COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 25/10/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 08/10/2006 LEONESSA ALTAMURA – SAN FELICE A.C. NORMANNA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 25/10/2006
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
GARA DEL 08/10/2006 LEONESSA ALTAMURA - SAN FELICE A.C. NORMANNA
Il Giudice Sportivo,
- esaminati i reclami fatti pervenire, a seguito di tempestivi preannunci, dalla ASD. Leonessa Altamura e dalla S.Felice Normanna;
Rilevato
a) che la ASD Leonessa Altamura adduce come unico motivo di reclamo in ordine alla mancata presentazione in campo della propria squadra nel termine di cui all'art.54, 2° comma, NOIF, la sussistenza di una causa di forza maggiore, consistita nel fatto che quindici dei propri calciatori erano stati colti da disturbi di carattere gastroenterico per avere, la sera del giorno precedente a quello della gara, ingerito cibi avariati presso il locale " Le melodie dello Chef"; disturbi di tale entità da costringere i medesimi a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Altamura quasi in coincidenza dell'orario fissato per l'inizio della gara;
- che a sostegno del proprio assunto la ASD Leonessa Altamura ha prodotto quindici certificati medici rilasciati dal locale nosocomio l'8 ottobre 2006, il verbale di sequestro del ristorante redatto dai Carabinieri - Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bari, in data 9 ottobre 2006, nonchè la nota della A.S.L. BA/3 in data 10 ottobre 2006 riguardante l'inizio di una indagine epidemiologica finalizzata al tentativo di individuare le cause della gastroenterite;
b) che la ASD San Felice Normanna, a sostegno della richiesta i punizione della perdita della gara a carico della Leonessa Altamura per la mancata presentazione in campo della squadra, deduce l'insussistenza della causa di forza maggiore da quest'ultima invocata, ponendo in rilievo i seguenti elementi di fatto;
- il numero dei componenti la "rosa" di giocatori della squadra ospitante, in realtà di gran lunga superiore a quello dalla stessa indicata nel proprio reclamo;
- il divario tra il numero di calciatori della Leonessa Altamura partecipanti alla cena presso il ristorante "le melodie dello chef" e quello, ben superiore, dei calciatori recatisi il giorno successivo al Pronto Soccorso accusando sintomi di intossicazione; - la partecipazione ad un pranzo dell'intera compagine pugliese poco prima dell'inizio della gara di cui all'oggetto presso lo stesso ristorante " Le melodie dello Chef";
- il mancato tesseramento da parte della Leonessa Altamura di alcuni dei giocatori portatori dei disturbi gastroenterici;
Ritenuto
- che i motivi addotti dalla ASD Leonessa Altamura e dalla ASD San Felice Normanna a sostegno dei rispettivi reclami impongono un rigoroso accertamento dai fatti al fine di consentire al Giudice Sportivo di avere una puntuale, esauriente ed oggettiva versione di quanto effettivamente accaduto;
- che, a tale fine, è necessario disporre la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini della FIGC affinchè lo stesso, alla luce di quanto in precedenza rilevato e posto in evidenza, svolga tutti gli accertamenti del casi;
P.Q.M.
delibera:
La trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini della FIGC affinché, con urgenza, riferisca sulle circostanze di cui al presente provvedimento.
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