COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 27/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN GIMIGNANO SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2006 AL CALCIATORE MONNANNI ANDREA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 12 del 18.10.2006 – Campionato Nazionale Juniores).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 27/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN GIMIGNANO SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2006 AL CALCIATORE MONNANNI ANDREA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 12 del 18.10.2006 – Campionato Nazionale Juniores). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: il Giudice Sportivo ha squalificato fino al 15.12.2006 il calciatore Andrea Monnanni perché a fine gara sbatteva con violenza la porta dello spogliatoio sul volto di un avversario, procurandogli lesioni e causando una rissa tra i tesserati di entrambi le Società. Propone reclamo il San Gimignano sostenendo che i fatti sarebbero stati commessi da altro calciatore diverso dal Monnanni. Il rapporto arbitrale è atto a fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.. Nella fattispecie l’arbitro ha identificato con certezza il Monnanni sia nel rapporto che nel supplemento; del resto la reclamante non ha proposto alcuna prova a sostegno della sua tesi, limitandosi a sostenere apoditticamente che il responsabile dei fatti sarebbe stato un altro. Inoltre la reclamante non ha contestato la congruità della sanzione inflitta e non ha chiesto la riduzione della squalifica. Il reclamo pertanto deve essere respinto, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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