LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.397/C del 12/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI UMBERTO MASTELLARINI ED ALBERTO SOLDINI, LEGALI RAPPRESENTANTI IN SUCCESSIONE DI TEMPO DELLA SOCIETA’ SAMBENEDETTESE CALCIO, E DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.397/C del 12/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI UMBERTO MASTELLARINI ED ALBERTO SOLDINI, LEGALI RAPPRESENTANTI IN SUCCESSIONE DI TEMPO DELLA SOCIETA’ SAMBENEDETTESE CALCIO, E DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-. La Procura Federale ha deferito in data 11/5/2006 i signori Mastellarini Umberto e Soldini Alberto, quali legali rappresentanti, in successione di tempo, della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. per la violazione dell’art. 85, punto II/A, delle N.O.I.F. sanzionata dal successivo art. 90, comma 2, in relazione all’art.7 comma 1, ed all’art.14, comma 1, C.G.S., per aver omesso di depositare la relazione del semestre scaduto al 31/12/2005; ha deferito inoltre la società predetta per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4 C.G.S. delle violazioni addebitate ai suoi legali rappresentanti. Il Mastellarini ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale spiega che egli ebbe a cessare dall’ufficio di presidente del consiglio di amministrazione e da ogni altra carica rivestita all’interno della S.S. Sambenedettese sin dal 15/12/2005, per cui non gli si può addebitare la violazione contestata, dato che la scadenza dell’adempimento di deposito era normativamente prevista per il 31 marzo 2006. Ha fatto pervenire memoria anche la società Sambenedettese Calcio, rappresentata dal Curatore del fallimento (dichiarato dal Tribunale di Ascoli Piceno il 4 maggio 2006), la quale contesta l’addebito sostenendo che la relazione, integrata dai relativi documenti, fu trasmessa via fax alla CO.VI.SO.C. dallo Studio Commerciale Santilli di Roma, allo scopo incaricata, proprio in data 31 marzo 2006 e quindi nel termine previsto dalla norma che si asserisce violata. Precisamente vennero trasmessi, il verbale di verifica del presidente del collegio sindacale in data 14/3/2006, il verbale del collegio sindacale del 24 marzo 2006, i prospetti RI, PA, e PD al 31/12/2005. Tanto è vero, prosegue la società, che la stessa CO.VI.SO.C., poiché la stampa del fax relativa ai prospetti RI, PA, e PD ebbe a presentare leggibilità difficoltosa, richiese la ritrasmissione dei detti documenti che avvenne il 4 aprile 2006. Conclude chiedendo il pieno proscioglimento. Nella odierna adunanza l’avv. Bagattini, in rappresentanza della Procura Federale, ha concluso chiedendo l’applicazione della sanzione dell’ammonizione per Mastellarini e Soldini e l’applicazione dell’ammenda di 10.000,00 euro per la società. Gli avvocati Chiacchio e Francano, in rappresentanza per delega, rispettivamente, della società, Mastellarini e Soldini, dopo discussione hanno concluso per il proscioglimento dei rispettivi rappresentati. Osserva innanzitutto la Commissione che dalla documentazione in atti risulta che il Mastellarini ha ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società Sambenedettese fino al 14 dicembre 2005, data nella quale l’assemblea dei soci a fronte delle dimissioni di tutto il consiglio di amministrazione ivi compreso il Mastellarini decise di nominare un amministratore unico nella persona del sig. Alberto Soldini. Il 17/12/2005 venne comunicata alla Lega la nuova rappresentanza legale. Appare evidente pertanto che al Mastellarini non possa addebitarsi l’inadempimento di cui all’art 85, Il/A (deposito presso la CO.VI.SO.C. entro tre mesi dalla fine del primo semestre di esercizio), in quanto non solo alla data di cessazione della carica non erano decorsi i tre mesi dalla fine del semestre (31/3/2006), ma addirittura non si era ancora verificata la scadenza (31/12/2005) del semestre di esercizio oggetto della relazione da depositare. Ma anche il Soldini e la società dovranno ritenersi esenti dalle responsabilità loro attribuite perché è risultato, da documentazione ineccepibile, che tutta la documentazione richiesta venne trasmessa dalla società a mezzo fax alla CO.VI.SO.C. per il tramite dello Studio Commerciale Santilli di Roma. Indiretta conferma, poi, dell’avvenuto tempestivo adempimento sta nella richiesta della CO.VI.SO.C., immediatamente successiva, di ritrasmissione dei prospetti PA, PD e RI in quanto quelli inviati in precedenza erano scarsamente leggibili a causa della stampa del fax, ulteriore adempimento cui la società ottemperò con immediatezza il 4 aprile successivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere i Umberto Mastellarini ed Alberto Soldini, legali rappresentanti in successione di tempo della società Sambenedettese, e della societa’ S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. dagli addebiti loro contestati.
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