LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.399/C del 19/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI WERNER CASTOLDI, ALL’EPOCA DEI FATTI PREPARATORE ATLETICO DELLA SOCIETA’ CASALE, E DELLA SOCIETA’ A.S. CASALE CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.399/C del 19/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI WERNER CASTOLDI, ALL’EPOCA DEI FATTI PREPARATORE ATLETICO DELLA SOCIETA’ CASALE, E DELLA SOCIETA’ A.S. CASALE CALCIO S.R.L.-. Su deferimento della Procura Federale si è contestato a Werner Castoldi, all’epoca dei fatti preparatore atletico della società A.S. Casale Calcio S.r.l., la violazione di cui all’art.1 comma 3 del C.G.S. per non essersi presentato, benché ritualmente convocato, davanti alla Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C per essere ascoltato in merito ai fatti accaduti al termine della gara Casale-Sanremese del 6/3/2005; - alla società A.S. Casale Calcio S.r.l., per responsabilità oggettiva, la violazione di cui all’art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato al proprio tesserato. Entrambi i soggetti deferiti hanno presentato nei termini memorie difensive nelle quali vengono contestati i relativi addebiti con le seguenti motivazioni: - il preparatore atletico Werner Castoldi motivando il suo comportamento con vari impedimenti di tipo professionale e familiare; - la società precisando che, all’epoca dei fatti, il Castoldi non era più tesserato per la società stessa ma con altra della stessa categoria. All’odierna riunione nessuno dei deferiti è intervenuto, mentre per la Procura Federale, l’avv. Federico Bagattini, ha concluso il suo intervento chiedendo per il Castoldi l’inibizione per mesi sei e per la società Casale il proscioglimento, ritenendo comprovato il non tesseramento per la stessa del Castoldi all’epoca dei fatti contestati. La Commissione ritiene del tutto condivisibili le richieste formulate dalla Procura Federale. Infatti, il comportamento del Castoldi integra la violazione di un principio generale dell’ordinamento sportivo che è la doverosa collaborazione con gli organi di Giustizia Sportiva per l’accertamento di responsabilità disciplinare; né le motivazioni addotte nella memoria difensiva possono essere elevate a rango di plausibili giustificazioni. Per quanto riguarda la posizione della società l’assunto difensivo appare documentalmente comprovato, costituendo elemento sufficiente ad escludere ogni responsabilità. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Werner Castoldi, all’epoca dei fatti preparatore atletico della società Casale, l’inibizione per mesi sei e quindi fino a tutto il 14/1/2007 e di prosciogliere la società A.S. Casale Calcio S.r.l. dall’addebito contestato. Rimette gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti.
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