LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.401/C del 09/08/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DOMENICO CARDONA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.401/C del 09/08/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DOMENICO CARDONA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L.-. Il Procuratore Federale ha deferito davanti a questa Commissione il sig. Domenico Cardona, presidente ed amministratore unico della società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. fino al 6 luglio 2005, per la violazione dell’art. 7 comma 3 C.G.S. (violazioni in materia gestionale ed economica) in relazione alI’art.89 delle N.O.I.F., per aver trasmesso in data 16/5/2005, sottoscrivendoli, documenti con valori difformi da quelli rilevati in sede di verifica ispettiva CO.VI.SO.C. in data 22/9/2005 e, precisamente, per essere stato indicato un parametro PA pari a 0,08 e un parametro PD pari a “+ infinito” e quindi entro i valori minimi stabiliti dalla F.I.G.C. (C.U. n. 189/A del 15/3/2005) per l’iscrizione al Campionato 2005/2006, mentre gli stessi parametri, calcolati sulla base di una situazione patrimoniale al 31/3/2005 fornita dalla stessa società, evidenziava valori negativi, rispettivamente pari a “-0,068” e “-infinito”, con conseguente carenza patrimoniale di 66.586,00 euro da ripianare entro il 5/7/2005, evento non verificatosi; per avere omesso, inoltre, il versamento delle ritenute fiscali sugli stipendi al mese febbraio 2005; così venendo meno i requisiti per l’ammissione al Campionato 2005/2006 prescritti dal C.U. n.189/A del 15/3/2005, ammissione che la società otteneva in violazione delle disposizioni di cui al predetto comunicato. All’udienza odierna il rappresentante della Procura Federale, affermando raggiunta la piena prova di colpevolezza del Cardona, quale amministratore unico della società U.S. Pro Vercelli S.r.l. all’epoca dei fatti contestati, ha chiesto la irrogazione allo stesso della sanzione di un anno di inibizione. Il Cardona non è comparso né ha presentato memoria difensiva. Va intanto premesso che i fatti contestati al Cardona, hanno già formato oggetto di deferimento, da parte della Procura, a carico dell’ U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. e del sig. Paganoni Vero, presidente della stessa società in epoca però successiva a quella delle commesse violazioni. A seguito di quel deferimento sono stati sanzionati, da questa Commissione (C.U. n.318/C del 6/5/2006), la società con 4 punti di penalizzazione in classifica ed il Paganoni con l’inibizione per mesi due. A seguito dell’appello proposto dalla società avverso tale deliberazione, la C.A.F., con decisione pubblicata nel C.U. n.56/C anno 2006, ha inflitto alla società la sanzione di 10.000,00 euro di ammenda in luogo della penalizzazione di punti in classifica, inquadrando l’illecito nelle ipotesi di cui all’art.7, commi 1 e 2 C.G.S., ed ha prosciolto il Paganoni, avendo accertato che lo stesso non aveva poteri di gestione all’epoca dei fatti in quanto amministratore della stessa con pieni poteri era il Cardona Domenico. In particolare la C.A.F. in ordine alle incolpazioni ascritte alla società, ha ritenuto accertata la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. con riferimento all’art. 7, commi 1 e 3 C.G.S.: “avuto riguardo alle condotte gestionali illecite certamente riconducibili al Cardona Domenico, con riferimento al periodo in cui questi ha ricoperto il ruolo di presidente della società in questione”. In questa sede pertanto devono giudicarsi i comportamenti del diretto responsabile dei fatti almeno nei limiti già accertati dalla C.A.F. nel procedimento dinanzi accennato a carico della società. Non può essere dubbio in ogni caso che a firma del Cardona, in data 16/5/2006, vennero trasmessi alla F.I.G.C. documenti con valori difformi a quelli successivamente accertati dalla CO.VI.SO.C. (parametri PA e PD), difformità che portava all’occultamento di una carenza patrimoniale di 66.585,00 euro che, se manifestata e comunque non rifinanziata, avrebbe portato alla esclusione dal Campionato della società. La C.A.F. nel procedimento a carico della società e del presidente in carica Paganoni, ha escluso l’addebito dell’omesso versamento delle ritenute fiscali sugli stipendi dei calciatori successivi al mese di febbraio 2005, così giudicando: “sono acquisiti in atto le ricevute dei modelli F24 relativi ai versamenti delle ritenute fiscali sugli stipendi dei calciatori successivi al mese di febbraio 2005, segnatamente detti versamenti risultano essere stati effettuati il 27 maggio 2005, ed indi è pacificamente accertato che sono stati assolti gli oneri contributivi concernenti i lavoratori dipendenti, relativi al mese di marzo 2005. Non sussiste, pertanto, la contestata violazione al paragrafo I) lett. B, n.7 del C.U. n. 189/A del 15/3/2005”. Pertanto dei due capi di incolpazione può essere affermata la responsabilità del Cardona solo per il primo poiché per il secondo è risultato che venne provveduto ai versamenti nel termine consentito, almeno così ritenuto dalla C.A.F.-. Per la violazione ascritta, richiamato quanto dispone l’art.7, comma 7 C.G.S. si ritiene adeguata la sanzione di cui in parte dispositiva contenuta nel minimo edittale. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere al sig. Domenico Cardona, all’epoca dei fatti presidente ed amministratore unico della società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l., la sanzione di anni uno di inibizione.
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