COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 20/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 3.000,00 E DIFFIDA E LA INIBIZIONE FINO AL 08.11.2006 AL DIRIGENTE MENCARELLI CARLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 43 dell’11.10.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 20/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 3.000,00 E DIFFIDA E LA INIBIZIONE FINO AL 08.11.2006 AL DIRIGENTE MENCARELLI CARLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 43 dell’11.10.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla A.S.D Cagliese Calcio avverso i provvedimenti del G.S. con i quali è stata irrogata l’ammenda di _ 3.000,00 e diffida alla Società e l’inibizione a svolgere ogni attività fino all’8.11.2006 al dirigente Carlo Mencarelli; rilevato che i fatti contestati, oggetto del procedimento disciplinare a carico della Società, sono stati ammessi dalla Società stessa; ritenuto che nel provvedimento del Giudice Sportivo, tra le altre cose, si fa menzione della “condotta violenta, aggressiva ed offensiva” di persona non identificata nei confronti dell’arbitro; valutato che da una attenta lettura degli atti, mentre risultano confermate le condotte aggressiva ed offensiva non v’è modo di rilevare la censurata “condotta violenta”; considerato, dunque, che la sanzione irrogata alla Società può essere ridotta dovendo censurarsi una condotta antiregolamentare di minore gravità; rilevato, invece, per quanto attiene la sanzione irrogata al Mencarelli che il reclamo della Società deve essere dichiarato inammissibile in quanto la A.S.D. Cagliese Calcio si è limitata a chiedere genericamente una riduzione della inibizione senza addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta, P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione irrogata nei confronti della A.S.D. Cagliese Calcio da ammenda di _ 3.000,00 e diffida ad ammenda di _ 3.000.00; conferma la inibizione irrogata al dirigente Carlo Mencarelli. Nulla per la tassa non versata.
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