COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 27/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PIOVESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PISTORE GASTONE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 47 del 18.10.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 27/10/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PIOVESE CALCIO 1919 AVVERSO LA
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PISTORE GASTONE
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 47 del 18.10.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo, sentiti nella riunione del 27.10.2006 la Società in persona del
Direttore Sportivo ed il calciatore Gastone Pistore.
osserva
il calciatore Pistore veniva squalificato dal Giudice Sportivo per sei gare effettive per
essere stato “espulso nel corso del secondo tempo (della gara Castel San Pietro- Piovese
del 15.10.2006, ndr) per aver rivolto all’arbitro espressioni offensive, a fine gara, tentava di
colpirlo con calci e pugni senza, tuttavia, riuscirvi perchè trattenuto dai propri compagni.
Nella circostanza colpiva con violenti calci alcune porte degli spogliatoi, danneggiandole”.
Avverso detto provvedimento proponevano reclamo la Società Piovese ed il calciatore
Pistore, con un unico atto, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta, deducendo un
diverso e meno grave svolgimento dei fatti in contestazione.
Il reclamo è fondato e va accolto.
E difatti, dalla risultanze dei documenti ufficiali, risulta che il calciatore, una volta espulso
profferiva frasi ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara, e cercava, senza però riuscirvi di
colpire l’arbitro, scalciando successivamente alcune porte degli spogliatoi. Essendo questo
il comportamento contestato, le sanzioni inflitte risultano eccessivamente gravose, in
quanto risulta che il calciatore, in buona sostanza, non ha colpito in alcun modo l’arbitro,
ed ha profferito una sola frase ingiuriosa nei confronti di quest’ultimo. Resta, ovviamente,
la circostanza dei calci sferrati nei confronti delle porte degli spogliatoi, che aggravano la
posizione del Pistore.
Risulta congrua, per i fatti in contestazione, la sanzione della squalifica di quattro giornate
di gara invece di sei,
P.Q.M.
Accoglie il reclamo, e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore Gastone Pistore a
quattro giornate di gara.
Nulla per la tassa non versata.
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