LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.397/C del 12/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI UMBERTO MASTELLARINI ED ALBERTO SOLDINI, LEGALI RAPPRESENTANTI IN SUCCESSIONE DI TEMPO DELLA SOCIETA’ SAMBENEDETTESE CALCIO, E DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.397/C del 12/07/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI UMBERTO MASTELLARINI ED ALBERTO SOLDINI, LEGALI
RAPPRESENTANTI IN SUCCESSIONE DI TEMPO DELLA SOCIETA’
SAMBENEDETTESE CALCIO, E DELLA SOCIETA’ S.S.
SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-.
La Procura Federale ha deferito in data 11/5/2006 i signori Mastellarini
Umberto e Soldini Alberto, quali legali rappresentanti, in successione di
tempo, della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. per la violazione
dell’art. 85, punto II/A, delle N.O.I.F. sanzionata dal successivo art. 90,
comma 2, in relazione all’art.7 comma 1, ed all’art.14, comma 1, C.G.S., per
aver omesso di depositare la relazione del semestre scaduto al 31/12/2005;
ha deferito inoltre la società predetta per responsabilità diretta ai sensi dell’art.
2, comma 4 C.G.S. delle violazioni addebitate ai suoi legali rappresentanti.
Il Mastellarini ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale spiega
che egli ebbe a cessare dall’ufficio di presidente del consiglio di
amministrazione e da ogni altra carica rivestita all’interno della S.S.
Sambenedettese sin dal 15/12/2005, per cui non gli si può addebitare la
violazione contestata, dato che la scadenza dell’adempimento di deposito era
normativamente prevista per il 31 marzo 2006.
Ha fatto pervenire memoria anche la società Sambenedettese Calcio,
rappresentata dal Curatore del fallimento (dichiarato dal Tribunale di Ascoli
Piceno il 4 maggio 2006), la quale contesta l’addebito sostenendo che la
relazione, integrata dai relativi documenti, fu trasmessa via fax alla
CO.VI.SO.C. dallo Studio Commerciale Santilli di Roma, allo scopo incaricata,
proprio in data 31 marzo 2006 e quindi nel termine previsto dalla norma che si
asserisce violata.
Precisamente vennero trasmessi, il verbale di verifica del presidente del
collegio sindacale in data 14/3/2006, il verbale del collegio sindacale del 24
marzo 2006, i prospetti RI, PA, e PD al 31/12/2005.
Tanto è vero, prosegue la società, che la stessa CO.VI.SO.C., poiché la
stampa del fax relativa ai prospetti RI, PA, e PD ebbe a presentare leggibilità
difficoltosa, richiese la ritrasmissione dei detti documenti che avvenne il 4
aprile 2006.
Conclude chiedendo il pieno proscioglimento.
Nella odierna adunanza l’avv. Bagattini, in rappresentanza della
Procura Federale, ha concluso chiedendo l’applicazione della sanzione
dell’ammonizione per Mastellarini e Soldini e l’applicazione dell’ammenda di
10.000,00 euro per la società.
Gli avvocati Chiacchio e Francano, in rappresentanza per delega,
rispettivamente, della società, Mastellarini e Soldini, dopo discussione hanno
concluso per il proscioglimento dei rispettivi rappresentati.
Osserva innanzitutto la Commissione che dalla documentazione in atti
risulta che il Mastellarini ha ricoperto la carica di presidente del consiglio di
amministrazione della società Sambenedettese fino al 14 dicembre 2005,
data nella quale l’assemblea dei soci a fronte delle dimissioni di tutto il
consiglio di amministrazione ivi compreso il Mastellarini decise di nominare un
amministratore unico nella persona del sig. Alberto Soldini.
Il 17/12/2005 venne comunicata alla Lega la nuova rappresentanza legale.
Appare evidente pertanto che al Mastellarini non possa addebitarsi
l’inadempimento di cui all’art 85, Il/A (deposito presso la CO.VI.SO.C. entro
tre mesi dalla fine del primo semestre di esercizio), in quanto non solo alla
data di cessazione della carica non erano decorsi i tre mesi dalla fine del
semestre (31/3/2006), ma addirittura non si era ancora verificata la scadenza
(31/12/2005) del semestre di esercizio oggetto della relazione da depositare.
Ma anche il Soldini e la società dovranno ritenersi esenti dalle
responsabilità loro attribuite perché è risultato, da documentazione
ineccepibile, che tutta la documentazione richiesta venne trasmessa dalla
società a mezzo fax alla CO.VI.SO.C. per il tramite dello Studio Commerciale
Santilli di Roma.
Indiretta conferma, poi, dell’avvenuto tempestivo adempimento sta nella
richiesta della CO.VI.SO.C., immediatamente successiva, di ritrasmissione dei
prospetti PA, PD e RI in quanto quelli inviati in precedenza erano
scarsamente leggibili a causa della stampa del fax, ulteriore adempimento cui
la società ottemperò con immediatezza il 4 aprile successivo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere i Umberto Mastellarini ed Alberto Soldini, legali
rappresentanti in successione di tempo della società Sambenedettese, e della
societa’ S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. dagli addebiti loro contestati.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.397/C del 12/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI UMBERTO MASTELLARINI ED ALBERTO SOLDINI, LEGALI RAPPRESENTANTI IN SUCCESSIONE DI TEMPO DELLA SOCIETA’ SAMBENEDETTESE CALCIO, E DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-."