COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PELLEREI MARTIN (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 31 del 27.09.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PELLEREI MARTIN (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 31 del 27.09.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: il Giudice Sportivo ha squalificato per cinque gare il calciatore Martin Pellerei perché espulso nel corso della gara Canelli-Belvedere Vercelli del 24.09.2006 per aver spintonato un avversario, nell’abbandonare il terreno di giuoco colpiva il medesimo con calci, pugni e schiaffi venendo allontanato dai propri compagni intervenuti per sedare la lite; propone reclamo l’A.S. Pro Belvedere Vercelli chiedendo la riduzione della squalifica in relazione alla modesta entità dei fatti così come realmente accaduti ed alla pronta riconciliazione tra i calciatori subito dopo la lite; i fatti sono chiaramente descritti nel rapporto arbitrale e configurano certamente l’ipotesi prevista dall’art. 14 n. 2 bis lett. b) del C.G.S.. Pertanto, in relazione all’espulsione subita ed alla condotta successiva all’uscita dal campo, sanzione congrua appare essere quella di quattro giornate di squalifica. Va infatti riconosciuto che i fatti non hanno comportato alcuna conseguenza fisica per nessuno dei due calciatori coinvolti e devono quindi ritenersi di non eccessiva gravità. P.Q.M. Accoglie il ricorso e riduce la squalifica inflitta al calciatore Martin Pellerei a quattro giornate. Nulla per la tassa non versata.
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