LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.396/C del 12/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI PAOLO AGOSTINI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE PER LA SOCIETÀ GROSSETO, E DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSSETO F.C. S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.396/C del 12/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI PAOLO AGOSTINI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE PER LA SOCIETÀ GROSSETO, E DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSSETO F.C. S.R.L.-. Con deferimento del Collegio Arbitrale presso Lega Professionisti Serie C, contenuto nella deliberazione del 12/5/2006, è stato contestato: a Paolo Agostini, calciatore all’epoca dei fatti per la società Grosseto ed alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. la violazione dell’art.7 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.94 comma 1 delle N.O.I.F. per avere gli incolpati pattuito compensi extra-contratto nella stagione sportiva 2005/2006, pari a 20.000,00 euro; inoltre alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. si contesta anche la violazione dell’art.27 comma 4 dello Statuto Federale per avere adito le vie legali senza autorizzazione del Presidente Federale. Più precisamente, secondo il Collegio Arbitrale, sarebbe emerso, dalla documentazione depositata, la violazione di disposizioni federali, “in quanto le parti appaiono aver stipulato una pattuizione (relativa al pagamento di 20.000,00 euro netti) non risultante nel contratto 9/7/2005 e poichè la società ha adito le vie legali senza autorizzazione del Presidente Federale, violando l’art.27, comma 4, dello Statuto Federale…..”. Resiste la società sportiva, eccependo la legittimità del suo operato, dichiarando di non aver concordato pagamenti extra-contratto e sostenendo che nel corso del rapporto con il calciatore Agostini avrebbe stipulato un primo contratto in data 14/1/2005, sostituito da uno successivo, di importo diverso, con la conseguenza che il primo accordo sarebbe stato risolto consensualmente, con l’inevitabile caducazione di ogni eventuale obbligazione scaturente dal primo accordo. La Commissione ritiene di dover decidere preliminarmente la questione afferente la mancata richiesta di autorizzazione al Presidente Federale per adire l’A.G.O.-. A tale proposito, atteso che la domanda proposta all’A.G.O. rivestiva un indubbio carattere di urgenza e tendeva ad ottenere il sequestro di un assegno bancario, versato al giocatore Agostini, era diritto della società Grosseto omettere di chiedere al Presidente Federale l’autorizzazione e ciò, oltre che per l’urgenza del caso, anche per la peculiarità della domanda giudiziale, che tendeva ad ottenere il sequestro dell’indicato assegno, materia questa ovviamente sottratta alla giurisdizione di questa Commissione. Conseguentemente la società Grosseto deve essere prosciolta in relazione al capo di incolpazione ascrittale. Per ciò che invece concerne la presunta pattuizione di compensi extracontratto, si osservi che, nella specie sussistono indizi gravi, precisi e concordanti, come tali ampiamente sufficienti a comprovare, con ragionevole certezza, l’intervenuto illecito pagamento extra-contratto tra le parti. Infatti, lo stesso Agostini, nelle sue difese innanzi al Collegio Arbitrale, ha pacificamente ammesso l’esistenza di un precedente contratto, regolarmente depositato il 14/1/2005, con scadenza 30/6/2006, contenente, oltre la pattuizione della somma lorda di 17.100,00 euro per la stagione 2004/2005 , anche la quantificazione del corrispettivo concordato col calciatore, in via alternativa, a seconda del campionato che si sarebbe dovuto disputare, per il successivo anno e dunque rispettivamente la somma lorda di 133.800,00 euro nel caso di partecipazione al Campionato di Serie “B” nella stagione 2005/2006 e la somma lorda di 89.000,00 euro nel caso di permanenza nel Campionato di Serie “C”. Lo stesso calciatore, nel citato atto di difesa, ha inoltre testualmente affermato: “Visto che la società non conseguì la promozione, il contratto già sottoscritto, depositato e regolarmente eseguito con riferimento alla stagione 2004/2005, avrebbe dovuto continuare a spiegare i suoi effetti in relazione all’accordo avente ad oggetto la somma lorda di 89.000,00 euro cioè 52.500,00 euro al netto degli oneri fiscali. A seguito delle continue e pressanti, per usare un eufemismo, richieste provenienti dalla società, nel periodo precedente la partenza per il ritiro pre-campionato 2005/2006 alcuni calciatori, già vincolati da precedente contratto, tra cui il sig. Agostini furono costretti a rinegoziare l’accordo, previe “pressioni“ la cui natura è facilmente immaginabile. Così, nel luglio del 2005 il calciatore Agostini Paolo e la società Grosseto novarono il loro accordo sulla base delle seguenti modalità: la società “proponeva” di concordare una cifra ufficiale da inserire nel nuovo contratto pari a 51.963,00 euro lordi per il periodo 1 luglio 2005 - 30 giugno 2006 e riconosceva al calciatore la differenza dovuta, rispetto al precedente contratto, attraverso la promessa di un pagamento in contanti, non contestuale ed in più soluzioni. Per garantire tale pagamento in contanti differito e rateizzato avrebbe rilasciato al momento della stipula del nuovo contratto, un assegno bancario della società comprendente l’intera somma dovuta per la differenza postatandolo, visto la sua funzione di garanzia, al 30 giugno 2006. Tali presupposti si concretizzarono con la stipula del “nuovo“ contratto in data 9/7/2005”. Orbene non vi è chi non veda che tali dichiarazioni hanno un chiaro valore confessorio e sono di per sé sufficienti a ritenere che nella specie le parti abbiano posto in essere una patente violazione dell’art. 7 comma 4 del C.G.S., in relazione all’art. 94 comma 1 delle N.O.I.F.-. Peraltro se si osserva che il contratto originario prevedeva la somma lorda di 89.000,00 euro per la stagione sportiva 2005/2006, ossia la somma netta di 52.500,00 euro, che il contratto successivo prevedeva la somma lorda di 51.963,00 euro, per la stessa stagione 2005/2006, ossia la somma netta di 32.500,00 euro, e che l’assegno bancario postdatato rilasciato dalla società corrisponde esattamente all’importo netto dovuto per la differenza tra i due contratti, vale a dire 20.000,00 euro e se a quanto sopra si aggiunge che non è logico che l’Agostini, titolare di un regolare contratto che, per la stagione 2005/2006, prevedeva un compenso complessivo netto di 52.500,00 euro rinunciasse alla somma netta di 20.000,00 euro senza alcun beneficio, si deve necessariamente concludere che nel caso de quo le parti hanno posto in essere un accordo finalizzato a pagamenti extra-contratto. Quanto alla presunte pressioni che la società avrebbe fatto sul calciatore, si osservi che non sussiste prova alcuna in atti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere la società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. dalla presunta violazione dell’art.27 comma 4 dello Statuto Federale e di sanzionare la predetta società per ciò che concerne la violazione dell’art.7 comma 4 del C.G.S. con l’ammenda di 40.000,00 euro ed il calciatore Paolo Agostini con la squalifica di mesi due a partire dal 7/7/2006.
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