COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 17/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MACERATESE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 5.12.2006 ALL’ALLENATORE VITI NELLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 57 del 2.11.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 17/11/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MACERATESE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
FINO AL 5.12.2006 ALL’ALLENATORE VITI NELLO (delibera Giudice Sportivo – C.U.
n. 57 del 2.11.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva.
Il sig. Nello Viti veniva allontanato dal campo perché entrava sul terreno di giuoco,
rivolgeva all’arbitro espressioni offensive ed assumeva nei confronti dello stesso un
comportamento minaccioso.
La reclamante ha chiesto la revoca o, in subordine, la riduzione della squalifica,
contestando, invero in maniera sostanzialmente generica, la veridicità del referto arbitrale.
Il reclamo è infondato.
Il referto dell’arbitro è, come è noto, fonte di prova privilegiata e la reclamante non ha
introdotto elementi utili a ricondurre la sanzione, che appare appena congrua, entro limiti
di minore entità,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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