COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 27/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. FORTE DEI MARMI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI PANESI GIORGIO E PIEROTTI MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 43 dell’11.10.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 27/10/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. FORTE DEI MARMI AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI PANESI GIORGIO E PIEROTTI
MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 43 dell’11.10.2006 – Campionato Serie
D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, esaminato il reclamo,
OSSERVA
La U.S.D. Forte dei Marmi ha proposto reclamo avverso la qualifica per tre gare effettive
inflitta ai propri calciatori Panesi e Pierotti dal Giudice Sportivo con il C.U. richiamato in
epigrafe, “per avere, a gioco fermo, colpito un avversario…”.
A sostegno del reclamo proposto, la U.S.D. Forte dei Marmi pone una ricostruzione dei
fatti in parte diversa a quella risultante dai documenti ufficiali di gara. A tal fine, ha richiesto
la visione di una ripresa televisiva.
Il reclamo è infondato e va respinto.
In primo luogo, deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di visione del filmato, in
ragione del fatto che gli addebiti risultano essere documentati dagli atti ufficiali di gara, e
non si verte in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 31 del C.G.S. per la ammissibilità di riprese
televisive quale mezzo di prova.
Ne deriva che i fatti in contestazione risultano non confutabili, nella loro verificazione, in
quanto attestati dalle risultanze dei referti agli atti, i quali godono di fede privilegiata ai
sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S..
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risulta congrua rispetto agli addebiti.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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