COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 17/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. S. ANTONIO ABATE AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 dell’8.11.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 17/11/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. S. ANTONIO ABATE AVVERSO L’AMMENDA DI _
2.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 dell’8.11.2006 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo, sentito il rappresentante della Società reclamante alla riunione
odierna,
OSSERVA
Il Giudice Sportivo, con C.U. n. 60 dell’8 novembre 2006, ha sanzionato la società S.
Antonio Abate con l’ammenda di euro 2.500,00 e diffida, per avere i propri sostenitori, in
campo avverso, nel corso del secondo tempo della gara Lavello – S. Antonio Abate,
disputata in data 5 novembre 2006, lanciato bottiglie di plastica verso il terreno di gioco,
senza colpire alcuno, e per avere invaso il terreno di gioco al fine di aggredire un
calciatore della squadra avversaria, senza tuttavia riuscirvi per l’immediato intervento, tra
gli altri, dei tesserati della società reclamante.
Il reclamo è parzialmente fondato e, in ragione di quanto in appresso indicato,
parzialmente accolto.
E difatti, mentre gli accadimenti posti a base dell’addebito non sono sostanzialmente
contestati dalla reclamante, la sanzione, così come inflitta, risulta non congrua rispetto allo
svolgimento dei fatti in esame. Da un lato, la fattiva e tempestiva collaborazione dei
calciatori della S. Antonio Abate per evitare che dal comportamento dei propri sostenitori
derivassero ben più gravi conseguenze va maggiormente valutata in riferimento agli effetti
positivi raggiunti per il definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza; dall’altro, la
circostanza che, dai comportamenti contestati non sia scaturito alcun danno grave a
persone o cose, lasciano intendere che la sanzione della diffida, in aggiunta a quella
dell’ammenda nella misura comminata, risulti eccessivamente afflittiva e vada revocata.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto, revoca la sanzione della diffida irrogata dal Giudice
Sportivo alla Società reclamante, confermando, per il resto, il provvedimento impugnato.
Nulla per la tassa non versata.
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