COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 25/10/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 01/10/2006 SAN FELICE A.C. NORMANNA – SPORTING GENZANO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 25/10/2006
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
GARA DEL 01/10/2006 SAN FELICE A.C. NORMANNA - SPORTING GENZANO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 38 del 4 ottobre 2006;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società Sporting Genzano, con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara del calciatore Andreozzi Achille (S.F.Normanna) in quanto, al momento della gara, in posizione irregolare di tesseramento, invocandosi la sanzione di cui all'art.12 comma 5 lett.a) del CGS;
- vista la nota in data 10/10/2006 con la quale l'Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale ha comunicato che il predetto calciatore risulta regolarmente tesserato per la società ASD San Felice Normanna a decorrere dal 30 settembre 2006;
- rilevato pertanto, che il predetto calciatore ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in epigrafe;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: San felice Normanna - Sporting Genzano 1-0;
3) di addebitare sul conto della società Sporting Genzano la tassa di reclamo.
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