COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 27/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN GIMIGNANO SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2006 AL CALCIATORE MONNANNI ANDREA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 12 del 18.10.2006 – Campionato Nazionale Juniores).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 27/10/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN GIMIGNANO SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA
FINO AL 15.12.2006 AL CALCIATORE MONNANNI ANDREA (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 12 del 18.10.2006 – Campionato Nazionale Juniores).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
il Giudice Sportivo ha squalificato fino al 15.12.2006 il calciatore Andrea Monnanni perché
a fine gara sbatteva con violenza la porta dello spogliatoio sul volto di un avversario,
procurandogli lesioni e causando una rissa tra i tesserati di entrambi le Società.
Propone reclamo il San Gimignano sostenendo che i fatti sarebbero stati commessi da
altro calciatore diverso dal Monnanni.
Il rapporto arbitrale è atto a fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.. Nella
fattispecie l’arbitro ha identificato con certezza il Monnanni sia nel rapporto che nel
supplemento; del resto la reclamante non ha proposto alcuna prova a sostegno della sua
tesi, limitandosi a sostenere apoditticamente che il responsabile dei fatti sarebbe stato un
altro.
Inoltre la reclamante non ha contestato la congruità della sanzione inflitta e non ha chiesto
la riduzione della squalifica.
Il reclamo pertanto deve essere respinto,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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