COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORETTI SIMONE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 38 del 4.10.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORETTI SIMONE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 38 del 4.10.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, presa visione degli atti processuali, osserva. Nel corso della gara Seregno-Como, disputatasi il 1° ottobre 2006 venivano a collisione i calciatori Battaglino del Como e Moretti del Seregno. Il primo colpiva, poi, con un pugno alla schiena il secondo, il quale reagiva colpendo il Battaglino con una gomitata al collo. Tutto ciò veniva rilevato dal direttore di gara e puntualmente annotato nel rapporto arbitrale. Il Giudice Sportivo, con C.U. n. 38 del 4.10.2006, applicava al Moretti la sanzione della squalifica di tre gare effettive, ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S.. Avverso la predetta decisione proponeva reclamo, nell’interesse del Moretti, la Società 1913 Seregno Calcio, la quale invocava l’accidentalità dell’accaduto e, quindi, la mancanza di dolo nell’azione del Moretti; chiedendo la riforma del provvedimento impugnato. Questa Commissione Disciplinare, rilevato che il contenuto del reclamo non apporta alcun elemento oggettivo a discarico del Moretti, limitandosi alla prospettazione di mere ipotesi, considerato che il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata, ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S., ritenuta la sanzione adeguata al fatto, P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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