COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ISCHIA BENESSERE E SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MUSELLA GAETANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 38 del 4.10.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/10/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ISCHIA BENESSERE E SPORT AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MUSELLA GAETANO
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 38 del 4.10.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
presa visione degli atti, osserva.
Nel corso della gara Setacciato-Ischia del 1° ottobre 2006, il calciatore dell’Ischia Gaetano
Musella, veniva espulso dal campo perché, a gioco fermo, sputava contro un calciatore
avversario colpendolo in pieno volto.
Il Giudice Sportivo sanzionava il Musella come riportato in epigrafe.
Avverso il provvedimento sanzionatorio proponeva reclamo l’Ischia Benessere,
nell’interesse del proprio tesserato, Gaetano Musella, evidenziando come la condotta di
questi non poteva essere valutata violenta ma solo gravemente antisportiva e quindi non
meritevole della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
Questa Commissione Disciplinare in merito rileva che il reclamo è infondato sul piano
giuridico e non può essere accolto. D’altra parte le motivazioni accusatorie sono sostenute
dal rapporto arbitrale che, come noto, è assistito da fede privilegiata e non è stato
contrastato da elementi oggettivi rilevanti,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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