COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 18/10/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 01/10/2006 TOLENTINO S.R.L. – RENATO CURI ANGOLANA SRL

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 18/10/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 01/10/2006 TOLENTINO S.R.L. - RENATO CURI ANGOLANA SRL Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°38 del 4/10/2006; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Renato Curi Angolana e con il quale si deduce che la società Tolentino, per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara, avrebbe impiegato 2 calciatori fuoriquota nati nel 1986, un calciatore fuoriquota nato nel 1987, un calciatore fuoriquota nato nel 1988, venendo così a mancare un calciatore Juniores nato nel 1987, come da regolamento ed invocandosi, per l'effetto, la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della predetta società; - ritenuto che, dal rapporto di gara, si evince che la società Tolentino ha inizialmente schierato in campo i sottoelencati calciatori fuoriquota: 1) Savini Andrea n°3 (86) 2) Rossini Leonardo n°7 (86) 3) Mulinari Matteo n° 6 (87) 4) Campagnacci Alessio n° 8 (87) 5) Iacoponi Roberto n° 10 (88) 6) Santoni Elia n°11 (88) - considerato che la società Tolentino ha proceduto, nel corso della gara, alle seguenti sostituzioni: ù 1) al 1° minuto del secondo tempo usciva il n° 11 Santoni (88) ed entrava il n° 15 Bellocchi (76); 2) al 32° minuto del secondo tempo, usciva il n° 8 Campagnacci (87) ed entrava il n° 13 Viti (84) 3) al 36° del secondo tempo usciva il n° 7 Rossini (86) ed entrava il n° 16 Marasca (89); - ritenuto che in virtù delle predette sostituzioni, la società Tolentino, è venuta meno all'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata della gara, 4 calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: - uno nato dall'1/01/1986 in poi; - due nati dall'1/01/1987 in poi; - uno nato dall'1/00/1988 in poi; stante la mancata utilizzazione a decorrere dal 32° del secondo tempo fino al 36° del secondo tempo, di un calciatore giovane nato dall'1/01/1986; - considerato che l'inosservanza di predetto obbligo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi del C.U. n° 1 dell'1/07/2006 del Comitato Interregionale e dell'art.12 comma 5 del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di comminare alla società Tolentino la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa reclamo.
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