COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 6/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RADUNANZA MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 31 del 27.09.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 6/10/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RADUNANZA MICHELE
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 31 del 27.09.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo proposto dalla società S.S.D. Sapri Calcio, esaminati gli atti, ascoltato il
rappresentante della reclamante, e rilevato che:
- il reclamo del Sapri calcio si fonda sulla circostanza che il calciatore non avrebbe
né voluto colpire, né colpito il calciatore avversario, limitandosi ad appoggiare la
propria testa su quella dell’avversario;
- la ricostruzione di fatto offerta dalla reclamante si risolve, però, in una mera
allegazione difensiva, inidonea a vincere la fede privilegiata che – ove inequivoco,
ed immune da intrinseche illogicità e/o contraddizioni – assiste il referto arbitrale ex
art. 31 A) a)1 C.G.S.
- nella specie, invero, il referto arbitrale è assolutamente inequivoco nel riferire che il
calciatore colpì volontariamente, con una testata, la fronte l’avversario
P. Q. M.
Rigetta il reclamo proposto dalla S.S.D. Sapri Calcio S.p.A., disponendo, per l’effetto,
l’addebito della tassa non versata
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