COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 17/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 29.11.2006 ALL’ALLENATORE BUCCILLI MARIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 del l’8.11.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 17/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 29.11.2006 ALL’ALLENATORE BUCCILLI MARIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 del l’8.11.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Si legge nel referto arbitrale che l’allenatore Mario Buccilli veniva allontanato dal campo perché contestava l’operato dell’arbitro, abbandonava l’area tecnica, si sbracciava platealmente ed assumeva nei confronti dell’arbitro un comportamento irriguardoso. Egli, espulso per questi motivi, si rifiutava di uscire e, con l’evidente intento di perdere tempo, chiedeva all’arbitro spiegazioni del provvedimento subito, che peraltro l’arbitro già gli aveva dato, tardando l’uscita dal campo e costringendo l’arbitro stesso a far intervenire il capitano della propria squadra. Il Buccilli, mentre usciva, tornava sui suoi passi e si intratteneva con l’assistente arbitrale allo scopo di perdere tempo. La reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica, deducendo che l’allenatore non aveva assunto un comportamento offensivo verso l’arbitro e che il ritardo nell’uscire dal campo era stato determinato dalla necessità di dare disposizioni ai calciatori della propria squadra. Il reclamo è infondato. La reclamante non ha introdotto elementi utili a sminuire il referto dell’arbitro che è fonte di prova privilegiata e che ha descritto il fatto in maniera chiara e circostanziata, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it