COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 24/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ANZIOLAVINIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GUIDA MARIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 65 del 15.11.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 24/11/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ANZIOLAVINIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER
TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GUIDA MARIO (delibera Giudice Sportivo –
C.U. n. 65 del 15.11.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dalla A.S.D. Anziolavinio avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo (C.U. n. 65 del 15.11.2006) con il quale il calciatore Mario Guida è stato
squalificato per tre gare effettive “per aver colpito con uno schiaffo al volto un avversario.
Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S.”.
considerato che la Società reclamante assume una diversa versione dei fatti rilevando che
il calciatore Guida, nel tentativo di aprirsi un varco tra due avversari, avrebbe colpito uno di
questi non volontariamente;
acquisito agli atti un supplemento di rapporto dell’arbitro che ha invece confermato quanto
riportato nell’originario rapporto;
rilevato che il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art.
31 lett. a1) del C.G.S.;
ritenuta congrua la sanzione irrogata,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo proposto dalla A.S.D. Anziolavinio e per l’effetto conferma la squalifica
per tre gare effettive inflitta al calciatore Mario Guida.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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