LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.401/C del 09/08/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ GIUGLIANO, E DELLA SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.401/C del 09/08/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ GIUGLIANO, E DELLA SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L.-. Con nota 1° luglio 2006 il Procuratore Federale ha deferito Giuseppe Loveri, amministratore unico della società S.S. Giugliano Calcio S.r.l., contestandogli la violazione dell’art.7, comma 3 bis C.G.S. in relazione all’art. 89 delle N.O.I.F. ed al C.U. n.180/A del 31/3/2006, per non avere fatto pervenire alla CO.VI.SO.C. entro le ore 19 del 18/5/2006 il bilancio di competenza al 31/3/2006, e la società S.S. Giugliano Calcio S.r.l., ai sensi dell’art.2, comma 4 C.G.S., per l’addebito contestato al proprio amministratore unico. La società ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale sostiene che contrariamente a quanto si afferma nel deferimento, la documentazione venne trasmessa a mezzo fax, dopo un primo tentativo di trasmissione alla CO.VI.SO.C., alle ore 18,45 del 18 maggio 2006 termine di scadenza per l’adempimento, solo in parte andato a buon fine a causa di una improvvisa interruzione tecnica della comunicazione. La trasmissione potè proseguire solo alle ore 19,05, con minimo ritardo quindi rispetto all’ora di scadenza, dopo che, comunicando telefonicamente con la CO.VI.SO.C. circa l’avvenuto contrattempo, il funzionario della stessa fu in grado di suggerire la utilizzazione eventuale, per la trasmissione a mezzo fax, di altro numero telefonico nel caso che l’inconveniente tecnico si fosse protratto. Ha chiesto pertanto che il Loveri e la società siano prosciolti per assoluta mancanza di responsabilità a causa del dedotto disguido. All’udienza odierna il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini ha chiesto il proscioglimento del deferito. Il difensore degli incolpati avv. Monica Fiorillo in sostituzione dell’avv. Eduardo Chiacchio, richiamato integralmente il contenuto della memoria e della documentazione alla stessa allegata ha rinnovato la richiesta di proscioglimento per entrambi gli incolpati. La Commissione osserva: dal tabulato telefonico e dai vari rapporti di trasmissione prodotti si rileva con certezza che: - la trasmissione a mezzo fax della documentazione prescritta dalle norme regolamentari iniziò alle ore 18,45 del 18 maggio 2006; - che dopo le prime tre pagine del bilancio di competenza la trasmissione si interruppe; - che la trasmissione alla CO.VI.SO.C. proseguì alle ore 19,05 a mezzo del numero telefonico 06/85213492 con integrale trasmissione degli atti e che la trasmissione stessa venne reiterata alle ore 19,12 col diverso numero telefonico 06/85213490. La norma in esame (C.U. 180/A del 31 marzo 2006, sub I, B, 1) obbligava le società a far pervenire alla CO.VI.SO.C. entro il termine del 18 maggio 2006 ore 19,00, anche a mezzo fax, i prospetti contenenti i rapporti PA e PD, sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, determinati sulla base di un allegato bilancio di competenza al 31 marzo 2006, anch’esso sottoscritto dai soggetti predetti. La società ha dimostrato che prima della scadenza del termine, e precisamente alle ore 18,45 del 18 maggio 2006, ha iniziato la trasmissione a mezzo fax dei documenti richiesti dalla norma e che solo un evento tecnico ha impedito il prosieguo della stessa, che ha quindi potuto riprendere non appena ripristinato il collegamento telefonico per il fax (ore 19,05). La perentorietà del termine in considerazione non esclude che possa riconoscersi all’evento tecnico che ha impedito la prosecuzione della trasmissione, tempestivamente iniziata, rilevanza di forza maggiore ed obiettiva tale da esonerare dalle responsabilità contestate gli incolpati. Concludendo, l’inosservanza del termine “ad horas”, peraltro soltanto di qualche minuto, non è dovuto a inadempimento doloso o colposo dei soggetti deferiti, ma a evento di forza maggiore. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Giuseppe Loveri, amministratore unico della società, nonché la società S.S. Giugliano Calcio S.r.l. dalle incolpazioni rispettivamente loro ascritte.
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