COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FERRARA GIANCARLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 57 del 2.11.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/11/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FERRARA GIANCARLO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 57 del 2.11.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara , osserva quanto segue.
Il Ferrara Giancarlo, calciatore di riserva della Società reclamante, nel corso della gara si
alzava di scatto dalla panchina e, raggiunta la linea laterale, si rivolgeva all’arbitro con una
espressione offensiva.
La reclamante, nel chiedere la riduzione della sanzione, ha dedotto che il calciatore si
sarebbe espresso non contro l’arbitro, bensì nei confronti degli avversari, che, secondo lui
stavano perdendo tempo, facendo inopinatamente trascorrere i minuti di recupero (si era
al 50° del secondo tempo).
Il reclamo è infondato.
Il referto arbitrale, che come noto è fonte di prova privilegiata, nel riportare testualmente le
parole del calciatore, non lascia dubbi interpretativi, nel senso che tali parole erano
indirizzate all’arbitro (“cretino, non vedi che ti stanno prendendo in giro facendo passare
tutto il recupero”).
La squalifica, in questo contesto, appare giusta ed equa nella sua dimensione temporale,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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