COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 1°/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING GENZANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE INFANTINO SAVERIANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 68 del 22.11.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 1°/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING GENZANO AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE INFANTINO SAVERIANO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 68 del 22.11.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo in oggetto, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Su
segnalazione del proprio assistente, l’arbitro espelleva il calciatore Saveriano Infantino
perché dava una gomitata in faccia ad un calciatore avversario, al quale provocava un
taglio al sopracciglio destro. La reclamante ha chiesto l’annullamento ovvero, in subordine,
la riduzione della sanzione, deducendo che il calciatore Saveriano Infantino non aveva
affatto colpito l’avversario, ma, essendo stato raggiunto da parte di quest’ultimo con una
gomitata al volto, si avvicinava all’avversario stesso con il capo, ma senza colpirlo.
Precisava che l’Infantino subiva, nell’occasione, un vistoso taglio sotto il mento e la
scheggiatura di alcuni incisivi.
Il reclamo è infondato.
Il rapporto dell’arbitro, che gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31
lett. a1) del C.G.S. ha riportato i fatti in maniera non conforme alla tesi della reclamante,
evidenziando la principale responsabilità dell’Infantino, che per primo colpì l’avversario con
una gomitata, accusandone poi la reazione.
La circostanza riportata dalla reclamante della superiore squalifica inflitta all’avversario del
calciatore è irrilevante e non implica la minore responsabilità del calciatore Infantino, al cui
comportamento concretizza la fattispecie dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S.,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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