LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.399/C del 19/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PIERPAOLO CASTALDI, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA’ MELFI, RAFFAELE NOVELLI, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ MELFI, E DELLA SOCIETA’ A.S. MELFI S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.399/C del 19/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PIERPAOLO CASTALDI, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA’ MELFI, RAFFAELE NOVELLI, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ MELFI, E DELLA SOCIETA’ A.S. MELFI S.R.L.-. Su deferimento della Procura Federale si è contestato a: 1) Pierpaolo Castaldi, direttore generale della società A.S. Melfi S.r.l.; 2) Raffaele Novelli, all’epoca dei fatti allenatore della società A.S. Melfi S.r.l.; 3) società A.S. Melfi S.r.l.; - al primo la violazione di cui agli artt. 3 comma 1 e 4 commi 1, 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva per aver espresso pubblicamente (Corriere dello Sport del 23 e 25 maggio 2006) giudizi lesivi della reputazione degli Organi della F.I.G.C., dell’Istituzione Federale nel suo complesso, nonché del presidente del Taranto adombrando dubbi sulla correttezza ed imparzialità delle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva influenzando così la correttezza dello svolgimento dei play-off di C/2; - al secondo la violazione degli artt.3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 del C.G.S. per avere espresso giudizi lesivi della reputazione degli Organi di Giustizia della F.I.G.C. nonché del presidente del Taranto; - alla società A.S. Melfi S.r.l. per responsabilità oggettiva di cui all’art. 2 comma 4 del C.G.S. gli addebiti contestati ai propri tesserati. Con memorie difensive inoltrate nei termini i soggetti deferiti hanno contestato gli addebiti con le seguenti motivazioni: - la società Melfi ed il suo direttore generale Pierpaolo Castaldi sottolineando il particolare clima di contrapposizione che si era creato con la società e la squadra del Taranto fra la prima e la seconda partita dei play-off; in particolare agli stessi era apparsa del tutto inadeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo a carico della società Taranto e del suo presidente dopo i gravi incidenti provocati nella prima partita disputata a Melfi dai sostenitori della società pugliese, per non dire del comportamento del suo presidente. In tale ottica le dichiarazioni rese alla stampa devono essere intese come una critica che non trascende in atteggiamenti irriguardosi né lesivi della reputazione degli organi di Giustizia Sportiva; - l’allenatore Raffaele Novelli ha invece sostenuto di non aver mai pronunciato le frasi a lui attribuite nell’articolo pubblicato sul giornale, precisando di aver chiesto ed ottenuto dal giornale stesso una smentita, ed allegando alla memoria dichiarazioni rese da altri giornalisti presenti alla sua conferenza stampa che confermano la tesi difensiva. All’odierna riunione è presente il sig. Raffaele Novelli assistito dall’avv. Michele Tedesco; quest’ultimo ad integrazione della memoria difensiva ha depositato copia della smentita pubblicata dallo stesso giornale a richiesta del signor Novelli, ha di nuovo sottolineato che altri giornalisti presenti alla conferenza stampa confermano le affermazioni del Novelli e che, principalmente nessuno altro giornale oltre al Corriere dello Sport ha pubblicato le frasi attribuite all’allenatore Novelli e che quest’ultimo nega ulteriormente di aver pronunciato manifestando l’intenzione di querelare il giornalista autore dell’articolo. Per la Procura Federale è presente l’avv. Federico Bagattini il quale conclude il suo intervento richiedendo: - la sanzione dell’ammenda di euro 3.750,00 per il dirigente Pierpaolo Castaldi; - la sanzione dell’ammenda di euro 3.750,00 per la società Melfi: - il proscioglimento dell’allenatore Novelli. Ritiene la Commissione che, analogamente a quanto richiesto dal Procuratore Federale, deve ritenersi comprovata l’insussistenza di responsabilità dell’allenatore Novelli per i fatti a lui addebitati; infatti l’unico elemento probatorio assunto a base del deferimento, ovvero l’articolo pubblicato dal quotidiano “Corriere dello Sport”, appare contraddetto dalle dichiarazioni di altri giornalisti presenti, dal fatto che nessun altro quotidiano ha riportato le presunte dichiarazioni e dalla susseguente smentita pubblicata dal quotidiano “Corriere dello Sport” senza nessuna precisazione o commento. Per quanto riguarda la posizione del Castaldi e della società Melfi la Commissione ritiene che le giustificazioni dagli stessi addotte, pur attenuandone la portata, non escludono la sussistenza di responsabilità per i fatti addebitati che costituiscono comunque violazione dei citati articoli del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Pierpaolo Castaldi, direttore generale della società Melfi, ed alla società A.S. Melfi S.r.l. l’ammenda di 3.750,00 euro ciascuno e di prosciogliere Raffaele Novelli, all’epoca dei fatti allenatore della società Melfi.
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