COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 20/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TORRENS MARIANO GASTON (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 43 dell’11.10.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 20/10/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TORRENS MARIANO
GASTON (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 43 dell’11.10.2006 – Campionato Serie
D).
La Commissione Disciplinare,
Con C.U. n. 43 dell’11.10.2006, il Giudice Sportivo squalificava per cinque gare effettive il
calciatore Torrens Mariano Gaston, perché,, espulso per doppia ammonizione (reiterato
comportamento scorretto nei confronti di avversari), alla notifica del provvedimento
disciplinare, affrontava l’arbitro urtandolo lievemente al petto ed appoggiando la punta del
proprio naso su quello dell’arbitro. Nella circostanza gli rivolgeva espressioni offensive.
La Nuova Campobasso Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la suddetta decisione,
ritenuta sproporzionata ed iniqua in relazione all’effettivo comportamento del calciatore. La
Società reclamante, seppur censurando il comportamento del calciatore, chiedeva la
riduzione della squalifica a sole due giornate o nella misura equamente rapportata alla
effettiva gravità dei fatti in esame.
Il reclamo è infondato e va respinto.
I fatti, come risultanti dagli atti ufficiali di gara che godono di fede privilegiata, non possono
che essere confermati e, per l’effetto, appare congrua la squalifica comminata,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo, dispone l’addebito della tassa non versata.
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