COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 17/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 29.11.2006 ALL’ALLENATORE BUCCILLI MARIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 del l’8.11.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 17/11/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL
29.11.2006 ALL’ALLENATORE BUCCILLI MARIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n.
60 del l’8.11.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
Si legge nel referto arbitrale che l’allenatore Mario Buccilli veniva allontanato dal campo
perché contestava l’operato dell’arbitro, abbandonava l’area tecnica, si sbracciava
platealmente ed assumeva nei confronti dell’arbitro un comportamento irriguardoso. Egli,
espulso per questi motivi, si rifiutava di uscire e, con l’evidente intento di perdere tempo,
chiedeva all’arbitro spiegazioni del provvedimento subito, che peraltro l’arbitro già gli
aveva dato, tardando l’uscita dal campo e costringendo l’arbitro stesso a far intervenire il
capitano della propria squadra. Il Buccilli, mentre usciva, tornava sui suoi passi e si
intratteneva con l’assistente arbitrale allo scopo di perdere tempo.
La reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica, deducendo che l’allenatore non
aveva assunto un comportamento offensivo verso l’arbitro e che il ritardo nell’uscire dal
campo era stato determinato dalla necessità di dare disposizioni ai calciatori della propria
squadra.
Il reclamo è infondato.
La reclamante non ha introdotto elementi utili a sminuire il referto dell’arbitro che è fonte di
prova privilegiata e che ha descritto il fatto in maniera chiara e circostanziata,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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