COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 17/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.R.D. ACICATENA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA ED AMMENDA DI _ 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 57 del 2.11.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 17/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.R.D. ACICATENA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA ED AMMENDA DI _ 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 57 del 2.11.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, osserva: Alla fine della gara Acicatena/Campobello del 01.11.2006, accadevano alcuni fatti di particolare gravità, sanzionati, come in epigrafe, dal Giudice Sportivo nel C.U. n. 57 del 02.11.2006. In particolare, alcune persone non identificate, entrate sul terreno di gioco, si rivolgevano ad un Assistente Arbitrale, con espressioni offensive e minacciose. Una di queste persone, addirittura, colpiva l’ufficiale di gara con uno schiaffo al volto, procurandogli dolore. Inoltre, il medesimo Assistente Arbitrale, nel tunnel antistante gli spogliatoi, veniva colpito con un calcio al polpaccio che provocava dolore, infine, in occasione delle procedure fair play di fine gara, il calciatore dell’Acicatena Caruso Stefano si rivolgeva ad un Assistente Arbitrale con espressioni offensive e minacciose. Avverso la decisione del Giudice Sportivo proponeva reclamo la Società Acicatena sostenendo che il resoconto dei fatti riportati negli atti ufficiali di gara non poteva considerarsi aderente a quanto realmente accaduto. La reclamante concludeva chiedendo di rivedere le sanzioni comminate. Tutto ciò premesso, rilevato che, in sostanza, sia pure con toni attenuanti, i fatti denunciati risultano ammessi nello stesso reclamo e in considerazione del fatto che gli atti ufficiali costituiscono prova privilegiata, le sanzioni comminate risultano congrue rispetto ai fatti ufficialmente accertati, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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