LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.401/C del 09/08/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI VITO LUIGI BLASI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ TARANTO, VITTORIO GALIGANI, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA’ TARANTO E DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.401/C del 09/08/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI VITO LUIGI BLASI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ TARANTO,
VITTORIO GALIGANI, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA’
TARANTO E DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L.-.
Su deferimento della Procura Federale è stato contestato al presidente
della società Taranto Sport S.r.l., Vito Luigi Blasi, la violazione di cui all’ art. 1,
comma 1, in relazione all’art.7, comma 4 C.G.S. ed all’art.9 dell’ Accordo
Collettivo tra allenatori professionisti e società sportive (divieto di pattuizioni
non risultanti dai contratti), per avere pattuito compensi extra-contratto nella
stagione sportiva 2004/2005, con scrittura 7/2/2005, con l’allenatore Florimbj,
pari a 15.000,00 euro.
E’ stato altresì contestato al direttore generale della società, Vittorio
Galigani, la stessa violazione, con richiamo all’art.7, comma 7 C.G.S., per
avere partecipato alla redazione della scrittura.
Alla società Taranto Sport S.r.l. la stessa violazione, per responsabilità
diretta e oggettiva ex art.2, comma 4 C.G.S., per le condotte ascrivibili al
presidente ed al proprio dirigente.
Gli incolpati hanno fatto pervenire per il tramite del loro legale all’uopo
delegato, memoria difensiva nei termini, mediante la quale eccepiscono:
a) - difetto di notifica, prescritta dall’art.28, comma 5 C.G.S., del deferimento
della Procura alle persone fisiche di Vito Luigi Blasi e Vittorio Galigani. Il
deferimento risulta stato notificato presso la sede della società anziché alla
loro residenza e/o al loro domicilio.
Discenderebbe da tale mancanza di notifica la nullità del procedimento anche
nei confronti della società, cui la notifica sarebbe stata invece correttamente
effettuata, perché “il deferimento del Taranto Sport S.r.l. altro non è se non
una conseguenza del deferimento ai due tesserati”.
b) - La intervenuta prescrizione ex art. 18, comma 4 C.G.S. in quanto il
rapporto economico, dedotto quale violazione, sarebbe sorto il 7/2/2005, e
quindi nella stagione sportiva 2004-2005, mentre la richiesta di deferimento
inviata il 27/6/2006, non sarebbe, per le ragioni sopra viste, mai stata ricevuta
dai Blasi e Galigani che ne vennero a conoscenza solo con la ricezione della
richiesta di deferimento da parte della società e cioè il 9/7/2006, cioè a
stagione sportiva 2005-2006 (successiva a quella del commesso illecito) già
scaduta.
c) - Il Blasi, quale presidente, non avrebbe commesso alcuna violazione e
comunque deduce la propria buona fede di inesperto (allora) di norme federali
e comunque la irresistibilità della richiesta del Florimbj a causa di pressioni
ambientali.
d) - Il Galigani al momento dei fatti non era direttore generale, carica solo
successivamente ricoperta ed attuale, nè era ed è socio della società, né
faceva parte del consiglio di amministrazione della Taranto Sport, ma era
semplicemente “dirigente accompagnatore” della squadra, pertanto
assolutamente privo di poteri di gestione.
Si limitò unicamente a redigere la scrittura trasponendo nella stessa la volontà
dell’allenatore Florimbj.
e) - Quanto alla società, ferme le eccezioni sub a e sub b, essa deve in ogni
caso essere prosciolta “attesa l’acclarata e dimostrata infondatezza della
richiesta di deferimento avanzata dal Procuratore Federale sia nei confronti di
Vito Luigi Blasi, sia nei confronti di Vittorio Galigani”.
All’odierna riunione è comparso il solo avv. Federico Bagattini in
rappresentanza della Procura Federale il quale chiede l’applicazione di un
anno di inibizione per il Blasi ed il Galigani e della sanzione di 15.000,00 euro
alla società.
Osserva la Commissione:
l’eccezione di nullità o inesistenza della comunicazione del deferimento da
parte della Procura Federale, a causa della nullità delle notifiche eseguite al
Blasi, presidente della società, ed al Galigani, direttore generale della stessa,
presso la sede della Taranto Sport S.r.l., è priva di fondamento.
La disposizione di cui all’art.37, comma 4 C.G.S., ancorchè inserita nel
Titolo VI ( Procedimento per illecito sportivo e per violazioni in materia
gestionale ed economica) è disposizione di carattere generale applicabile
anche laddove manchi ogni diversa prescrizione.
Pertanto “le notificazioni, quando richieste, vanno fatte agli Organi
Federali, ed ai dirigenti presso la sede sociale, agli altri soggetti nel
domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale o
eletto”.
Non par dubbio pertanto che, rivestendo il Blasi ed il Galigani la qualità,
rispettivamente di presidente e di direttore generale, della società e quindi di
dirigente nel senso e nella definizione portati dall’art.21 delle N.O.I.F., la
comunicazione della “conclusione delle indagini agli interessati” ex art.28,
comma 5 C.G.S., (id est del “deferimento”) sia stata correttamente effettuata
ai predetti presso la sede della Taranto Sport S.r.l. con distinte raccomandate
spedite il 27/6/2006.
Altrettanto infondata appare l’eccezione di prescrizione nei limiti però di
cui in appresso.
Premessa la regolarità della comunicazione dei deferimenti come sopra
affermata, è certo che le notifiche relative alla società ed al Galigani sono
avvenute il 30 giugno 2006 e precisamente l’ultimo giorno utile al fine di
evitare il decorso del termine prescrizionale che scadeva proprio in quella
data.
Alla trattazione del merito e conseguenziale pronuncia relativa alla
posizione della società e del suo direttore generale, Galigani, non può
pertanto essere d’ostacolo l’eccepita prescrizione perché infondata.
Risulta, in base alla documentazione in atti ed agli stessi riconoscimenti -
confessioni dalle parti rese al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, che in data 7
febbraio 2005 venne stipulata dal presidente della Taranto Sport S.r.l., Vito
Luigi Blasi, e dall’allenatore Carlo Florimbj, unitamente al regolare contratto di
prestazione sportiva su modulo federale debitamente depositato in Lega, una
separata scrittura privata (non depositata in Lega), mediante la quale le parti
pattuivano quale premio di salvezza “al termine del Campionato di Serie C/2
girone C - stagione sportiva 2004/2005” la corresponsione della somma di
15.000,00 euro al netto delle ritenute fiscali e sociali.
E’ noto che l’art. 93 delle N.O.I.F. stabilisce che i contratti che regolano i
rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori professionisti o gli
allenatori devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi collettivi
con le associazioni di categoria e devono essere redatti su appositi moduli
forniti dalla Lega di competenza.
In particolare il primo comma di tale articolo, ultimo periodo, consente i premi
individuali ad esclusione dei premi partita, però fa obbligo che gli stessi
risultino dagli accordi stipulati con calciatori ed allenatori contestualmente alla
stipula del contratto economico, ovvero da accordi integrativi però depositati
perentoriamente entro il 31 dicembre di ciascuna stagione sportiva.
L’art.94 delle N.O.I.F., poi, vieta gli accordi e/o la corresponsione dei
compensi, premi e indennità in contrasto con le disposizioni regolamentari,
con le pattuizioni contrattuali di contratti regolarmente depositati e con altra
disposizione federale.
A tale divieto fa eco, nel caso specifico, l’art.9 dell’Accordo Collettivo tra
allenatori professionisti e società sportive, il quale afferma che “le pattuizioni
non risultanti dai contratti depositati presso il competente organo della
F.I.G.C. sono vietate e nulle di diritto e comportano l’applicazione di sanzioni
federali a carico dei contravventori”.
Come infine si evince dal contratto tipo stipulato il 7/2/2005 tra la società
rappresentata dal presidente Blasi ed il Florimbj, regolarmente depositato in
Lega (Foglio 19) le parti pattuirono un compenso annuo lordo di 12.500,00
euro senza alcun altra previsione di ulteriori compensi e/o premi.
Discende da quanto sopra che alla società, incorsa nelle violazioni
sopra ricordate, debbono applicarsi le sanzioni previste dall’art.7, comma 4
C.G.S.-.
Al Blasi dovrebbe applicarsi la sanzione prevista dal successivo
comma 7 del predetto articolo, ma vi osta la prescrizione ex art. 18, comma 4
C.G.S.-.
Infatti la comunicazione del deferimento è pervenuta al Blasi il 3 luglio 2006,
come si rileva dall’avviso di ricevimento della raccomandata mediante la quale
gli è stato comunicato il deferimento, quindi tre giorni dopo la scadenza del
termine di prescrizione (30 giugno 2006).
Per quanto concerne il Galigani è emerso che lo stesso ha assunto
l’attuale qualifica di direttore generale della società, quindi con poteri di
gestione della stessa, in epoca successiva ai fatti e precisamente nel giugno
2005 (vedasi modulo censimento a Foglio 48), mentre antecedentemente egli
aveva solo qualifica di “dirigente accompagnatore” (vedi modulo censimento
Foglio 50), pertanto senza poteri di gestione.
Ora è evidente che la sanzione di cui all’art.7, comma 7 C.G.S. prevede il
“concorso” nella commissione dell’illecito solo per coloro che collaborino alla
gestione sportiva e che quindi risultino essere muniti di specifico mandato di
gestione di cui il Galigani allora era completamente privo, avendo solo
funzioni e quindi incarico o mandato di accompagnatore della squadra.
Ciò non toglie però che la collaborazione prestata all’illecito mediante
preparazione della scrittura riveli la sua connivenza e quindi un
comportamento non corretto, in violazione generica dell’art.1, comma 1
C.G.S., punibile con una delle sanzioni previste dal successivo art.14.
Concludendo, per la società viene ritenuto equo, in considerazione
delle circostanze attenuanti dedotte nelle difese, comminare la sanzione nel
minimo edittale e per il Galigani la sanzione dell’ammenda come da
dispositivo.
Per questi motivi,la Commissione
d e l i b e r a
- di non doversi procedere nei confronti di Vito Luigi Blasi, presidente della
società Taranto, per prescrizione dell’infrazione disciplinare connessa alla
irregolare pattuizione di compensi;
- di infliggere alla società Taranto Sport S.r.l. la sanzione dell’ammenda di
15.000,00 euro;
- di infliggere a Vittorio Galigani, direttore generale della società Taranto,
l’ammenda di 1.000,00 euro.
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