LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.401/C del 09/08/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DOMENICO CARDONA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.401/C del 09/08/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI DOMENICO CARDONA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE
ED AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI
CALCIO S.R.L.-.
Il Procuratore Federale ha deferito davanti a questa Commissione il
sig. Domenico Cardona, presidente ed amministratore unico della società
U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. fino al 6 luglio 2005, per la violazione dell’art. 7
comma 3 C.G.S. (violazioni in materia gestionale ed economica) in relazione
alI’art.89 delle N.O.I.F., per aver trasmesso in data 16/5/2005,
sottoscrivendoli, documenti con valori difformi da quelli rilevati in sede di
verifica ispettiva CO.VI.SO.C. in data 22/9/2005 e, precisamente, per essere
stato indicato un parametro PA pari a 0,08 e un parametro PD pari a “+
infinito” e quindi entro i valori minimi stabiliti dalla F.I.G.C. (C.U. n. 189/A del
15/3/2005) per l’iscrizione al Campionato 2005/2006, mentre gli stessi
parametri, calcolati sulla base di una situazione patrimoniale al 31/3/2005
fornita dalla stessa società, evidenziava valori negativi, rispettivamente pari a
“-0,068” e “-infinito”, con conseguente carenza patrimoniale di 66.586,00 euro
da ripianare entro il 5/7/2005, evento non verificatosi; per avere omesso,
inoltre, il versamento delle ritenute fiscali sugli stipendi al mese febbraio 2005;
così venendo meno i requisiti per l’ammissione al Campionato 2005/2006
prescritti dal C.U. n.189/A del 15/3/2005, ammissione che la società otteneva
in violazione delle disposizioni di cui al predetto comunicato.
All’udienza odierna il rappresentante della Procura Federale,
affermando raggiunta la piena prova di colpevolezza del Cardona, quale
amministratore unico della società U.S. Pro Vercelli S.r.l. all’epoca dei fatti
contestati, ha chiesto la irrogazione allo stesso della sanzione di un anno di
inibizione.
Il Cardona non è comparso né ha presentato memoria difensiva.
Va intanto premesso che i fatti contestati al Cardona, hanno già
formato oggetto di deferimento, da parte della Procura, a carico dell’ U.S. Pro
Vercelli Calcio S.r.l. e del sig. Paganoni Vero, presidente della stessa società
in epoca però successiva a quella delle commesse violazioni.
A seguito di quel deferimento sono stati sanzionati, da questa
Commissione (C.U. n.318/C del 6/5/2006), la società con 4 punti di
penalizzazione in classifica ed il Paganoni con l’inibizione per mesi due.
A seguito dell’appello proposto dalla società avverso tale deliberazione,
la C.A.F., con decisione pubblicata nel C.U. n.56/C anno 2006, ha inflitto alla
società la sanzione di 10.000,00 euro di ammenda in luogo della
penalizzazione di punti in classifica, inquadrando l’illecito nelle ipotesi di cui
all’art.7, commi 1 e 2 C.G.S., ed ha prosciolto il Paganoni, avendo accertato
che lo stesso non aveva poteri di gestione all’epoca dei fatti in quanto
amministratore della stessa con pieni poteri era il Cardona Domenico.
In particolare la C.A.F. in ordine alle incolpazioni ascritte alla società, ha
ritenuto accertata la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S.
con riferimento all’art. 7, commi 1 e 3 C.G.S.: “avuto riguardo alle condotte
gestionali illecite certamente riconducibili al Cardona Domenico, con
riferimento al periodo in cui questi ha ricoperto il ruolo di presidente della
società in questione”.
In questa sede pertanto devono giudicarsi i comportamenti del diretto
responsabile dei fatti almeno nei limiti già accertati dalla C.A.F. nel
procedimento dinanzi accennato a carico della società.
Non può essere dubbio in ogni caso che a firma del Cardona, in data
16/5/2006, vennero trasmessi alla F.I.G.C. documenti con valori difformi a
quelli successivamente accertati dalla CO.VI.SO.C. (parametri PA e PD),
difformità che portava all’occultamento di una carenza patrimoniale di
66.585,00 euro che, se manifestata e comunque non rifinanziata, avrebbe
portato alla esclusione dal Campionato della società.
La C.A.F. nel procedimento a carico della società e del presidente in
carica Paganoni, ha escluso l’addebito dell’omesso versamento delle ritenute
fiscali sugli stipendi dei calciatori successivi al mese di febbraio 2005, così
giudicando:
“sono acquisiti in atto le ricevute dei modelli F24 relativi ai versamenti delle
ritenute fiscali sugli stipendi dei calciatori successivi al mese di febbraio 2005,
segnatamente detti versamenti risultano essere stati effettuati il 27 maggio
2005, ed indi è pacificamente accertato che sono stati assolti gli oneri
contributivi concernenti i lavoratori dipendenti, relativi al mese di marzo 2005.
Non sussiste, pertanto, la contestata violazione al paragrafo I) lett. B, n.7 del
C.U. n. 189/A del 15/3/2005”.
Pertanto dei due capi di incolpazione può essere affermata la
responsabilità del Cardona solo per il primo poiché per il secondo è risultato
che venne provveduto ai versamenti nel termine consentito, almeno così
ritenuto dalla C.A.F.-.
Per la violazione ascritta, richiamato quanto dispone l’art.7, comma 7
C.G.S. si ritiene adeguata la sanzione di cui in parte dispositiva contenuta nel
minimo edittale.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere al sig. Domenico Cardona, all’epoca dei fatti presidente ed
amministratore unico della società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l., la sanzione
di anni uno di inibizione.
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