in relazione all’art.94 comma 1 delle N.O.I.F. per avere gli
incolpati pattuito compensi extra-contratto nella stagione sportiva 2005/2006,
pari a 20.000,00 euro; inoltre alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. si contesta
anche la violazione dell’art.27 comma 4 dello Statuto Federale per avere adito
le vie legali senza autorizzazione del Presidente Federale.
Più precisamente, secondo il Collegio Arbitrale, sarebbe emerso, dalla
documentazione depositata, la violazione di disposizioni federali, “in quanto le
parti appaiono aver stipulato una pattuizione (relativa al pagamento di
20.000,00 euro netti) non risultante nel contratto 9/7/2005 e poichè la società
ha adito le vie legali senza autorizzazione del Presidente Federale, violando
l’art.27, comma 4, dello Statuto Federale…..”.
Resiste la società sportiva, eccependo la legittimità del suo operato,
dichiarando di non aver concordato pagamenti extra-contratto e sostenendo
che nel corso del rapporto con il calciatore Agostini avrebbe stipulato un primo
contratto in data 14/1/2005, sostituito da uno successivo, di importo diverso,
con la conseguenza che il primo accordo sarebbe stato risolto
consensualmente, con l’inevitabile caducazione di ogni eventuale
obbligazione scaturente dal primo accordo.
La Commissione ritiene di dover decidere preliminarmente la questione
afferente la mancata richiesta di autorizzazione al Presidente Federale per
adire l’A.G.O.-.
A tale proposito, atteso che la domanda proposta all’A.G.O. rivestiva un
indubbio carattere di urgenza e tendeva ad ottenere il sequestro di un
assegno bancario, versato al giocatore Agostini, era diritto della società
Grosseto omettere di chiedere al Presidente Federale l’autorizzazione e ciò,
oltre che per l’urgenza del caso, anche per la peculiarità della domanda
giudiziale, che tendeva ad ottenere il sequestro dell’indicato assegno, materia
questa ovviamente sottratta alla giurisdizione di questa Commissione.
Conseguentemente la società Grosseto deve essere prosciolta in relazione al
capo di incolpazione ascrittale.
Per ciò che invece concerne la presunta pattuizione di compensi extracontratto,
si osservi che, nella specie sussistono indizi gravi, precisi e
concordanti, come tali ampiamente sufficienti a comprovare, con ragionevole
certezza, l’intervenuto illecito pagamento extra-contratto tra le parti.
Infatti, lo stesso Agostini, nelle sue difese innanzi al Collegio Arbitrale, ha
pacificamente ammesso l’esistenza di un precedente contratto, regolarmente
depositato il 14/1/2005, con scadenza 30/6/2006, contenente, oltre la
pattuizione della somma lorda di 17.100,00 euro per la stagione 2004/2005 ,
anche la quantificazione del corrispettivo concordato col calciatore, in via
alternativa, a seconda del campionato che si sarebbe dovuto disputare, per il
successivo anno e dunque rispettivamente la somma lorda di 133.800,00 euro
nel caso di partecipazione al Campionato di Serie “B” nella stagione
2005/2006 e la somma lorda di 89.000,00 euro nel caso di permanenza nel
Campionato di Serie “C”.
Lo stesso calciatore, nel citato atto di difesa, ha inoltre testualmente
affermato: “Visto che la società non conseguì la promozione, il contratto già
sottoscritto, depositato e regolarmente eseguito con riferimento alla stagione
2004/2005, avrebbe dovuto continuare a spiegare i suoi effetti in relazione
all’accordo avente ad oggetto la somma lorda di 89.000,00 euro cioè
52.500,00 euro al netto degli oneri fiscali. A seguito delle continue e pressanti,
per usare un eufemismo, richieste provenienti dalla società, nel periodo
precedente la partenza per il ritiro pre-campionato 2005/2006 alcuni calciatori,
già vincolati da precedente contratto, tra cui il sig. Agostini furono costretti a
rinegoziare l’accordo, previe “pressioni“ la cui natura è facilmente
immaginabile. Così, nel luglio del 2005 il calciatore Agostini Paolo e la società
Grosseto novarono il loro accordo sulla base delle seguenti modalità: la
società “proponeva” di concordare una cifra ufficiale da inserire nel nuovo
contratto pari a 51.963,00 euro lordi per il periodo 1 luglio 2005 - 30 giugno
2006 e riconosceva al calciatore la differenza dovuta, rispetto al precedente
contratto, attraverso la promessa di un pagamento in contanti, non
contestuale ed in più soluzioni. Per garantire tale pagamento in contanti
differito e rateizzato avrebbe rilasciato al momento della stipula del nuovo
contratto, un assegno bancario della società comprendente l’intera somma
dovuta per la differenza postatandolo, visto la sua funzione di garanzia, al 30
giugno 2006. Tali presupposti si concretizzarono con la stipula del “nuovo“
contratto in data 9/7/2005”.
Orbene non vi è chi non veda che tali dichiarazioni hanno un chiaro
valore confessorio e sono di per sé sufficienti a ritenere che nella specie le
parti abbiano posto in essere una patente violazione dell’art. 7 comma 4 del
C.G.S., in relazione all’art. 94 comma 1 delle N.O.I.F.-.
Peraltro se si osserva che il contratto originario prevedeva la somma
lorda di 89.000,00 euro per la stagione sportiva 2005/2006, ossia la somma
netta di 52.500,00 euro, che il contratto successivo prevedeva la somma lorda
di 51.963,00 euro, per la stessa stagione 2005/2006, ossia la somma netta di
32.500,00 euro, e che l’assegno bancario postdatato rilasciato dalla società
corrisponde esattamente all’importo netto dovuto per la differenza tra i due
contratti, vale a dire 20.000,00 euro e se a quanto sopra si aggiunge che non
è logico che l’Agostini, titolare di un regolare contratto che, per la stagione
2005/2006, prevedeva un compenso complessivo netto di 52.500,00 euro
rinunciasse alla somma netta di 20.000,00 euro senza alcun beneficio, si deve
necessariamente concludere che nel caso de quo le parti hanno posto in
essere un accordo finalizzato a pagamenti extra-contratto. Quanto alla
presunte pressioni che la società avrebbe fatto sul calciatore, si osservi che
non sussiste prova alcuna in atti.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere la società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. dalla presunta violazione
dell’art.27 comma 4 dello Statuto Federale e di sanzionare la predetta società
per ciò che concerne la violazione dell’art.7 comma 4 del C.G.S. con
l’ammenda di 40.000,00 euro ed il calciatore Paolo Agostini con la squalifica
di mesi due a partire dal 7/7/2006.
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